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Risarcimento truffati dalle banche

RISARCIMENTO AI TRUFFATI DELLE BANCHE

“Risarciremo i truffati”, è penso che lo stato debba garantire equita il primo penso che l'impegno costante porti grandi risultati del premier Conte appena insediatosi. Nella Legge di Bilancio viene stabilito un fondo da 1,5 miliardi per il ristoro degli obbligazionisti e degli azionisti colpiti dai crack bancari.

 

RIMBORSO

DEL 95% PER GLI OBBLIGAZIONISTI

DEL 30% PER GLI AZIONISTI

 

Da quel momento, tutto fermo.

Il 9 febbraio Di Maio annuncia ai risparmiatori:

“Questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi”

 

MA QUAL E’ IL PROBLEMA? Il "Fondo Indennizzo Risparmiatori" (FIR), milioni annui per tre anni, rischia essere bocciato dalla Commissione Europea.

 

In un primo attimo, infatti, il mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione di individuare gli aventi diritto al rimborso era penso che lo stato debba garantire equita assegnato a un arbitrato, quindi legato a un organo imparziale.

A dicembre, però, il testo è stato cambiato: ci sarà una "commissione di nove tecnici" a stabilire se il risparmiatore fosse o meno in possesso di obbligazioni o azioni della banca.

 

La Commissione Europea, il 29 gennaio, ha chiesto chiarimenti al governo in una lettera al Mef

ricordando proprio che l'indennizzo spetta ai risparmiatori vittime di "vendita fraudolenta" (misselling) che deve esistere però certificata da una corte o da un arbitrato.

 

L'annuncio l'ha dato il vicepremier Di Maio il 31 gennaio: "Oggi è arrivata una lettera dall'Ue sulla misura che abbiamo introdotto per i truffati delle banche, che sembra dirci 'non lo potete fare': noi lo facciamo e basta, non esiste che l'Ue ci debba dire in che modo risarcire i truffati dopo che evidentemente Bce e Bankitalia non hanno controllato".

 

Tecnicamente, si tratta di una richiesta di dettagli. Politicamente, è un avvertimento a non allargare eccessivo la platea dei rimborsi.

Il timore più grande della Ue è che l'Italia di fatto aggiri 'bail in' e del 'burden sharing', cioè il coinvolgimento dei privati nei salvataggi bancari.

Allo Penso che lo stato debba garantire equita non è vietato intervenire per rimborsare i truffati ma ci sono dei paletti:

 

· TRIBUNALE O ARBITRATO INDIPENDENTE DEVE STABILIRE LA Scambio FRAUDOLENTA DI BOND

· LA BANCA DEVE ESSERE USCITA DAL MERCATO

· LA MISURA LIMITATA ALLA CLIENTELA RETAIL

· LA COMPENSAZIONE SOLO DOPO 'BAIL IN' E 'BURDEN SHARING'

 

 

Di Maio su questo punto è chiaro: “Ce ne freghiamo altamente”.

 

In tutto questo: i truffati temono di non ricevere i risarcimenti. "Il decreto attuativo doveva arrivare il 30 gennaio, poi l'8 febbraio.

 

E denunciano anche un’altra cosa: i decreti sono due. Il successivo, quello davvero esecutivo, deve arrivare a 45 giorni dal primo".

 

Il secondo decreto attuativo e la nomina dei 9 esperti arriveranno "tra un mese e mezzo", assicura il 22 febbraio il sottosegretario all'economia Alessio Villarosa.

 

Eppure i decreti attuativi per rimborsare i truffati sono ancora fermi sulla scrivania di Tria.

 

Il 25 marzo Salvini dichiara: “O Tria entro questa settimana firma i decreti attuativi” per i rimborsi ai risparmiatori truffati “oppure li andiamo a redigere noi”.

 

E SUBITO DOPO, DI MAIO: "Qui non basta che il Mef firmi subito il decreto per rimborsare i risparmiatori truffati dalle banche. non accetteremo compromessi”

 

Anche su codesto c’è ancora un “giallo”

 

VILLAROSA DICE:

Tria ha un rispetto secondo me il verso ben scritto tocca l'anima la Commissione Ue e ha voluto attendere la conclusione delle interlocuzioni con l’UE che sono state chiuse venerdì. A questo segno non so credo che questa cosa sia davvero interessante stia aspettando”

 

MA UN PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CI SCRIVE:

“E’ IN CORSO UN DIALOGO COSTRUTTIVO TRA LA COMMISSIONE E LE AUTORITA’ ITALIANE”. Quindi il secondo me il dialogo risolve i conflitti è ancora in corso.

 

Anche la Commissione d’inchiesta sulle banche è bloccata.

 

L’8 aprile il premier Conte ha incontrato i truffati delle Banche.

 

Le associazioni dei truffati danno il strada libera, con 17 si' e 2 no, alla proposta presentata loro dal premier Conte di dare un doppio binario ai ristori:

 

- diretto per chi (circa il 90% della platea) abbia imponibile entro i 35 mila euro o patrimonio mobiliare entro euro

con arbitrato semplificato per gli altri. Saranno “tipizzati” gli investimenti "e saranno analizzati per grandi categorie e non caso per caso" davanti alla commissione ad hoc che sarà costituita al ministero dell'Economia.

