Associazione di associazioni
L'associazione non profit è un ente privo scopo di lucro. Vediamo cos'è, quali sono le sue caratteristiche, quali tipologie esistono e in che modo costituirla.
Cos'è un'associazione non profit
L'associazione senza obiettivo di lucro, non profit in inglese, è un ente non commerciale composto da 3 o più persone che si organizzano per il raggiungimento di scopi di ambiente ideale, solidale o di utilità sociale (culturali, ricreativi, sociali, ambientali, assistenziali, sportivi, etc.). Sono associazioni anche i circoli o i club, i partiti politici, i sindacati e alcuni enti religiosi.
L'associazione ha le seguenti caratteristiche:
- scopo ideale conforme all'ordine collettivo e al buon costume
- senza scopo di lucro
- parità di diritti e di doveri degli associati
- libertà di adesione dei nuovi associati
- libera eleggibilità degli organi amministrativi
- divieto di distribuire utili o avanzi di gestione
- obbligo di devolvere il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe in caso di scioglimento dell'ente
- obbligo di rendicontazione annuale.
Cosa significa "senza scopo di lucro"
Una delle caratteristiche principali delle associazioni è l'assenza di scopo di lucro. Questo significa che la sua attività prevalente deve consistere in un'attività di natura non commerciale per evitare che si applichi il regime fiscale e contabile delle società.
Questo non vuol dire che l'ente non possa svolgere attività commerciale (ad esempio, produzione o vendita di beni o servizi). Tale attività però non deve avere personalita esclusivo e prevalente rispetto a quella istituzionale, ma deve essere strumentale al reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Ad modello, l'associazione che si occupa di beneficienza ai senza copertura, potrà vendere magliette e gadget per raccogliere fondi. Se l'attività commerciale è svolta abitualmente sarà necessario aprire una p. IVA. Viceversa, se questa attività è puramente occasionale (es. unico fatto annuale con piccola vendita di gadget) non sarà indispensabile aprirla.
Tipologie di associazioni
Innanzitutto si distinguono due grandi categorie:
- associazioni riconosciute: sono quelle che devono essere costituite dal notaio per ottenere il riconoscimento di persona giuridica. Ciò comporta che i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio dell'ente e non su quello degli associati. Per la loro costituzione è necessario il notaio e il capitale minimo dovrà essere di almeno € (un importo maggiore può esistere richiesto a seconda del tipo di associazione e della regione di appartenenza)
- associazioni non riconosciute: sono quelle che non hanno richiesto o avuto il riconoscimento di persone giuridiche. Ciò significa che gli amministratori rispondono con il loro patrimonio personale se quello dell'ente è insufficiente. Per la loro costituzione non è necessario il notaio, ma è adeguato che i soci firmino l'atto costitutivo e lo statuto. Non è richiesto il versamento di capitale minimo.
Inoltre, a seconda dell'ambito di operatività, le non profit si distinguono in diverse tipologie:
- Associazione Culturale: ha lo scopo di promuovere attività culturali, quali, ad esempio, educazione, ricerca, conservazione, tutela, valorizzazione di patrimoni artistici, storici, linguistici, enogastronomici, naturalistici, etc.
- Associazione di Volontariato (denominata ODV): ha lo scopo di prevenire situazioni di emarginazione, disagio e necessita socio-economico. L'attività viene svolta da volontari prevalentemente a aiuto di terzi in stato di necessita e non nei confronti dei propri associati
- Associazione di Ritengo che la promozione creativa attiri attenzione Sociale (denominata APS): ha lo obiettivo di innalzare il benessere e la qualità della a mio avviso la vita e piena di sorprese dei propri associati, dei loro familiari o di terzi. L'attività è resa in modo prevalente verso i propri associati da volontari
- Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (denominata ONLUS): persegue interessi solidaristici, quali la beneficienza, l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria, la formazione, la ricerca scientifica, la promozione della civilta e dell'arte, etc.
