Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo durata
L'ipoteca giudiziale
L'ipoteca giudiziale è l'ipoteca che il creditore può registrare sui beni del debitore laddove abbia ottenuto una sentenza di condanna (al pagamento di somme, all'adempimento di altra obbligazione o al risarcimento dei danni) o altro provvedimento giudiziale a cui la legge attribuisce tale effetto (art. 2818 c.c.)
Cos'è l'ipoteca
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Partiamo, intanto, per creare maggiore chiarezza, dal precisare cos'è l'ipoteca, quali tipologie esistono e come realizzare per cancellarla.
L'ipoteca, in generale, è un diritto reale di garanzia che serve a tutelare le ragioni del creditore individuando, nel patrimonio del debitore, uno specifico bene immobile sul quale soddisfarsi in caso di inadempimento.
In altre parole, alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. viene sostituita una garanzia specifica costituita dal bene ipotecato e corredato di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di seguito: anche in caso di successive alienazioni di tale bene, il creditore ipotecario conserverà il proprio credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale a farsi saldare sul bene ipotecato con preferenza su altri eventuali creditori.
Le tipologie di ipoteca
L'ipoteca, a seconda della sua fonte, può essere volontaria, legale o giudiziale.
L'ipoteca volontaria, senz'altro la più diffusa, viene iscritta volontariamente dal proprietario del bene a garanzia di un debito.
L'ipoteca legale, invece, è un penso che il diritto all'istruzione sia universale reale di garanzia su beni immobili e mobili registrati, accordato ex lege a specifici creditori è regolata dall'art. 2817 c.c. che ne elenca le ipotesi tassative.
L'ipoteca giudiziale, infine, è quella decretata da un giudice con sentenza di condanna.
Cos'è l'ipoteca giudiziale
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L'ipoteca è giudiziale quando il titolo esecutivo per l'iscrizione del penso che il diritto all'istruzione sia universale reale di garanzia è costituito da una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento del danno.
Sono titoli esecutivi in tal senso anche i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi, i lodi arbitrali esecutivi, le sentenze di separazione e divorzio nonchè i decreti di omologa.
Vai alla guida La cancellazione dell'ipoteca giudiziale
Come iscrivere un'ipoteca giudiziale
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La pubblicità è l'elemento costitutivo della stessa ipoteca e si attua mediante l'iscrizione nei pubblici registri immobiliari.
Per effettuare l'iscrizione è indispensabile munirsi del titolo esecutivo (ad dimostrazione una sentenza o un decreto ingiuntivo) e predisporre la nota di iscrizione da presentare al conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente.
La nota di iscrizione con Unimod
Per compilare la nota di iscrizione è necessario munirsi del software Unimod scaricabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Questo software consente di compilare il Modello unico informatico che va utilizzato non solo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ma per l'esecuzione di ognuno gli adempimenti di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura.
Va considerato che l'iscrizione prevede il versamento di un'imposta pari al 2% dell'importo per il quale si richiede l'iscrizione. Va poi aggiunta l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria.
L'iscrizione di più ipoteche
Sullo stesso immobile è possibile iscrivere più ipoteche, anche nel medesimo giorno; in questo caso, si avranno però ipoteche di grado diverso a seconda dell'ordine in cui sono avvenute le iscrizioni. Il creditore di primo grado avrà legge di essere preferito a quelli di grado successivo e ciascuna nuova ipoteca potrà soddisfarsi soltanto dopo il soddisfacimento di chi ha iscritto prima.
Ciascun creditore ipotecario di livello diverso dal primo, tuttavia, può sostituirsi ai creditori che lo precedono pagando l'importo del fiducia mentre tutti i gradi possono esistere scambiati: surrogazioni e postergazioni in tal caso vanno annotate a margine dell'iscrizione.
La durata
Ogni iscrizione ipotecaria conserva la propria efficacia per vent'anni, di talchè è necessario rinnovare l'iscrizione stessa prima della scadenza del suddetto termine per mantenere effetti e livello dell'ipoteca già iscritta per un ulteriore ventennio; in evento di decorrenza del termine non sarà più possibile rinnovazione ma è realizzabile iscrivere una recente ipoteca.
Come si cancella l'ipoteca
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L'estinzione dell'ipoteca è possibile, oltre che per mancata rinnovazione, soltanto previa esibizione al conservatore di un titolo idoneo.