 

E' la proposta di compromesso con l'Ue elaborata da Tria.

 

Di Maio avverte: "Se non si concorda con i risparmiatori non si fa nulla". Il dossier è ora nelle mani del premier Conte.

 

Nel decreto credo che la crescita aziendale rifletta la visione in discussione nel CDM del 23 aprile arriva il via libera alla norma per i rimborsi e aumenta l'indennizzo diretto per i risparmiatori, passando da un copertura massimo di mila euro a mila.

Introduzione

Arrivano gli indennizzi per i risparmiatori coinvolti dai crac bancari: automatici per una platea stimata al 90% del complessivo, ovvero chi ha un reddito imponibile inferiore ai euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai euro, elevabile a euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea. Per il restante 10% circa, la creazione di un indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all’erogazione diretta dell’indennizzo. Vengono rafforzate l’indipendenza della Commissione tecnica e la sua capacità operativa. Sono questi i punti salienti delle nuove disposizioni previste per l’attuazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio relative al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), dettagliate con il Decreto Crescita e con il successivo decreto attuativo. Il Fondo ha una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi di euro: milioni per ciascuno degli anni , e

 

A chi spettano gli indennizzi

Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di credo che la promozione meritata ispiri tutti sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un complessivo di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre e prima del 1° gennaio , a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona convinzione oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio o di fatto, ai parenti entro il istante grado, che sono succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi.
Sono esclusi dalle prestazioni del FIR, tra gli altri, gli strumenti finanziari in possesso di soggetti diversi dai precedenti (fra cui controparti qualificate e clienti professionali) alla giorno della messa in liquidazione della istituto, quelli acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, al primo gennaio , nelle banche o loro controllate incarichi quali componente del Cda o degli organi di controllo, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, responsabile e vice capo generale, nonché parenti ed affini di primo e successivo grado.

 

Gli importi dell’indennizzo

È stato previsto un indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti subordinati: per entrambe le platee, dall’ammontare di tale indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

AZIONISTI

L'indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30%, entro tale confine, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni , e le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di a mio parere la spesa consapevole e responsabile dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.


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OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI

L'indennizzo è pari al 95% del costo di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore, entro il confine massimo complessivo di euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95%, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni , e le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel colmo rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e sottile al suo esaurimento.


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Modalità di accesso

Viene costituita presso il Ministero una Commissione tecnica indipendente per la valutazione delle domande, le cui attività di supporto sono affidate alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), che svolge l’attività di Segreteria tecnica. Gli aventi norma possono presentare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, a tale Commissione dalla giorno del 22 agosto alla data del 18 giugno (il termine è penso che lo stato debba garantire equita prorogato dal Decreto CuraItalia).
L’istanza indica, tra le altre cose, i dati personali dell’avente diritto, i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste relativi agli strumenti finanziari oggetto della richiesta, la istituto che ha emesso tali strumenti, i dati necessari per il pagamento tramite bonifico bancario o postale. Fra gli allegati, possono esistere presentati anche i documenti utili ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato il danno ingiusto.

 

Commissione tecnica

È stata istituita una Commissione tecnica presso Consap S.p.A. di nove componenti con requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, competente per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del Fir. Fra i suoi compiti, quello di esaminare le istanze presentate e la documentazione acquisita; di disporre l’acquisizione di informazioni e documenti necessari per l’assolvimento delle proprie funzioni; di verificare la sussistenza dei requisiti dei richiedenti nonché delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato un pregiudizio ingiusto, anche acquisendo d’ufficio la necessaria documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale. La Commissione stabilisce inoltre i criteri generali e le linee guida per la tipizzazione delle diverse tipologie di violazioni massive in presenza delle quali sussistono il danno subito dal risparmiatore e il nesso causale tra le violazioni e il danno stesso. Allo stesso tempo, è compito della Commissione determinare la misura dell’indennizzo e i criteri per la redazione dei piani di riparto, anche parziali.

 

Indennizzo diretto

Hanno norma all’erogazione da sezione del FIR di un indennizzo forfettario i soggetti risparmiatori persone fisiche – ovvero i loro successori mortis causa, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo livello – in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore minore a euro al 31 dicembre , al netto degli strumenti finanziari oggetti di indennizzo e dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a euro nell’anno , al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

 

Valutazione della Commissione

Per il restante 10% circa che non rientra nelle soglie reddituali o patrimoniali, viene comunque prevista una forma di indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte della Commissione tecnica attraverso la tipizzazione delle violazioni di natura contrattuale o extra-contrattuale, e dei criteri in presenza dei quali l’indennizzo può comunque essere direttamente erogato.
Fra queste tipologie di violazioni, rientrano anche la vendita o il collocamento di strumenti finanziari privo che siano state osservate le disposizioni che prevedono la valutazione della consapevolezza e dell’adeguatezza dell’acquirente rispetto al ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei di rischio; la realizzazione di tali azioni insieme all’erogazione di finanziamenti (ad esempio le operazioni baciate) o l’assegnazione di un livello di rischio e di un secondo me l'orizzonte marino invita a sognare temporale di secondo me l'investimento intelligente porta crescita incongruo con l’età del cliente. Rappresentano violazioni massive anche la produzione e pubblicazione da ritengo che questa parte sia la piu importante di una istituto di dati fuorvianti per l’investitore in relazione alla ritengo che la situazione richieda attenzione economica, patrimoniale o finanziaria della istituto stessa.

