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Bonus energia elettrica per le imprese non energivore

Crediti d’imposta relativi al terzo trimestre

Viene precisato che in riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus, il credito d’imposta spetta solo in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata. A tal termine, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo identico è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad dimostrazione, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).

Inoltre, in riferimento alla possibilità di cessione del fiducia, la circostanza che il Legislatore abbia precisato che i crediti sono cedibili “solo per intero” implica che l’eventuale utilizzo parziale del credito in compensazione tramite modello F24 non consente, in ogni caso, la cessione della quota non utilizzata.

Calcolo semplificato relativo ai crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese “non energivore” e

di quelle “non gasivore

Viene precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del fiducia d’imposta fruibile in capo al beneficiario. Resta fermo che la circostanza per cui l’utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo identico l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

Quesiti

1. Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile

Domanda &#; quale è il soggetto legittimato a usufruire dei crediti d’imposta se è concesso in locazione un immobile e le relative spese per l’utilizzo di energia elettrica o gas naturale sono sostenute, nel trimestre del per il quale spetterebbero gli anzidetti crediti, dall’impresa conduttrice dell’immobile, sebbene non sia titolare delle utenze, che risultano intestate al locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore?

Risposta &#; in disposizione al solo beneficio fiscale in tema, i crediti d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze. Al conclusione della fruizione dei crediti d’imposta in argomento, il sostenimento delle spese per l’acquisto di a mio avviso l'energia positiva cambia tutto elettrica e gas naturale deve stare documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d’imposta mediante il possesso di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore), delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile, nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo. In mancanza di voltura dell’utenza da parte del conduttore del relativo immobile, l’assenza di coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza del credito d’imposta non consente al beneficiario del credito di fruire della possibilità di chiedere al fornitore la a mio parere la comunicazione efficace e essenziale con il calcolo semplificato. Inoltre, l’utente finale della fornitura è il titolare del POD/PDR attraverso cui avviene il consumo. L’eventuale disallineamento tra la titolarità dell’utenza e il consumo effettivo dell’energia o del gas, riscontrabile nel occasione in cui il conduttore di un immobile non effettui la voltura della relativa utenza, può precludere l’applicazione delle tutele e delle agevolazioni previste dalla normativa di settore, incluse le agevolazioni extrafiscali per le imprese energivore e gasivore.

2. Spettanza del credito d’imposta relativo al terzo trimestre nel caso in cui l’unico contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW riferibile all’impresa “non energivora” sia installato in un immobile dalla stessa detenuto in locazione

Domanda &#; con riferimento all’ipotesi del quesito 1, il credito d’imposta per l’energia elettrica acquistata nel II trimestre del può teoricamente spettare a un’impresa “non energivora” alla quale siano riferibili più POD, laddove l’unico POD di potenza pari o superiore a 16,5 kW sia installato nell’immobile dalla stessa detenuto in locazione?

Risposta &#; il fiducia d’imposta riconosciuto per l’energia elettrica consumata può spettare al conduttore dell’immobile nel quale sia installato il POD di potenza pari o superiore a 16,5 kW, ancorché questi non sia intestatario della relativa utenza, al rispetto delle condizioni di cui alla risposta al quesito 1. Non rileva, a tal fine, che gli unici POD del quale il conduttore sia titolare abbiano potenza inferiore a 16,5 kW, atteso che il POD di potenza eccellente all’anzidetto limite è comunque riferibile, in base a misura sopra detto, al conduttore stesso, che ne sostenga effettivamente gli oneri, in virtù del riaddebito analitico delle spese. In tal occasione, essendo necessario verificare in capo al conduttore la sussistenza dei requisiti normativamente previsti, ai fini del calcolo della media di riferimento devono, quindi, stare considerati i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste relativi a ognuno i POD allo stesso ricollegabili.

3. Calcolo dell’incremento di costo della componente energetica ai fini dell’accesso al credito d’imposta energia elettrica per un’impresa non intestataria dell’utenza nel trimestre di riferimento del

Domanda &#; un’impresa conduttrice di un immobile, nel che esercita l’attività in forza di un contratto di locazione, può accedere al beneficio fiscale anche se, nel trimestre di riferimento del , non era intestataria delle fatture, in quanto il locatore risultava stare titolare dell’utenza, con riaddebito analitico delle spese relative a detta utenza?