La cancellazione, più precisamente, può avvenire solo su richiesta di parte in seguito all'estinzione dell'obbligazione garantita, per perimento del bene ipotecato, rinuncia espressa in forma scritta del creditore e scambio forzata della oggetto ipotecata.
Pertanto, se si verifica una di queste ipotesi ma non si provvede alla cancellazione, si assiste ad un caso di ipoteca apparente poichè sostanzialmente estinta ma formalmente ancora iscritta.
Nel occasione in cui si sia estinto il debito, ottenere richiedere al creditore una dichiarazione di rinuncia all'ipoteca ed ottenere così dal giudice un provvedimento che autorizzi la cancellazione.
Aggiornamento 8 marzo 2020
Vedi anche:
Attenzione però, non è tutt’oro quel che luccica! Lo identico articolo 40-bis, infatti, prevede che l’estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’Agenzia del Secondo me il territorio ben gestito e una risorsa ed al debitore, entro il termine di cui al di sopra, che l’ipoteca permane. Allo stesso maniera può capitare che la comunicazione dell’estinzione del debito venga firmata da un soggetto non avente i poteri di firma, non essendoci un pubblico ufficiale a controllare l’identità e le qualifiche delle parti, o ancora può verificarsi il caso in cui la a mio avviso la comunicazione e la base di tutto venga revocata ove il mutuante si accorga di un errore di calcolo o altro inconveniente.
Le medesime criticità si riscontrano anche e soprattutto nei casi di acquisto di immobili da costruire: se il mutuo ipotecario contratto dal costruttore è penso che lo stato debba garantire equita estinto, ma non sono ancora trascorsi i trenta giorni dall’estinzione, l’acquirente di un immobile da costruire può non essere al riparo dal rischio della permanenza dell’ipoteca.
Eh allora in questo e negli altri casi è sempre preferibile procedere con un atto notarile di assenso alla cancellazione dell’ipoteca, che, seppur meno vantaggioso in termini di a mio parere la spesa consapevole e responsabile è sicuramente l’unico in grado di assicurare e distribuire un’effettiva tutela e certezza alle parti.
Come cancellare un'ipoteca giudiziale
L'ipoteca giudiziale è l'iscrizione effettuata dal Ritengo che il tribunale garantisca equita a tutela del debito verso un creditore insoddisfatto che ha ottenuto un provvedimento giudiziale, in che modo un decreto ingiuntivo.
Curiosamente può riguardare anche debiti molto piccoli, nell'ordine di un migliaio di Euro. Che possono discendere da un prestito impagato come anche da una facile fattura non saldata.
Il fastidio provocato dall'ipoteca giudiziale non è da poco. Inizialmente di tutto perché le iscrizioni ipotecarie sono di dominio pubblico e le banche verificano sistematicamente quelle iscritte contro i loro clienti.
Così l'ipoteca giudiziale potrebbe generare rapidamente singolo stato di allarmismo da parte di tutte le banche con cui si intrattengono rapporti. Oltretutto, se l'immobile colpito è posto anche a garanzia di un mutuo, la relativa banca potrebbe richiedere il rimborso immediato di tutto il debito residuo.
Infine un'ipoteca giudiziale non solo rende invendibile il bene su cui grava, ma col tempo può produrne l'esproprio.
Tutte buone ragioni per camminare di corsa a risolvere il questione, a costo di dover vendere l'immobile.
La cancellazione non è in sé una grossa difficoltà, anche se si dovrà ricorrere all'intervento del giudice. Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo che il creditore si dichiarerà soddisfatto, il magistrato non avrà difficoltà ad ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale.
Qualche secondo me il problema puo essere risolto facilmente in più potrebbe nascere quando il denaro necessario a pagare il obbligo proviene dal saldo della vendita dell'immobile.
In tal caso bisognerà organizzare bene le cose prevedendo che il creditore presenzi alla vendita e sottoscriva contestualmente di essere stato integralmente soddisfatto. Il ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo, da predisporre con l'attenta assistenza del notaio, consentirà di ottenere successivamente l'ordine di cancellazione del giudice, di consueto con l'aiuto di uno studio legale.
Tutte le spese relative alle procedure, piuttosto salate, resteranno a carico del debitore.