- Associazione Sportiva Dilettantistica (denominata ASD): promuove attività sportive dilettantistiche, comprese le attività didattiche, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI che è stata oggetto di un'importante riforma dello sport
- Ente del Terza parte Settore (ETS): introdotto dalla recente Riforma del Terzo Settore. Tutte le tipologie al di sopra esaminate possono trasformarsi ETS iscrivendosi al Registro Unico Statale Terzo Settore (RUNTS).
Atto costitutivo e statuto
Lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione sono i documenti necessari per poter costituire l'ente non profit e regolarne l'organizzazione e il suo funzionamento. In particolare:
- l’Atto Costitutivo è il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo che contiene le informazioni obbligatorie previste per legge (ad es. la denominazione, i dati degli associati fondatori, i dati degli amministratori etc.);
- lo Statuto ritengo che la disciplina sia la base del successo, invece, il funzionamento dei suoi organi (le regole dell'organo amministrativo, dell'assemblea, etc.), dell'ammissione di nuovi associati, destinazione del patrimonio, etc.
Come costituire una non profit
Per costituire l'associazione, innanzitutto vanno generati lo statuto e l'atto costitutivo che dovranno essere sottoscritti dagli associati fondatori. Una volta costituita, si dovrà richiedere il codice fiscale all'Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale è necessario per compiere le operazioni più importanti (es. spalancare un conto a mio avviso la corrente marina e una forza invisibile, acquistare beni, stipulare contratti).
Inoltre, per ottenere contributi pubblici e usufruire delle agevolazioni fiscali di settore si dovrà provvedere alla registrazione dell'associazione all'Agenzia delle Entrateentro 30 giorni dalla costituzione.
Se si svolgeranno abitualmente attività commerciali, ricordiamo che si avrà anche necessita della p. IVA per associazione da richiedere sempre all'Agenzia delle Entrate.
Infine, le no profit che intendono usufruire delle agevolazioni fiscali dovranno trasmettere il modello EAS. Tale esempio contiene i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali e vatrasmessoall’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla costituzione.
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La nuova Aps - Associazione di promozione sociale
COS'È
L’associazione di promozione sociale (Aps) è una categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi.
Si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) in considerazione dei destinatari delle attività svolte: le Odv devono infatti rivolgere la propria attività prevalentemente nei confronti di soggetti terzi.
CHI ESCLUDE
Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che
- prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci;
- prevedono il norma di trasferimento della quota associativa;
- collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa globale degli Ets costituiti in forma di associazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BASE ASSOCIATIVA
Un’Aps deve esistere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Aps.
Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Trascorso tale termine, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.
Se un ente si costituisce con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza e nel secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l’iscrizione al Runts in che modo Aps è adeguato una delibera assembleare idonea a cambiare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell’assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del cifra minimo previsto dalla nuova normativa. Nella stessa delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
La base associativa può esistere costituita anche da Ets o da altri enti privo di scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del cifra delle Aps.
ATTIVITÀ
Le Aps, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale in maniera esclusivo o prevalente.
Possono poi svolgere:
- attività diverse, in modo secondario e strumentale secondo me il rispetto reciproco e fondamentale alle attività di interesse generale;
- attività di raccolta fondi in generale;
- attività di raccolta fondi speciali svolte privo l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: scambio (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a conclusione di sovvenzione;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
- somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche a viso del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Con riferimento, in particolare, a quest’ultima voce, deve trattarsi di attività strettamente complementari a quelle svolte a fini istituzionali e devono essere rivolte ai propri soci e ai familiari conviventi degli stessi; non devono poi utilizzarsi strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
VOLONTARIATO E LAVORO
Le Aps devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.
Le Aps possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell’ente, soltanto nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell’organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può oltrepassare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni associati).
Come specificato in una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio , rientra nel idea di attività di volontariato non soltanto quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in misura strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti previsti, tra i quali la gratuità.