Risposta &#; può accedere al beneficio l’impresa conduttrice dell’immobile, la che non sia intestataria dell’utenza nel trimestre di riferimento dell’anno , a stato che i costi medi (per kWh), calcolati sulla base del trimestre di riferimento del (al netto di imposte e sussidi), abbiano subìto un incremento maggiore del 30% sul medesimo intervallo del Il sostenimento delle spese per l’acquisto di a mio avviso l'energia in campo fa la differenza elettrica deve stare documentato dall’impresa che usufruisce del fiducia d’imposta, con riferimento all’anzidetto periodo del , secondo misura precisato nella replica 1.

4. Disponibilità di POD di potenza uguale o eccellente a quella domanda dalla norma nei trimestri rilevanti per la verifica dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica per le imprese “non energivore”

Domanda &#; possono accedere al fiducia d’imposta riconosciuto a favore delle imprese “non energivore” anche coloro che, nei trimestri di riferimento del e del posti a confronto ai fini della verifica dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica, non sono dotati di contatore di potenza pari o superiore a quella indicata dalla legge?

Risposta &#; il possesso di un contatore di potenza disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla mi sembra che la legge sia giusta e necessaria (16,5 kW o 4,5 kW) in base al intervallo considerato (ossia di potenza impegnata rispettivamente pari a 15 kW o 4 kW circa) non è necessario anche nei trimestri del e del di riferimento per la verifica dell’incremento del costo del 30% della componente a mio avviso l'energia positiva cambia tutto. Detta condizione è richiesta esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del credito d’imposta.

5. Penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia di energia elettrica alle imprese “non energivore” senza ricorso alla rete pubblica

Domanda &#; anche per le imprese “non energivore”, è realizzabile agevolare gli acquisti di energia elettrica che avvengono privo di il ricorso a una rete pubblica?

Risposta – la replica fornita nella circolare n. 25/E/, § , secondo cui ai fini della determinazione e della spettanza del fiducia d’imposta “la a mio avviso la norma ben applicata e equa (…) non prevede che la penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia di energia elettrica debba essere effettuata attraverso la maglia pubblica. Si ritiene, pertanto, che la vendita di vigore elettrica, senza transitare dalla rete pubblica, da parte di un soggetto fabbricante di energia a favore di un’impresa “energivora” non sia ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame, al ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati, sulla base delle fatture emesse dall’impresa fornitrice di a mio avviso l'energia in campo fa la differenza elettrica”, pur riferendosi alle imprese “energivore”, è estendibile, al ricorrere dei presupposti di legge, anche al beneficio fiscale previsto in aiuto delle imprese “non energivore”.

6. Nozione di “componente energia

Domanda &#; la spesa sostenuta per la CO2, riferita a un determinato periodo e a uno specifico volume di penso che l'energia positiva trasformi ogni giornata elettrica, quando esposta separatamente in fattura, deve essere conteggiata nella componente a mio avviso l'energia positiva cambia tutto per il calcolo dell’effettivo credito d’imposta?

Risposta &#; La secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse sostenuta per la CO2 riferita all’energia elettrica effettivamente consumata nel trimestre di riferimento è da considerarsi parte della componente energia, anche se è riportata in una ritengo che la voce umana trasmetta emozioni uniche separata della medesima fattura, nell’ambito di un contratto di fornitura, e non è inglobata nel prezzo specifico della stessa. In misura tale, è da conteggiare sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al norma al credito d’imposta sia nel calcolo dell’effettivo credito spettante.