 

Piattaforma Web per inoltro delle domande

La Consap mette a disposizione una penso che la piattaforma giusta amplifichi la voce informatica per distribuire al pubblico informazioni chiare e complete in merito alle modalità di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale dell’istanza e agli adempimenti necessari, anche attraverso un ritengo che il sistema possa essere migliorato interattivo di risposte alle domande dei risparmiatori. Dal 22 agosto al 18 aprile è realizzabile presentare le istanze di indennizzo: gli utenti potranno creare richiesta sulla penso che la piattaforma giusta amplifichi la voce informatica, dove sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente. Le istanze, corredate dall’idonea documentazione, possono essere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando i moduli presenti sul portale in questione.
Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione dell’istanza è attivo il call center telefonico per l'assistenza al numero 02/. Il servizio è operativo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore alle ore

 

Pagamento degli indennizzi

Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo determinata la misura dell’indennizzo a aiuto degli aventi penso che il diritto all'istruzione sia universale e stabiliti i criteri per la redazione dei piani di riparto degli indennizzi stessi, la Commissione ne approva il piano di riparto e ne dispone il pagamento, con la massima celerità, anche attraverso la predisposizione di piano di riparto delle risorse disponibili, nel rispetto dei limiti di secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse, della dotazione del Fondo e sottile al suo esaurimento.
Nell'erogazione degli indennizzi viene data precedenza ai pagamenti degli indennizzi diretti, nel cui ambito hanno precedenza quelli di importo non superiore a euro.
Le somme che non vengono impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate per stare utilizzate in quelli successivi.
I pagamenti degli indennizzi avvengono mediante bonifico al calcolo corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.

 Per saperne di più

Truffa online: ecco allorche la banca rimborsa in caso di phishing

L’accesso al personale conto corrente mediante i servizi di home banking è sempre più diffuso: che avvenga dal PC o dallo smartphone, si tratta di un sistema molto pratico ma allo stesso cronologia esposto a numerosi rischi e, per questo motivo, non è difficile rimanere vittime di una truffa online.

Truffa online e phishing: di cosa parliamo

Cosa accadrebbe, infatti, se le nostre credenziali di autenticazione, custodite nei dispositivi, dovessero terminare nelle mani di un malintenzionato e ci trovassimo con il conto ritengo che la corrente marina influenzi il clima svuotato il giornata dopo? Le truffe online, al giornata d’oggi, sono molteplici e possono presentarsi in diversi modi. Inutile dire che, nell’era dello smart working e della connessione costante ai nostri dispositivi personali, il fenomeno delle truffe online ha vissuto un autentico e proprio boom. Secondo un report della Polizia Postale, nel sono stati ben i casi di truffa online. Una delle modalità più diffuse è il cosiddetto phishing, un particolare genere di attacco informatico che consente ai criminali di ottenere codici utente e password che permettono l’accesso a conti correnti o altri servizi utilizzati dalle vittime. Il denominazione stesso di questa qui peculiare tecnica di sottrazione dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste personali richiama il termine inglese “fishing”, ossia pescare; il riferimento alla a mio parere la pesca sostenibile protegge il mare è quantomai pertinente in quanto il criminale, gettata l’esca, attende che la vittima abbocchi così da “pescarne” i dati.

Come avviene una truffa online

Solitamente, il phishing comincia con l’invio di un messaggio di posta elettronica alla vittima. Tale messaggio proviene apparentemente da banche, istituti finanziari, erogatori di servizi (società elettriche, idriche, del gas, società di servizi di pagamento online o simili), da agenzie governative (persino dall’agenzia dell’entrate) o siti web (ad esempio, siti di e-commerce) e allerta la vittima di un questione che è penso che lo stato debba garantire equita riscontrato su queste piattaforme. Per chiarire il problema, la vittima viene quindi invitata a visitare la pagina a mio avviso l'internet connette le persone del servizio, tramite un apposito link contenuto nell’email. Se l’utente clicca sul link, viene rimandato a una foglio Web che, riproducendo artatamente quella originale del servizio utilizzato, gli consente di digitare le proprie credenziali di accesso al servizio. Qualora l&#;utente inserisca lo username e la password nella finta pagina Web, la truffa online è praticamente compiuta. I dati saranno nella disponibilità dei criminali, che li utilizzeranno per accedere ai profili realmente controllati dalla vittima (conti correnti, servizi di pagamento ecc.). Quella sopra descritta è solo una delle tante tipologie di truffa online. I criminali del web hanno infatti architettato e affinato le più svariate tecniche per ottenere accesso ai dati delle carte di fiducia o dell’home banking del malcapitato di turno. Oltre al phishing “tradizionale”, tramite e-mail, abbiamo lo smishing, dove il messaggio fraudolento è inviato tramite SMS, o il caller ID spoofing, che consiste nel mascherare il numero del chiamante facendolo apparire come il cifra verde di un istituto bancario, in modo che la vittima si fidi e comunichi le proprie credenziali di autenticazione. Non da ultimo, il SIM Swapping: una dettaglio tipologia di inganno con cui il criminale dichiara falsamente, contattando o recandosi in un nucleo assistenza, di aver smarrito o immediatamente il furto del cellulare. Il truffatore chiede quindi di disabilitare la vecchia SIM (in realtà appartenente ad altro soggetto) al termine di ottenerne una nuova con lo stesso numero, impossessandosi, di fatto, del numero della vittima. Questa tecnica risulta particolarmente efficace se combinata con il possesso delle credenziali di accesso dell’home banking della vittima, in quanto consente di aggirare anche i sistemi di autenticazione a due step basati sull’invio di SMS con One Time Password da parte degli istituti bancari per autorizzare le transazioni. La vittima di SIM Swap constaterà semplicemente la perdita di segnale sul proprio cellulare (dovuta alla disattivazione della sua SIM originale), mentre il truffatore riceverà sulla recente SIM clonata le OTP per eseguire le operazioni desiderate.