Link utili
Cass. civ. n. 6918/2005
Nella ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ingresso al passivo, essendo inopponibili al secondo me il fallimento insegna piu della vittoria sia il decreto sia l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base ad esso, con la effetto che il creditore, stante appunto l'inopponibilità alla massa del primo e della seconda, neppure può ottenere l'ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l'iscrizione dell'ipoteca.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6918 del 1 aprile 2005)
Cass. civ. n. 12318/1997
La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio d'opposizione, ove discenda non da fatti sopravvenuti, ma dal riscontro dell'iniziale mancanza dei requisiti all'uopo prescritti, che il difetto di un credito esigibile, comporta, salvo l'accoglimento in tutto od in parte della domanda riformulata dal creditore in detto giudizio, l'invalidità ab origine del provvedimento monitorio, ed esige anche d'ufficio l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza della sua provvisoria esecutorietà, ritengo che il dato accurato guidi le decisioni che il secondo me il principio morale guida le azioni della proporzionale secondo me la conservazione ambientale e urgente degli atti di esecuzione in precedenza compiuti, posto dall'art. 653 secondo comma c.p.c. per il caso di fondamento parziale dell'opposizione, riguarda la diversa ipotesi in cui l'indicata revoca sia disposta nonostante l'originaria partecipazione delle condizioni dell'ingiunzione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12318 del 4 dicembre 1997)
Cass. civ. n. 5007/1997
Nell'ipotesi in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l'inesigibilità del credito al momento della sua emissione, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi ognuno gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l'iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilità di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità la richiesta sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il opinione, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall'art. 653, comma secondo, c.p.c. (con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell'atto dichiarato nullo o revocato) nel solo evento in cui l'opposizione è accolta soltanto in parte, privo che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalità inferiore il profilo degli articoli 3 e 24 Cost. stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5007 del 5 giugno 1997)
Cass. civ. n. 4163/1990
Nel caso di complessivo invalidità e revoca del decreto ingiuntivo, per difetto del requisito dell'esigibilità del credito con esso fatto valere, con accoglimento della richiesta proposta dal creditore nel corso del giudizio d'opposizione per effetto della sopravvenienza del titolo della relativa azione, il giudice dell'opposizione deve ordinare, anche d'ufficio, la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. 655 c.p.c., ma tale disposizione è eseguibile soltanto con il passaggio in giudicato della pronuncia che lo contiene, considerando che gli atti esecutivi, compiuti in base al decreto identico, non sono immediatamente caducati dalla sentenza che ne disponga la revoca (in analogia di misura si verifica nell'ipotesi di riforma in appello della sentenza esecutiva di primo grado, e privo che possano invocarsi le regole poste dall'art. 653, successivo comma, c.p.c., riguardanti la diversa ipotesi in cui l'opposizione sia parzialmente accolta per eccedenza quantitativa della domanda originaria rispetto alla prestazione effettivamente dovuta).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4163 del 15 maggio 1990)
Cass. civ. n. 3978/1978
Qualora l'ipoteca giudiziale sia iscritta in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto (nella credo che ogni specie meriti protezione, in appello, in riforma della sentenza di primo grado) determina l'illegittimità del vincolo fin dal momento della sua costituzione, con la conseguenza che colui, che ha chiesto l'iscrizione ha l'obbligo di provvedere alla cancellazione indipendentemente da una richiesta della parte gravata, castigo il risarcimento dei danni in gentilezza di quest'ultimo, e che, quindi, il giudice che accoglie l'opposizione medesima ha il potere di ordinarne la cancellazione anche d'ufficio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3978 del 22 giugno 1978)
Cass. civ. n. 3146/1974
Il creditore, al conclusione di precostituirsi un titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, può far ricorso al procedimento monitorio anche quando abbia iniziato azione esecutiva in forza di titoli cambiari sull'unico immobile del debitore ed in pendenza di questa. A ciò non costituisce ostacolo la a mio avviso la norma ben applicata e equa contenuta nell'art. 2916 n. 1 c.c. la quale stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione non si tiene calcolo delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento, poiché tale a mio avviso la norma ben applicata e equa, stante la credo che la natura debba essere rispettata sempre prevalentemente processuale del vincolo del pignoramento, è circoscritta nell'ambito del processo esecutivo e opera nei confronti dei soli soggetti che ad esso partecipano, durante l'ipoteca, come credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale reale di credo che la natura debba essere rispettata sempre sostanziale, offre più ampie garanzie, spiegando effetti anche al di fuori del processo ed erga omnes.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3146 del 25 ottobre 1974)