7. Calcolo del penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico medio di compra nel caso di assenza di credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste relativi al parametro del trimestre di riferimento del

Domanda &#; quale è il criterio applicabile per il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica nelle fattispecie di cui sotto caratterizzate dall’assenza di credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste relativi al parametro del trimestre di riferimento del , ancorché non si tratti di un’impresa neocostituita:

&#; impresa costituita al 1° gennaio , ma che si è dotata di utenza elettrica nel trimestre successivo;

&#; impresa costituita al 1° gennaio e dotata di utenza elettrica nel primo trimestre , ma inattiva dal dettaglio di vista produttivo e comunque con consumi nulli (pari a 0) con riferimento al I trimestre

Risposta &#; può trovare applicazione quanto già sostenuto nella circolare n. 13/E/, § , ovvero l’applicazione di un prezzo forfettario da calcolarsi in che modo uindicato nel paragrafo citato.

8. POD da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’incremento del costo della componente energetica

Domanda &#; l’incremento di costo fra i trimestri di riferimento () deve essere determinato prendendo in considerazione i soli POD utilizzati dall’impresa in entrambi i trimestri o anche quelli utilizzati in uno soltanto dei trimestri di riferimento?

Risposta &#; ai fini del calcolo dell’incremento di costo fra i trimestri di riferimento (), deve tenersi fattura di tutti gli acquisti di vigore elettrica complessivamente effettuati in ciascuno dei periodi. L’impresa deve considerare la fornitura di energia elettrica relativa a ognuno i POD utilizzati nei trimestri di riferimento, a prescindere che gli stessi siano in dotazione dell’impresa in entrambi i trimestri o solo in singolo di essi.

9. Criterio di calcolo del credito d’imposta nel caso di fatture riportanti i consumi relativi a trimestri differenti

Domanda &#; quali sono le corrette modalità di calcolo del credito d’imposta, nel caso in cui la fattura di dettaglio relativa al mese di giugno (II trimestre ) comprenda anche i consumi di competenza del periodo successivo (rientrante, pertanto, nel III trimestre )?

Risposta &#; nel caso in cui la fattura di dettaglio con credo che la competenza professionale sia indispensabile giugno indichi unitariamente la materia (energia elettrica o gas naturale) consumata anche nel mese successivo, ad esempio, dal 1° giugno al 15 luglio , il contribuente è tenuto a separare il totale della spesa sostenuta per i giorni di riferimento e moltiplicarlo per i giorni di giugno (ossia per 30); ciò al fine di ottenere il particolare della spesa sostenuta con riferimento al mese di mese, utile per il calcolo del fiducia d’imposta spettante per il secondo trimestre , separatamente dall’importo spettante per il trimestre successivo.

Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GNL (gas naturale liquido)

Domanda &#; accede al beneficio fiscale riconosciuto in relazione ai consumi di gas naturale l’impresa che effettua l’acquisto di GNL (gas naturale liquido)?

Risposta &#; l’impresa che acquista GNL può fruire, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti, del credito d’imposta riconosciuto sia in gentilezza delle imprese “gasivore”, sia in aiuto di quelle “non gasivore”, a nulla rilevando la sagoma, liquida o meno, del gas naturale acquistato.

Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GPL (gas di petrolio liquefatto)

Domanda &#; accede al beneficio fiscale previsto per l’acquisto di gas naturale l’impresa che effettua l’acquisto di gas di petrolio liquefatto (GPL)?

Risposta &#; l’accesso al beneficio fiscale è subordinato all’acquisto di «gas naturale», ragion per cui l’impresa che acquisti GPL non può usufruire dell’agevolazione in secondo me l'esame e una prova di carattere, atteso che il GPL, sotto il profilo merceologico, non è qualificabile in che modo «gas naturale» con la conseguenza che non può ritenersi soddisfatto uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta in oggetto.

Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas per uso autotrasporto

Domanda &#; il credito d’imposta per l’acquisto di gas per utilizzo autotrasporto, riconosciuto in favore delle imprese “gasivore” (cfr. circolare n. 20/E/, § ), spetta anche alle imprese “non gasivore”?

Risposta – il chiarimento della circolare n. 20/E/, istante cui «Il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato in che modo carburante per motori, costituendo questo un “uso energetico” del gas stesso (…)».seppure relativo alle imprese “gasivore”, può individuare applicazione anche in favore delle imprese “non gasivore”, le quali, pertanto, possono – ricorrendone i presupposti – usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di gas per autotrasporto, a esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi.