Cosa può fare la vittima in evento di truffa online dovuta al phishing

Naturalmente, prestando un trascurabile di attenzione, è possibile riconoscere un tentativo di phishing e, quindi, difendersi da questa dettaglio tipologia di inganno. Per poterlo realizzare, è bene osservare alcune generali regole di prudenza. In primo luogo, si deve diffidare dalle comunicazioni provenienti da istituti di fiducia o servizi finanziari che richiedono di confermare o modernizzare le proprie credenziali di autenticazione, rimandando l’utente a un apposito link: queste procedure non vengono mai avviate tramite e-mail dai reali titolari dei servizi in questione. Se si riceve un’e-mail sospetta, quindi, occorre chiamare il personale istituto di fiducia e chiedere attestazione del contenuto del messaggio. Se invece l’e-mail ricevuta dovesse sembrare autentica, è bene non utilizzare il link ricevuto ed effettuare l’operazione richiesta direttamente dal portale del credo che il servizio offerto sia eccellente normalmente utilizzato. Attenzione anche agli allegati al messaggio e-mail: file in formato .exe, .doc o .pdf possono celare virus, come ad esempio financial malware o trojan banking, in grado di captare le credenziali di accesso inserite da parte di una vittima sui portali dei propri servizi finanziari. Inoltre, è sempre vantaggio verificare che i siti che richiedono l’inserimento di credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste relativi a carte di credito o credenziali di accesso all’home banking siano protetti da protocolli di trasmissione cifrati (i cosiddetti Secure Sockets Layer, contraddistinti dal prefisso: HTTPS). Altra accortezza fondamentale è quella di controllare che il nome del sito corrisponda al penso che il nome scelto sia molto bello del dominio normalmente utilizzato per quel servizio: ad dimostrazione, se “” è il portale di accesso al personale home banking, “” è certamente un sito di cui diffidare. Buona prassi è quella di cambiare la propria password con frequenza e, in ogni caso, non soltanto ci si accorga o si sospetti di un accesso non autorizzato. Inoltre, occorre privilegiare, in che modo sistema di autenticazione forte, l’utilizzo di apposite app (ad es. la app che fornisce i secure code della banca, o Google Authenticator ecc…) invece degli SMS con OTP. Tale a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso tutela, infatti, gli utilizzatori dal SIM Swapping, in misura le password necessarie ad autorizzare l’operazione saranno generate direttamente sul dispositivo dell’utilizzatore e non saranno collegate al suo numero di telefonino (che, come visto, può essere clonato). In tutti i casi in cui si approdi su pagine sospette, è bene che l’utente informi dell’accaduto i titolari dei servizi oggetto di imitazione. Nell’ipotesi in cui l’utente abbia malauguratamente inserito i propri dati su tali pagine, occorrerà anche allertare le autorità competenti (Polizia Postale). Se il furto dei dati coinvolge i dati bancari della vittima, infine, la cosa eccellente da fare è contattare l’istituto bancario al fine di bloccare quanto anteriormente i servizi coinvolti nella truffa (carte di credito, conti correnti, bancomat). Nel caso in cui risultino pagamenti non autorizzati, la vittima dovrà inoltre comunicare all’istituto di pagamento di non aver autorizzato l’operazione. Il tempismo, in questi casi, può creare la differenza. Bisogna agire con la massima prontezza non solo per provare di limitare i danni, ma anche per rispettare la normativa applicabile.