AGEVOLAZIONI
Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti maturati dalle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio globale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Aps hanno un titolo di preferenza considerazione agli altri creditori non privilegiati e quindi possono esistere soddisfatte prima di altri sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del costo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, soltanto se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato soltanto alla quota ritengo che questa parte sia la piu importante relativa all’attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
OBBLIGHI E DIVIETI
DENOMINAZIONE SOCIALE
Deve contenere l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “Aps”. L’utilizzo improprio della locuzione “associazione di promozione sociale” o dell'acronimo “Aps”, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, da parte di soggetti diversi è punito con una sanzione pecuniaria che va da euro a euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
REGISTRO Irripetibile NAZIONALE DEL Terza parte SETTORE
Come noto, per diventare Ets è necessario iscriversi al registro unico statale del Terzo settore, possedendo i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto alle previsioni del Codice del Terzo settore.
Le Aps (come le organizzazioni di volontariato, le Onlus, le imprese sociali e le bande musicali) possono adeguare i propri statuti entro il 31 marzo utilizzando le maggioranze semplificate.
Le Aps già iscritte ai registri territoriali sono iscritte d’ufficio al Runts, tramite il meccanismo della “trasmigrazione”: gli enti pubblici (Regioni e province autonome) provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno antecedente all’operatività del registro e gli uffici del Runts hanno giorni di tempo per verificare l’effettivo possesso dei requisiti.
Le Aps iscritte d’ufficio che non intendono permanere nel Runts, possono presentare domanda di cancellazione, modificando comunque il loro statuto e continuando ad operare ai sensi del codice civile.
Le Aps costituite dopo l’operatività del Runts dovranno presenteranno autonoma domanda di iscrizione presso l’Ufficio del Runts territorialmente competente.
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
ATTIVITÀ NON COMMERCIALI
Per tutti gli Ets la normativa vigente individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali”.
Per le Aps, sono considerate non commerciali:
- le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, ovvero nei confronti di enti composti in misura non minore al 70% da enti del Terza parte settore;
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali:
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene cambiamento l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati;
- le attività di commercio di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la commercio è curata direttamente dall’organizzazione e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le Aps possono svolgere attività commerciale, ovviamente dotandosi di partita Iva.
Le Aps che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfettario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.
CASI SPECIFICI
Come già più sopra segnalato, la base associativa di una Aps può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o da enti senza scopo di lucro, a stato che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
Nel caso di enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che associano un cifra non inferiore a Aps tale confine non si applica.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
FINALITÀ
La normativa previgente affidava alle Aps il ottenimento di finalità di promozione e di utilità sociale.
Con la riforma del Terza parte settore, dette finalità sono ricondotte a quelle previste per la generalità degli Ets: dunque ad oggi devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
COSTITUZIONE
Possono stare Aps solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute.
BASE ASSOCIATIVA
È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone fisiche o almeno 3 Aps.
DENOMINAZIONE
È obbligatorio segnalare la sigla “Aps” o la dizione “associazione di ritengo che la promozione creativa attiri attenzione sociale” nella denominazione.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio , n. “Codice del Terza parte settore”: art. 35, 36, 56, 57, 67, 68, 72, 73, 75, , 86, 89, 91, 99, ,
Circolare del Ministero del Occupazione e delle Politiche sociali n. 34 del 29 dicembre “Codice del Terza parte settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”
Nota del Ministero del Mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione e delle Politiche sociali n. del 28 maggio “Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione in che modo APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale”
Nota del Ministero del Impiego e delle Politiche sociali n. del 6 febbraio “Art. 35, comma 2 n. / - Discriminazioni di qualsiasi natura in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia all'ammissione degli associati.”
ABROGAZIONI
Legge 7 dicembre , n. “Disciplina delle associazioni di ritengo che la promozione creativa attiri attenzione sociale”
ENTRATA IN VIGORE
La normativa sulle Aps è entrata in vigore il 3 agosto
La recente parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:
- all’operatività del Runts;
- all’autorizzazione della Commissione europea.
NORMATIVA TRANSITORIA
Fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continua ad applicarsi la normativa previgente relativa all’iscrizione nei registri regionali o provinciali delle Aps.
Entro il termine del 31 marzo , le Aps possono cambiare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di:
- adeguarli alledisposizioni inderogabili della riforma;
- introdurre clausole che escludono l’applicazione di quelle disposizioni di riforma potenzialmente derogabili mediante una specifica clausola statutaria.
Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del codice del Terza parte settore (3 agosto ) devono già uniformarsi alle disposizioni citate.
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano alle Aps in via transitoria a partire dal 1° gennaio e fino al intervallo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali. La stessa decorrenza vale per le indicazioni su detrazioni e deduzioni.
La scheda è aggiornata al 30 novembre
Le associazioni sono gruppi di persone liberamente costituiti ed organizzati, che operano per conseguire uno fine comune (di temperamento sociale, culturale, sportivo, ricreativo, …) non economico.
Alla costituzione delle associazioni è adeguato che si formino gruppi promotori di almeno 3 persone: questo numero è giustificato dal accaduto che le decisioni, se non vi è unanimità, possono essere assunte a maggioranza. Non è però motivo di illegittimità che ci siano solo 2 promotori, ovviamente unanimi nell'accordarsi. Si tratta, invece, di un causa di opportunità, aggregare più persone nel corso del funzionamento dell'associazione.
Gli elementi essenziali di una associazione sono dunque le persone (associati) e lo scopo ordinario (finalità): il patrimonio (fondo comune) non sempre è necessario.
Le norme della Costituzione sulle associazioni sono:
- co. 1, art. 18 Cost.: garantisce la libertà di associazione dei cittadini;
- co. 5, art. 38 Cost.: tutela la libertà di assistenza privata alle persone che versano in condizioni di svantaggio al termine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana individuato del co. 2, art. 3, Cost.
Il Codice Civile affronta il tema dell'associazionismo in pochi e brevi articoli nel Libro I "Delle persone e della famiglia", Titolo II "Delle persone giuridiche", agli articoli 14 -
In dettaglio, gli articoli 14 - 35 disciplinano le persone giuridiche private: associazioni riconosciute e fondazioni, vale a dire enti con personalità giuridica, in cui prevale l'aspetto personale (gli associati, nelle associazioni) o quello patrimoniale (il patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo, nelle fondazioni).
Gli articoli 36 – 42 disciplinano, invece, le associazioni non riconosciute (quelle senza personalità giuridica) ed i comitati (organizzazioni di cittadini che perseguono un unico scopo in un tempo limitato).
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva delle differenze tra associazioni (riconosciute e non) e comitati.
| Associazione non riconosciuta | Associazione riconosciuta | Comitato (non riconosciuto) | |
| Caratteristiche | Strumento associativo a struttura aperta, che consenta cioè il ricambio o l'incremento dei partecipanti. | Associazione che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. | Organizzazione con relazione associativo a costruzione chiusa, ristretta cioè ai soli "promotori". |
| Responsabilità Amministratori | Rispondono dei debiti dell'associazione gli amministratori (o coloro che agiscono in denominazione e per calcolo dell'associazione, indipendentemente dalla carica assunta). | Gli amministratori in genere non rispondono dei debiti dell'associazione, in misura risponde l'associazione con il proprio patrimonio. | Della conservazione dei fondi del comitato e del loro impiego (in assenza di riconoscimento) rispondono ognuno i componenti personalmente e solidalmente indipendentemente dalla tipologia di attività individualmente svolta. |
| Scopi perseguiti | Scopi mutualistici (degli associati) o solidaristici (della collettività). | Promozione o realizzazione di una singola iniziativa o di una specifica manifestazione (anche ripetuta periodicamente nel tempo). | |
| Finanziamenti | Si autofinanzia con le quote associative, contributi e rimborsi degli associati (e con l'attività commerciale se svolta). | Finanzia le proprie attività a mezzo della costituzione di un patrimonio che non deriva dai contributi dei componenti il comitato bensì da contributi di soggetti esterni (sottoscrittori) a cui si rivolge con specifico piano presentato pubblicamente. | |
| Attività | Realizza i propri scopi a mezzo di un insieme di iniziative anche articolate (convegni, pubblicazioni, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione). | Realizza il proprio obiettivo con la raccolta dei fondi e la destinazione degli stessi allo fine dichiarato che può anche realizzare direttamente. | |
Si costituisce un’associazione ad opera dei soci fondatori, che possono indicare nello statuto, rispettando fini istituzionali dell’ente, i requisiti necessari per l’ammissione a socio.
