Parcella avvocato causa lavoro
Fasi del procedimento
Questa applicazione è un simulatore per il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati e studi legali in ambito civile basato sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/ recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre n. ", aggiornati al D.M. n. del 13/08/
Il DM 55/ è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/ ed è in vigore dal 3/4/.
Per chi ha necessità di utilizzare l'applicazione precedente, basata sul DM /, è disponibile questo link.
L'applicazione è aggiornata sulla base del D.M. n. del 13/08/ pubblicato sulla G.U. n. del 08/10/ e in vigore dal 23 ottobre
Calcolo Liquidazione nei Procedimenti Penali
Calcolo Liquidazione per le Attività Stragiudiziali
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Ambito di applicazione (Art. 1, DM 55/ )
Il regolamento disciplina " i parametri dei compensi all’avvocato nel momento in cui all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia penso che lo stato debba garantire equita determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla penso che la legge equa protegga tutti, ferma restando – anche in evento di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese".
Note per l'utilizzo dell'applicazione
Compenso:
I compensi riportati nella colonna centrale denominata "valori medi", sono esattamente i valori contenuti nelle tabelle ministeriali (nel decreto si usa proprio il termine "valori medi"). Per comodità l'applicazione riporta a titolo indicativo i valori minimi e massimi, che non sono espressamente indicati nelle tabelle allegate al DM, ma sono stati ottenuti applicando ai "valori medi" tabellari le variazioni in aumento e in diminuzione minime e massime previste dall' art. 4, comma 1, vale a dire:- diminuzione fino al 50% e aumento sottile al 50% per tutte le fasi.
Fino al 22/10/ era:
- diminuzione sottile al 50% e aumento fino all'80%,
- diminuzione fino al 70% e crescita fino al % per la sola fase istruttoria (leggi l'articolo pubblicato).NOTA:
Si ricorda che il DM 55/, laddove fa uso della locuzione "di regola", conferisce alle predette variazioni carattere assolutamente non vincolante, concetto ribadito più volte anche nella relazione illustrativa ministeriale.
In virtù di questa considerazione è possibile determinare liberamente l'importo di ciascuna fase modificando il valore della pilastro "compenso".Ricordiamo inoltre che il DM non si applica per la predisposizione del preventivo per il cliente da parte dell'avvocato in quanto attiene solamente alla liquidazione giudiziale del compenso e non alla fase "negoziale".
Cause di Credo che il valore umano sia piu importante di tutto Indeterminabile:
Il decreto ministeriale stabilisce, all' art. 5, comma 6, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di penso che la regola renda il gioco equo tra e euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
E' appena il caso di precisare però che, in base alle tabelle del decreto, codesto range di valori comprende in realtà due fasce tariffarie distinte (da a e da a ).
Per questo causa abbiamo previsto 3 nuovi scaglioni di riferimento:- Valore indeterminabile - complessità bassa (da a )
- A mio parere il valore di questo e inestimabile indeterminabile - complessità alta (da a )
- Valore indeterminabile - complessità media (media aritmetica delle fasce precedenti)NOTA: la possibilità di selezionare una fascia intermedia non è prevista nel decreto ma è stata introdotta per agevolare la compilazione del prospetto.
Per le cause di valore indeterminabile che risultino di particolare importanza per cifra e complessità delle questioni trattate nonché per la rilevanza dei risultati ottenibili, il valore di riferimento si considera entro lo scaglione sottile a €
Aumenti e Riduzioni:
La griglia di aumenti e riduzioni personalizzati è stata predisposta sulla base del Regolamento Ministeriale. Essa serve a simulare il compenso in base ai criteri di valutazione che potrebbero essere adottati in sede di liquidazione giudiziale, nel rispetto dei livelli di discrezionalità previsti.Ulteriore Valutazione:
Il campo "Ulteriore valutazione" era presente nella versione precedente dei parametri forensi ed è stato mantenuto per consente di manifestare in forma percentuale la valutazione soggettiva dell'opera prestata (particolare complessità, importanza, urgenza, pregio, risultati ottenuti etc.) entro i limiti previsti dal decreto (art. 4, comma 1).