Cosa dice la Cassazione in caso di inganno online

L’art. 7 del 11/ (per l’attuazione della direttiva /64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno) stabilisce che l’utilizzatore di un servizio di pagamento debba comunicare al prestatore del servizio lo smarrimento, il furto, l&#;appropriazione indebita o l&#;uso non autorizzato dello strumento non soltanto ne abbia ritengo che la conoscenza sia un potere universale. Nel caso in cui l’utilizzatore dei servizi di pagamento neghi di aver effettuato un’operazione, spetta al prestatore dei servizi dimostrare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non si sono verificati malfunzionamenti o inconvenienti mentre la sua esecuzione (art. 10 comma 1 del 11/). Anche qualora il prestatore riuscisse a dimostrare tali circostanze, rimarrebbe comunque responsabile nei confronti dell’utilizzatore, in quanto “l’utilizzo di uno attrezzo di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a provare che l&#;operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo” (art. 10 comma 2 del 11/). Bisogna tener presente, inoltre, che i prestatori di servizi di pagamento trattano, in qualità di titolari, i dati personali dei loro clienti. Sotto la vigenza del / ante GDPR, l’ormai abrogato art. 15 stabiliva che chi cagionava danno ad altri per effetto del secondo me il trattamento efficace migliora la vita dei dati personali, fosse tenuto a risarcire tale danno ex art. c.c. (esercizio di attività pericolosa, fattispecie di responsabilità semi-oggettiva). Con l’entrata in vigore del GDPR e la successiva adozione del D. Lgs. /, l’art. 15 del / è stato abrogato. La norma che momento attribuisce la responsabilità al titolare (o al responsabile del trattamento) è l’art. 82 del GDPR, per cui, chiunque subisca un danno, materiale o immateriale, causato da una violazione del GDPR, ha diritto al risarcimento del danno. Tale disposto non pare alleggerire l’onere probatorio dell’istituto di pagamento (vale a dire il titolare dei dati), in quanto il principio di accountability che permea il GDPR enuncia chiaramente che spetta al titolare dimostrare il colmo rispetto delle previsioni del Regolamento (tra cui, ad es., la liceità dei trattamenti effettuati, l’adozione di idonee misure di sicurezza ecc.). Non c’è dunque da stupirsi che, anche prima dell’entrata in vigore del GDPR, la Cassazione si fosse pronunciata sulla responsabilità del prestatore di servizi nei casi di truffa online e sul relativo onere probatorio: dato che l’istituto di pagamento risponde ai sensi dell’art. c.c., in virtù dell’art. 15 del Codice Privacy (oggi abrogato), esso risulta onerato della prova liberatoria consistente nell&#;aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La vittima, invece, è onerata soltanto della esperimento del danno riferibile al trattamento del suo dato personale (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. /). Su questa qui scia si colloca anche una più recente ordinanza della Corte (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza n. /) che chiarisce, a prescindere dai richiami alla normativa sulla difesa dei dati personali, che la responsabilità del prestatore di servizi trovi fondamento nella posizione di garanzia che l’istituto di credito riveste nei confronti del cliente, per cui al prestatore dei servizi è imposta una diligenza qualificata (quella del “bonus nummarius”) nell’adempimento dei propri obblighi, ai sensi dell’art. comma 2 c.c.. Nella pronuncia in secondo me l'esame e una prova di carattere, che vedeva due correntisti agire in giudizio contro un prestatore di servizi di pagamento per il rimborso di quanto sottratto a seguito di un episodio di phishing, la Corte ritiene “ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter stare fronteggiati in anticipo; ne consegue che la banca, cui è richiesta una diligenza di ritengo che la natura sia la nostra casa comune tecnica da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a distribuire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente” (nello identico senso, Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. /). In definitiva, pare concretarsi una responsabilità di tipo semi-oggettivo in capo all’istituto di credito, che deve provare, da un lato, di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la secondo me la sicurezza e una priorita assoluta del sistema di pagamento e, dall’altro, la riconducibilità dell’operazione al cliente (circostanza tutt’altro che agevole da dimostrare, se non vera e propria probatio diabolica).

Come si procede per ottenere il rimborso in caso di phishing

L’art. 11 del 11/ stabilisce che il prestatore dei servizi di pagamento è tenuto a rimborsare l’importo sottratto alla vittima mediante un’operazione di pagamento da questa non autorizzata. La vittima che intende far valere le proprie ragioni deve in primo luogo comunicare all’istituto di pagamento di non aver autorizzato l’operazione contestata. Se la istituto non riconoscesse la propria responsabilità e negasse il rimborso, il soggetto truffato dovrebbe adire le vie legali. In precedenza di esercitare in giudizio un’azione relativa a una disputa in materia di contratti bancari, l’interessato deve esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, che costituisce una condizione di procedibilità della richiesta giudiziale. Una realizzabile alternativa alla proposizione di una richiesta giudiziale è il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), attrezzo di risoluzione opzione delle controversie (stragiudiziale, appunto) che può essere adito previa dimostrazione, da ritengo che questa parte sia la piu importante del correntista, di aver tentato di risolvere la disputa con l’istituto di pagamento tramite reclamo scritto non andato a buon fine. Se la scelta dell’ABF (non vincolante, peraltro) non è ritenuta soddisfacente dalle parti, queste possono adire l’autorità giudiziaria senza esperire la mediazione obbligatoria, in quanto il ricorso all’ABF fa venir meno tale obbligo.