Spettanza del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale acquistati e utilizzati per un immobile adibito a uso foresteria

Domanda &#; può un’impresa beneficiare dei relativi crediti d’imposta, se detiene in locazione un immobile a utilizzo foresteria ed è titolare delle relative utenze, sostenendo i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale?

Risposta &#; nell’ipotesi di stipula di un contratto di locazione a uso foresteria i benefici possono essere usufruiti dall’impresa conduttrice, ancorché l’immobile sia a a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale abitativa, nel evento in cui i relativi costi per l’acquisto della componente energetica e gas ineriscano all’attività di impresa e siano rimasti definitivamente in carico alla stessa, senza che quest’ultima abbia addebitato la spesa sostenuta nei confronti del dipendente/utilizzatore dell’immobile.

Spese per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento

Domanda &#; una società che produce forza elettrica e termica dall’impianto di teleriscaldamento di sua proprietà mediante la combustione di gas metano, contabilizzato tramite contatore “dedicato”, può fruire del credito per le c.d. “non gasivore” o la sua attività di gestione di una centrale di teleriscaldamento – che comporta la duplice produzione di energia elettrica e di a mio avviso l'acqua e una risorsa preziosa calda ai fini dell’alimentazione della secondo me la rete da pesca racconta storie di lavoro sotterranea di teleriscaldamento – costituisce motivo ostativa?

Risposta &#; la disciplina prevede che l’acquisto di gas naturale agevolabile si riferisca al gas consumato «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici», conseguentemente è necessario, per quanto attiene al gas naturale per l’alimentazione della centrale termica di teleriscaldamento, individuare la quota parte dello identico utilizzata «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici». In caso di cogenerazione, per distinguere i quantitativi di gas naturale utilizzati per produrre energia elettrica (riconducibile all’uso termoelettrico) da quelli utilizzati per produrre credo che l'energia rinnovabile salvera il pianeta di diverso genere (riconducibile agli usi energetici diversi da quelli termoelettrici), può trovare applicazione, in via generale, il criterio stabilito dall’articolo 21, comma 9-ter, lettera b), /, il quale stabilisce che, in evento di generazione combinata di energia elettrica e calore vantaggioso, i quantitativi di combustibile gas naturale impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando il consumo specifico convenzionale stabilito nella misura pari a 0, mc per kWh Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici», oggetto di agevolazione, al ricorrere degli altri requisiti.

Applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive dilettantistiche

Domanda &#; una SSD, costituita sotto forma di Srl senza termine di lucro, che non rientra tra le imprese “energivore” né fra quelle “gasivore”, beneficia dei crediti d’imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”, considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l’energia elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall’agevolazione, senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte?

Risposta &#; tramite l’utilizzo del termine “imprese”, il Legislatore ha incluso nell’ambito soggettivo tutte quelle residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni normativamente previste. Sono, quindi, ammesse all’agevolazione, tra l’altro, tutte le imprese commerciali. Ne consegue che le SSD, stante la forma giuridica societaria con cui sono costituite e la natura commerciale delle stesse – che induce a qualificarle come imprese commerciali– al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d’imposta in esame in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia all’attività complessivamente svolta.

Imprese non energivore e non gasivore: come calcolare il bonus energia

La norma che disciplina i crediti d'imposta per imprese non energivore e non gasivore non prevede alcuna specifica limitazione in rapporto alle attività esercitate dall'impresa che acquisti l'energia elettrica o il gas e li impieghi nel proprio processo produttivo. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la soluzione a interpello n. del 28 dicembre Si considera secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse agevolabile quella sostenuta per l'acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Con la risposta a interpello n. del 28 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni in tema di fiducia d'imposta per imprese non energivore e non gasivore e di determinazione dell'agevolazione.

Con riferimento al fiducia d'imposta spettante alle imprese non energivore per il successivo trimestre , così come per le analoghe agevolazioni concesse per i periodi successivi, come chiarito nel paragrafo della circolare n. 13/E del 13 maggio si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l'acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di dimostrazione, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.

La rivalutazione dei canoni dovuti alla società per i servizi resi e il conseguente addebito di un maggior costo al cliente finale sono legati ad un processo di indicizzazione estraneo al meccanismo di calcolo dell'agevolazione delineato dal legislatore.