Naturalmente, per rimanere entro i limiti previsti dal DM, si consiglia di applicare l'ulteriore valutazione a lasciare dal compenso medio.
La percentuale di aumento indicata in che modo ulteriore valutazione sarà applicata all'importo tabellare totale.
Il compenso così aumentato sarà utilizzato come base su cui calcolare gli eventuali aumenti o riduzioni previsti dagli altri commi del decreto.
Lo stesso incremento in percentuale è applicato anche al compenso per la fase decisionale, che serve come base di calcolo per determinare l'aumento in caso di conciliazione.
Naturalmente, la valutazione soggettiva può stare applicata anche scegliendo i valori minimi, massimi oppure specificando per ciascuna fase un compenso "personalizzato" nella colonna "compenso".Numero Parti:
Per misura riguarda gli incarichi svolti a aiuto di più assistiti, anche a seguito della riunione di più cause, il recente decreto stabilisce una regola matematica per stabilire la percentuale massima di crescita in relazione al numero degli assistiti. La stessa modalità di calcolo si applica anche quando l'avvocato assiste un soltanto soggetto contro più parti.
Nella sezione degli aumenti, viene richiesto quindi il Numero parti ovvero il numero dei soggetti tutelati o contro cui si svolge l'azione legale (per default = 1), in modo da variare automaticamente l'aumento massimo corrispondente, che può sempre essere modificato dall'utente entro i limiti consentiti.
NOTA:
In evento di separazione consensuale seguita dallo identico legale basta impostare 2 come cifra parti in maniera da selezionare la maggiorazione del 20% prevista dall' art.4 comma 3.Conciliazione:
L' art. 4, comma 6 stabilisce che "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo misura maturato per l'attività precedentemente svolta".
Per gestire questo caso dettaglio abbiamo previsto un apposito campo per l'inserimento del importanza di riferimento su cui calcolare l'aumento. Tale campo diventa visibile cliccando sul checkbox"Conciliazione" ed è legato al a mio parere il valore di questo e inestimabile del compenso corrispondente alla fase decisionale.
Ogni variazione del compenso della fase decisionale si riflette automaticamente sull'importo visualizzato e il campo può essere modificato anche manualmente.Spese Esenti:
In codesto campo vanno inserite le spese esenti, ovvero quelle spese anticipate in denominazione e per conto del cliente durante l'espletamento dell'incarico (es: apporto unificato, marche e diritti). Tali spese sono dette anche spese non imponibili in quanto non concorrono alla formazione della base imponibile che determina il volume d'affari ma è indispensabile che siano debitamente documentate ed allegate alla fattura per il cliente.Spese di Trasferta:
Le modalità di calcolo delle spese di trasferta sono stabilite dagli artt. 11 e 27 del regolamento.
Il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dell'incarico è soggetto alla stessa disciplina fiscale del compenso dell'avvocato, a prescindere dalla modalità di calcolo (rimborso spese forfettario altrimenti a pié di lista). Le spese di trasferta inserite in questo campo saranno considerate quindi spese imponibili a ognuno gli effetti.Spese Generali:
Le spese generali, indicate anche con il termine spese forfettarie, sono stabilite nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, anche nel occasione in cui il compenso stesso sia stato concordato con il cliente (art. 2).
Per completezza ricordiamo che le spese generali, precedentemente abolite dal DM /, erano già state reintrodotte dal recente ordinamento forense (v. l'articolo pubblicato).Accessori di Legge:
E' realizzabile includere nel prospetto di liquidazione anche gli accessori di legge, costituiti da IVA e cassa forense. Per attivare le due opzioni clicca sul bottone [Includi accessori]. Entrambe le opzioni sono selezionate automaticamente ma è possibile agire sui rispettivi checkbox separatamente. Se hai già calcolato una fattura o una notula in regime semplificato (con salvataggio dell'opzione) l'opzione IVA non appare selezionata, ma può essere tuttavia impostata successivamente.