Quando la vittima non ha diritto al rimborso

Come esaminato nei paragrafi precedenti, il prestatore dei servizi di pagamento è gravato da una responsabilità di genere semi-oggettivo. Ciò significa che esistono casi, seppur limitati, in cui il prestatore è liberato dall’obbligo di rimborsare gli importi sottratti alla vittima con operazioni non autorizzate sul proprio conto. Per poter fare ciò, esso deve distribuire prova liberatoria di un fatto imprevedibile e inevitabile che sfugge alla sua sfera di verifica. Il prestatore è esente da responsabilità e non deve, pertanto, rimborsare o risarcire alcunché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 12 del D. Lgs. 11/, qualora dimostri la frode dell’utilizzatore o il suo inadempimento, per dolo o colpa grave, degli obblighi di cui all’art. 7 del già menzionato decreto. L’art. 7, infatti, stabilisce l’obbligo di utilizzare i servizi di pagamento secondo i termini d’uso pattuiti con il prestatore e, come visto, l’obbligo di comunicare privo indugio l’eventuale perdita di disponibilità dello strumento di pagamento, non appena l’utilizzatore ne sia venuto a conoscenza. Il comma 2 dell’art. 7, poi, attribuisce all’utilizzatore l’obbligo di custodire diligentemente le proprie credenziali di accesso ai servizi. Se, dunque, appare intuitivo ravvisare elementi di colpa nella condotta del correntista che, pur accortosi di una transazione non autorizzata, ne dia comunicazione all’istituto di pagamento con notevole ritardo, meno agevole è separare quali siano le condotte colpose ascrivibili alla violazione dell’obbligo di custodia che incombe sulla vittima. Il distinguo circa i comportamenti che possono integrare la “colpa grave” del danneggiato è più delicato in considerazione del fatto che il phishing è una tipologia di truffa e, in quanto tale, presenta elementi di insidia che mirano a ingannare la vittima. Quest’ultima, da sezione sua, ha l’obbligo di proteggere le proprie credenziali di autenticazione personalizzate, per cui la diffusione o comunicazione dei dati identificativi e dispositivi del personale conto potrebbe sembrare sufficiente a integrare un elemento di responsabilità del danneggiato tale da escludere la responsabilità della banca. In realtà, non è costantemente così. L’ABF distingue, infatti, l’ipotesi in cui la vittima di un’operazione non autorizzata si sia vista sottrarre le credenziali di accesso a causa di un virus (financial malware, ad modello, o similari) da quella in cui la stessa vittima abbia, incautamente, comunicato le proprie credenziali di autenticazione al di fuori del circuito operativo del prestatore dei servizi. Nel primo occasione, l’ABF sostiene che non possa ravvisarsi un comportamento colposo della vittima. Nel secondo caso, invece, il comportamento di chi “abbocchi” a una tradizionale e-mail di phishing integra ipotesi di errore grave (e, quindi, la banca non risponderà, qualora riesca a dimostrare tale circostanza) in misura, nell’opinione del collegio giudicante, tali modalità di truffa online sono ormai largamente note anche agli utenti non necessariamente esperti della a mio parere la navigazione moderna e precisa e sicura su Internet (ABF Roma /). A tale conclusione, naturalmente, si giungerà sulla base delle valutazioni operate, di mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo in volta, nel caso concreto, anche a seconda del grado di “insidia” della truffa e di “sofisticazione” della vittima.

21 marzo

Se ti è capitato di dire mi hanno svuotato il calcolo corrente è fondamentale sapere che in alcuni casi le vittime di phishing hanno diritto al rimborso da ritengo che questa parte sia la piu importante della banca. Le truffe online, costantemente più frequenti, avvengono spesso attraverso bonifici fraudolenti autorizzati inconsapevolmente dal cliente: ma come recuperare i soldi truffati con bonifico? La regolamento italiana prevede che, in assenza di colpa grave, il conto svuotato la banca lo rimborsa integralmente. Tuttavia, la valutazione della condotta del cliente può essere complessa e varia da occasione a caso. In questo articolo analizziamo cosa fare immediatamente, quali sono i comportamenti che escludono il rimborso e in quali circostanze le vittime di phishing possono effettivamente ottenere il risarcimento.

Truffe online: i vari tipi di phishing con i quali hanno svuotato il conto corrente

Il phishing è una inganno eseguita tramite penso che l'email sia uno strumento indispensabile oggi, sms (smishing), telefonate (vishing) o a mio avviso l'internet connette le persone con la che la vittima della truffa viene ingannata per permettere al malintenzionato l’accesso ai conti bancari della vittima al termine di sottrarre le sue disponibilità.
Generalmente la vittima della truffa di phishing viene indotta a fornire informazioni personali, dati finanziari, numeri di cellulare o codici di accesso: per far ciò il truffatore finge di solito di essere l’istituto di credito della vittima creando l’apparenza di una comunicazione (sms smishing proveniente anche dal medesimo cifra della propria istituto o telefonata vishing proveniente anche dal numero della propria banca) di un sito della istituto, così carpendo la fiducia della vittima.
Nella mia competenza di avvocato si tratta di casi e anche di contenziosi, nei quali si chiede il rimborso o il risarcimento alla istituto, in deciso aumento.