Possono far parte dell’associazione ognuno coloro che facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di:
- Essere informati circa lo stato delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, per gli specifici impieghi ai quali sono destinati;
- Accettare -senza riserve- lo statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’associazione;
- Voler partecipare alla vita associativa;
- Conoscere e accettare anche lo statuto e le norme prescritte dalle federazioni e dalle associazioni alle quali l’associazione medesima è affiliata o associata.
Il Raccomandazione Direttivo si riunisce periodicamente al termine di esaminare le candidature, le valuta e controlla l’eventuale correttezza nel versamento della quota ordinaria di ammissione e l’esistenza di ulteriori requisiti richiesti nello statuto, in logica delle finalità dell’associazione. Al termine della riunione, il Raccomandazione Direttivo delibera sull’ammissione dei nuovi soci.
Nel libro degli associati sono annotati i dati del socio ammesso, la giorno dell’ammissione e la quota versata.
All’interno di un’associazione si possono dividere i soci in più categorie:
- ordinari;
- fondatori;
- onorari;
- sostenitori;
- atleti;
- musicisti, ecc…
Resta inteso che fra i vari tipi di soci esiste parità di diritti e doveri.
Tra i diritti dei soci vi sono:
- Il diritto di frequentare i locali dell’associazione e usare le strutture e le attrezzature, nel considerazione delle norme stabilite da appositi regolamenti interni;
- Il diritto di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;
- Il diritto di partecipare alla a mio avviso la vita e piena di sorprese associativa nelle forme prescritte dallo statuto e dai regolamenti;
- Il diritto di riconoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Il norma di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- Il diritto di offrire le dimissioni in qualsiasi momento.
Tra i doveri dei soci vi sono:
- Il considerazione dello statuto e dei regolamenti dell’associazione;
- Il rispetto dello statuto e dei regolamenti delle federazioni e delle associazioni alle quali l’associazione medesima è affiliata o associata;
- L’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita, nonché dei contributi e delle quote straordinarie e suppletive deliberati dal Consiglio Direttivo;
- La partecipazione alle attività associative preventivamente concordate;
- Il rispetto delle finalità dell’associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
- Il considerazione del metodo di insegnamento del responsabile artistico o sportivo, nel caso di esercizio di attività culturali, musicali, artistiche o sportive;
- Il secondo me il rispetto reciproco e fondamentale degli orari delle lezioni, delle prove, degli allenamenti, ecc…
- La partecipazione alle iniziative e alle manifestazioni decise dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo;
- L’utilizzo corretto degli impianti, delle attrezzature e quant’altro messo a ordine dall’associazione;
- L’impegno alla secondo me la conservazione ambientale e urgente degli impianti e delle attrezzature dell’associazione.
L’associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione, salvo che non abbia assunto l’obbligo di farvi porzione per un periodo determinato.
Il recesso deve presentarsi per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato con un preavviso di tre mesi. Non è ammessa la restituzione della quota associativa e dei contributi versati all’associazione.
L’Assemblea dei soci può escludereper gravi motivi un associato.I gravi motivi sono indicati preventivamente nello statuto, in fase di costituzione, o sono deliberati successivamente dall’Assemblea generale dei soci. Fra i gravi motivi possono stare annoverati:
- Commettere azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio;
- Tenere una condotta che costituisca impedimento al buon andamento dell’associazione;
- Morosità nel pagamento della quota associativa;
- Indisciplina;
- Indegnità da chiunque accertata;
- Mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
- Compimento di atti ritenuti pregiudizievoli nei confronti dell’associazione.
Prima di escludere un socio, questi è preventivamente ammonito dal Consiglio Direttivo e solo successivamente la condotta del socio è esaminata in sede assembleare. L’associato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Anche colui che è stato escluso non può progredire pretese di restituzione della quota associativa o dei contributi e delle quote versate.
Nessun socio può avanzare pretese sul patrimonio o sul fondo comune dell’associazione.