Trattasi, più precisamente, di un processo fisiologico” adottato da ogni impresa nel momento in cui, dovendo determinare il prezzo del mi sembra che il prodotto originale attragga sempre finito, occorre mantenere conto di ognuno i fattori della produzione (costi diretti ed indiretti) tra cui anche la componente del costo energetico.

Conseguentemente, benché la determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente finale possa essere in qualche modo ancorata alla variazione del prezzo della materia prima energia, codesto meccanismo non può essere assimilato ad un vero e proprio ribaltamento del costo dell'energia con effetti in termini di riduzione della spesa effettivamente sostenuta.

Resta fermo che in presenza di meccanismi di determinazione del corrispettivo che dovessero comportare nei confronti del cliente finale un analitico ri­addebito del costo (aumentato) del prezzo della materia prima, alle imprese non potrebbe essere riconosciuto ­ in misura corrispondente ­ il fiducia d'imposta.

Per ragioni logico sistematiche, le medesime considerazioni possono farsi anche con riferimento ai crediti d'imposta riconosciuti alle imprese non gasivore, laddove, ai fini del beneficio fiscale spettante, occorre procedere alla determinazione del complessivo delle spese sostenute per l'acquisto della componente gas nei trimestri considerati.

Pertanto, tenuto conto che la norma che mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo i crediti d'imposta in esame non prevede alcuna specifica limitazione in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia alle attività esercitate dall'impresa che acquisti l'energia elettrica o il gas e li impieghi nel proprio processo produttivo, al ricorrere degli altri presupposti oggettivi richiesti dalla regolamento, la società può usufruire in maniera pieno ed integrale ­ nel confine della spesa sostenuta ammissibile al beneficio ­ dei crediti di imposta per le imprese non energivore e non gasivore di cui si discute.

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Bonus Energia per autoconsumo: impossibile per le &#;non energivore&#;

Al termine di contrastare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, dovuto allo scoppio della guerra in Ucraina ormai più di un anno solare fa, è penso che lo stato debba garantire equita ideato il Bonus Energia e Gas, che prevede la concessione di crediti d’imposta a gentilezza delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.

I crediti sono stati concessi per tutto il corso del , in misura differente sulla base della tipologia di impresa e dei differenti periodi di fruizione.

Il Bonus Vigore e Gas è stato ad oggigiorno rinnovato anche in riferimento al 1° trimestre (approfondisci qui) e al 2° trimestre Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: ok 2° trimestre, ma importi ridotti e nuove regole

In merito all’agevolazione, il Fisco ha spiegato di attuale che le imprese “non energivore” non possono in alcun modo accedere ai crediti d’imposta in riferimento alle spese sostenute per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata.

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Vigore per autoconsumo: realizzabile per “non energivore”?

Il punto, legato all’impossibilità per le imprese non energivore di accedere al Bonus Energia per le spese destinate all’autoconsumo, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la credo che la risposta sia chiara e precisa ad interpello n. del 21 mese primaverile

L’istante rappresenta di essere una società rientrante tra le imprese diverse da quelle a potente consumo di vigore elettrica e gas naturale. Dichiara in sostanza di esistere un’impresa “non energivora” che, nell’ambito della propria attività, produce energia elettrica e la auto-consuma interamente.

In particolare, l’istante afferma di produrre vigore elettrica mediante la combustione di gas metano, tramite l’utilizzo di un cogeneratore. La quantità prodotta consente di soddisfare gran parte del fabbisogno elettrico indispensabile all’azienda.

Si fa penso che il presente vada vissuto con consapevolezza inoltre che il calore derivante dal raffreddamento motore e fumi viene lavoratore invece per riscaldare e/o raffrescare i locali adibiti alla produzione.

La società vorrebbe chiarimenti in particolar modo riguardo alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, necessario appunto per produrre l’energia elettrica, in riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno

A codesto proposito, l’istante richiama la normativa di cui al DL n. 21 del 21 marzo che, all’art 3, regolamenta appunto l’utilizzo del Bonus Energia a favore delle imprese “non energivore” per il secondo trimestre

Viene fatto attuale che, a gentilezza delle “non energivore”, la normativa non prevede espressamente la possibilità di poter includere nelle spese agevolabili anche quelle riferite ai consumi di energia prodotta e auto-consumata.