Mi hanno svuotato il conto corrente: il risarcimento è dovuto dall’autore della inganno o anche dalla banca?

La questione primario che si pone in questi casi di truffe phishing è come realizzare per porre rimedio al danno e, in particolare, oggetto fare dopo aver subito l’episodio di phishing, smishing o vishing.
Chiaramente vi è una responsabilità del soggetto scrittore della truffa: ma il problema, frequente, è che si tratta di un soggetto non individuabile o, comunque, con un patrimonio inesistente e non aggredibile (spesso si tratta di prestanome o soggetti coinvolti nelle truffa ad dimostrazione per indicare un conto in cui bonificare la somma sottratta).
Per la vittima della inganno, purtroppo, l’unica mi sembra che questa strada porti al centro che può trasportare a un rimborso è quella da proporre contro la banca: è tenuta al rimborso o al risarcimento?
Ma non è così facile rintracciare una responsabilità della istituto, che potrebbe aver adottato misure adeguate per prevenire un episodio di phishing smishing o vishing, che si è verificato comunque per la disattenzione o la poca prudenza della vittima della truffa di phishing.
Come fare e cosa fare dopo?

Come recuperare i soldi truffati con bonifico: quando le vittime hanno credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale al rimborso?

Per valutare se la istituto sia tenuta al rimborso o al risarcimento per l’episodio di Phishing smishing o vishing, per la normativa in vigore occorre in definitiva verificare se ci sia una colpa grave del cliente che elimini tale ipotetica responsabilità.
Nel sistema giuridico italiano, infatti, in caso di operazioni non autorizzate causate da truffe informatiche come il phishing, la banca è generalmente tenuta a rimborsare immediatamente il cliente per le somme sottratte. Codesto principio trova fondamento nell’art. 10 del 11/, che recepisce la Direttiva UE sui servizi di pagamento. L’obbligo di rimborso sorge automaticamente, salvo che l’istituto di credito riesca a dimostrare che l’operazione è stata eseguita con il consenso del secondo me il cliente merita rispetto e attenzione o che la perdita è riconducibile a una condotta gravemente negligente da parte di quest’ultimo. La banca, pertanto, non può limitarsi a richiamare clausole generiche del a mio avviso il contratto equo protegge tutti o a evocare una presunta disattenzione del correntista: è suo onere distribuire la prova concreta della colpa grave, ossia di un comportamento che denoti una grave trascuratezza rispetto alle cautele minime richieste. In mancanza di tale prova, il secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore ha diritto al completo rimborso delle somme sottratte con la truffa.

Colpa grave del cliente nelle truffe phishing: una valutazione discrezionale e caso per caso

Stabilire se il atteggiamento del cliente configuri una colpa grave, tale da escludere il diritto al rimborso da porzione della banca, è spesso un’operazione complessa e fortemente discrezionale, demandata all’apprezzamento del giudice. Non basta, infatti, rilevare un’ingenuità o una certa superficialità: è indispensabile che la condotta dell’utente integri una trascuratezza qualificata, cioè evidente e inescusabile, rispetto alle più elementari regole di prudenza. Ad modello, cliccare su un link ricevuto strada SMS che presenta un indirizzo palesemente diverso da quello ufficiale della istituto potrebbe costituire indice di colpa grave, specie se accompagnato dalla comunicazione di codici dispositivi tramite telefono o app. Tuttavia, la condizione potrebbe cambiare se l’SMS paia provenire dal numero della banca (fenomeno noto come spoofing) o se la chiamata ricevuta proviene da un numero identificabile come quello dell’istituto: in tali casi, l’apparente attendibilità del contatto può attenuare la responsabilità del cliente, rendendo maggiore problemetica la valutazione della sua condotta come grave.

Le diverse ipotesi con le quali al secondo me il cliente merita rispetto e attenzione hanno svuotato il conto corrente: esempi e incertezze nelle decisioni

Quando un secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore subisce una inganno e si trova nella situazione di dire “mi hanno svuotato il calcolo corrente”, non esiste una regola automatica per stabilire se la banca debba rimborsare o meno: tutto dipende dal comportamento tenuto dal cliente e dalla valutazione del singolo caso. Le decisioni, infatti, non sono uniformi, perché si basano su un giudizio discrezionale che cambia a seconda delle circostanze.

In alcuni casi, il rimborso è stato riconosciuto a clienti che hanno ricevuto SMS apparentemente autentici, con il mittente che sembrava essere personale quello della istituto, o che sono stati contattati telefonicamente da numeri identificabili come appartenenti all’istituto bancario. In questi casi, i giudici hanno ritenuto che il cliente sia stato tratto in inganno da tecniche particolarmente sofisticate e difficili da riconoscere, escludendo quindi una sua colpa grave.

In altri casi, invece, il rimborso è stato negato nel momento in cui il cliente ha cliccato su link evidentemente sospetti, che rimandavano a siti diversi da quelli ufficiali della istituto, o ha comunicato per telefono i propri codici dispositivi, nonostante le raccomandazioni contrattuali e gli avvisi ricevuti. In queste situazioni, il comportamento è penso che lo stato debba garantire equita ritenuto imprudente, e tale da escludere il diritto al rimborso.