Tra le voci variabili che possono essere inserite nel prospetto di liquidazione è prevista anche la ritenuta d'acconto.Valori Numerici:
Il calcolatore accetta anche importi con le migliaia separate dal punto, eventualmente preceduti dal simbolo dell'euro (€).
Questa caratteristica può essere utile ad esempio quando si effettua il copia-incolla di valori numerici già formattati in che modo valuta.
Si ricorda infine che è obbligatorio utilizzare sempre la virgola come separatore dei numeri decimali.
Avvertenza:
Questa applicazione é utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello penso che lo sviluppo sostenibile sia il futuro del software non é possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti.
Per segnalare eventuali errori o malfunzionamenti clicca qui.
Per maggior comodità riportiamo qui di seguito l'elenco delle principali attività riconducibili alle diverse "fasi" come indicato nell' art. 4, comma 5 del decreto.
Studio della controversia
L'esame e lo a mio parere lo studio costante amplia la mente degli atti a seguito della consultazione con il secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore, le ispezioni dei luoghi, la penso che la ricerca sia la chiave per nuove soluzioni dei documenti e la conseguente rapporto o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in opinione.
Fase introduttiva del giudizio
Gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del apporto unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la a mio parere la formazione continua sviluppa talenti del fascicolo e della posizione della pratica in a mio parere lo studio costante amplia la mente, le ulteriori consultazioni con il secondo me il cliente merita rispetto e attenzione.
Fase istruttoria
Al conclusione di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna sezione e le plurime prove assunte per ciascuna parte.
La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
Fase decisionale
Le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed verifica, la discussione orale, sia in stanza di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
Il giudice, nella liquidazione della fase, tiene fattura, in ogni evento, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase seguente.
Fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo
La disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti.
Fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo
Ogni attività del procedimento stesso non compresa nella fase precedente, quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi genere.
Di seguito l'estratto della relazione illustrativa ministeriale relativo agli aumenti e alle riduzioni previste dal DM 55/
" Art. 4 Parametri generali per la determinazione dei compensi.
La norma stabilisce i criteri per la determinazione del compenso. Si articola in dieci commi. Il comma 1 è quello che più specificatamente indica i parametri ai quali commisurare il compenso (natura, durata, complessità, valore dell'affare ecc): in considerazione di tali parametri, il valore medio della prestazione, come indicato nelle Tabelle allegate, potrà essere aumentato fino all'80 per cento o diminuito fino al 50%.
Con specifico riferimento alla fase istruttoria, trattandosi della fase che, forse più di ogni altra definisce lo spessore della controversia e la caratterizza, è previsto un aumento fino al doppio o una riduzione fino al 70 per cento.
Si precisa nella norma che aumenti o diminuzioni possono avvenire "di regola": non obbligatoriamente quindi; nessuna vincolatività, pertanto, può essere individuata nella disposizione. ". Scarica il PDF
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Cause di lavoro
Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/
Aggiornamento tabelle: D.M. n. del 13/08/
©
| NOTE: I valori minimi e massimi non sono espressamente indicati nel DM 55/, ma sono calcolati applicando ai valori tabellari medi le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall' Art. 4, comma 1. La variazione in diminuzione è indicata con il indicazione "-" (meno) e la variazione in aumento con il segno "+" (più). |
| Per la riduzione nella fase istruttoria leggi codesto articolo |
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| Tab. III - Cause di Lavoro | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| studio della controversia | ,00
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| fase introduttiva del giudizio | ,00
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| fase istruttoria e/o trattazione | ,00
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| fase decisionale | ,00
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| Totale Media Procedura | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Max Diminuzione | ,50 | ,00 | ,00 | ,50 | ,50 | ,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Max Aumento | ,50 | ,00 | ,00 | ,50 | ,50 | ,50 | ||||||||||||||||||||||||
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