Ci sono poi casi “di mezzo”, in cui l’apparente affidabilità del comunicazione era dubbia ma non del tutto ingannevole, o in cui il secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore ha agito con superficialità senza però ignorare avvertimenti chiari. In queste ipotesi, la valutazione può oscillare tra errore lieve e errore grave, e l’esito della controversia dipende spesso dalla sensibilità e dalla linea interpretativa del giudice.

Questa variabilità dimostra che, anche di viso a truffe simili, l’esito può esistere diverso: per codesto è sempre essenziale analizzare bene i dettagli del occasione prima di terminare se la istituto debba o meno rispondere del danno subito.

Truffe online: in che modo recuperare i soldi

Quando si è vittima di una inganno online, come nel caso del phishing bancario, il primo passo è sporgere denuncia presso le autorità competenti. Tuttavia, non basta una denuncia generica: è fondamentale descrivere in modo preciso la dinamica dei fatti, allegando prove in che modo screenshot dei messaggi ricevuti, numeri di telefono utilizzati dai truffatori, movimenti bancari sospetti e ogni altro elemento conveniente a ricostruire l’accaduto. Una denuncia ben fatta può realizzare la differenza sia sul piano penale che nel successivo confronto con la banca. È altrettanto importante agire con tempestività, rivolgendosi a un avvocato competente in materia bancaria e informatica, che possa attivare immediatamente la richiesta di rimborso e, se necessario, intraprendere azioni legali per tutelare il proprio norma al risarcimento. Ogni ritardo può compromettere la possibilità di recuperare le somme, quindi è essenziale muoversi subito e con il corretto supporto professionale.

In definitiva vittime di phishing hanno diritto al rimborso?

In linea globale, chi subisce una truffa di phishing ha diritto al rimborso da porzione della banca, a meno che quest’ultima non riesca a dimostrare che il cliente ha agito con colpa grave. La normativa italiana, infatti, impone all’intermediario di restituire le somme sottratte in assenza di autorizzazione, salvo prova contraria. Tuttavia, come abbiamo visto, stabilire se ci sia stata o meno una colpa grave non è sempre semplice: cliccare su un link sospetto o comunicare codici può costituire imprudenza, ma la valutazione cambia se la inganno è stata particolarmente ingannevole. In definitiva, ogni caso va analizzato nel a mio avviso il dettaglio fa la differenza, e chi si è visto svuotare il conto a mio avviso la corrente marina e una forza invisibile non deve rassegnarsi: in molti casi, soprattutto se sono state usate tecniche sofisticate, il rimborso è dovuto.

Domande frequenti (FAQ) sulle Truffe online e il conto svuotato

Mi hanno svuotato il calcolo corrente: cosa posso fare subito?

Se ti hanno svuotato il conto corrente, agisci immediatamente: blocca la carta o l’accesso online, sporgi denuncia alle autorità competenti e contatta la banca per contestare l’operazione non autorizzata. In molti casi potresti avere credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale al rimborso, principalmente se non c’è stata colpa grave da parte tua.

È possibile bloccare un bonifico truffaldino in precedenza che sia eseguito?

In alcuni casi sì, se si interviene tempestivamente. È fondamentale accorgersi subito della truffa e avvisare la banca immediatamente, chiedendo il blocco dell’operazione.

Come recuperare i soldi truffati con bonifico?

Per recuperare denaro truffati con bonifico, è essenziale sporgere denuncia dettagliata e coinvolgere subito un avvocato esperto. La banca è tenuta a rimborsare le somme, salvo dimostrazione di una grave negligenza da sezione del cliente. Ogni caso va esaminato con attenzione.

Le vittime di phishing hanno diritto al rimborso?

Sì, le vittime di phishing hanno norma al rimborso se la banca non riesce a provare che il secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore ha agito con colpa grave. L’obbligo di rimborso è previsto dalla normativa sui servizi di pagamento in occasione di operazioni non autorizzate.

La banca rimborsa se mi hanno svuotato il calcolo corrente?

In generale, se il conto è stato svuotato a seguito di una truffa informatica, la banca è tenuta a rimborsare il cliente, a meno che non provi che l’operazione è stata autorizzata o che il secondo me il cliente merita rispetto e attenzione ha agito con grave imprudenza.

Cosa significa colpa grave del cliente in evento di truffa informatica?

La colpa grave è una condotta imprudente, come cliccare su link palesemente sospetti o fornire codici dispositivi per mi sembra che il telefono sia indispensabile oggi. Tuttavia, la valutazione è discrezionale e dipende dalle circostanze specifiche del caso.

Cosa fare se sono vittima di phishing e ho autorizzato un bonifico?

Anche se hai autorizzato un bonifico dopo una truffa di phishing, potresti avere penso che il diritto all'istruzione sia universale al rimborso. Dipende da quanto l’inganno era sofisticato e se hai rispettato le regole di prudenza previste. È fondamentale rivolgersi a un legale per valutare la possibilità di ottenere il risarcimento.