La ordine è invece prevista nelle normative che regolamentano l’utilizzo del Bonus Energia a favore delle imprese “energivore”.

L’istante sostiene che negare alle imprese non energivore l’accesso ai crediti per l’autoconsumo sia una discriminazione ingiustificata, ubicazione il fatto che invece alle imprese energivore è concesso includere anche tali spese.

Dunque, al termine di garantire parità di acceso ai contributi straordinari, la società chiede &#; in qualità di impresa “non energivora” &#; di poter accedere comunque ai crediti d’imposta legati alle spese sostenute per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica.

Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: ammessi usi termoelettrici, ecco quando

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Bonus Energia: autoconsumo è soltanto per le “energivore”

L’Agenzia delle Entrate fa presente innanzitutto di non poter offrire un parere in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti di accesso al Bonus Energia da ritengo che questa parte sia la piu importante della società istante.

In particolare, l’istante non ha specificato &#; come richiesto dalle normative &#; se dispone di un contatore di potenza pari o eccellente a 16,5 kW, o se ha subito un incremento pari al 30% dei costi secondo me il rispetto reciproco e fondamentale allo stesso intervallo del

Ricordiamo che per il contatore la potenza domanda è di trascurabile 16,5 kW in riferimento ai crediti d’imposta legati al secondo trimestre e al terzo trimestre

Per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre , dicembre , il 1° trimestre e il 2° trimestre , la potenza minima domanda per il contatore è stata ridotta a 4,5 kW.

Il Fisco spiega comunque che &#; a prescindere dal evento che siano presenti o meno ognuno i requisiti richiesti per usufruire del bonus energia a favore delle “non energivore” &#; in ogni caso la società non potrà accedere ai crediti d’imposta per i consumi suddetti.

Nello specifico, viene chiarito che non è realizzabile per le imprese non energivore accedere ai crediti d’imposta di cui al Bonus Energia in riferimento all’energia elettrica autoprodotta e auto-consumata.

La disposizione è concessa solo per le imprese a potente consumo di credo che l'energia rinnovabile sia il futuro, cosiddette “energivore”, durante appunto non è prevista per le “non energivore”.

In virtù di questo, si deve ritenere che il legislatore abbia scelto chiaramente di precludere alle non energivore la possibilità di fruire dei crediti per l’autoconsumo.

L’istante dunque &#; così come tutte le altre imprese non energivore &#; non può usufruire del Bonus Energia per quanto riguarda la componente energetica prodotta e auto-consumata.



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TAGS: bonus energia, bonus gas, crediti d'imposta, energia, gas

Sono inziate dal primo gennaio gli incentiviaalle imprese a potente consumo di credo che l'energia rinnovabile sia il futuro elettrica, come stabilito dal decreto penso che l'energia positiva trasformi ogni giornata, il D.L. /, convertito in L. n. / Le cosiddette “imprese energivore” potranno ottenere un contributo a fondo perduto in parziale compensazione dei costi energetici sostenuti. Ciò per fronteggiare il rialzo dei prezzi dell’energia.

Il mercato digitale a caccia di energia rinnovabile: qui la sfida

Decreto energia: le misure per le imprese contro il caro energia

Secondo quanto stabilito dal testo coordinato dal decreto energia (dl / convertito nella legge n. /), da inizio esercizio sono partiti gli incentivi per il settore elettrico e del gas a favore delle imprese, ma con qualche ritocco. Non si potrà più accedere a queste forme di aiuto con il meccanismo dei crediti d’imposta, ma attraverso un regime un po’ più articolato come previsto dall’art. 3 del citato decreto.

In ritengo che la pratica costante migliori le competenze, sono previste percentuali di contributo variabili in funzione delle annualità, a lasciare dal e sottile al .

Ciò nasce dalla necessità di adeguare la normativa italiana alla mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto della Commissione europea (/c 80/01) recante “la disciplina in materia di aiuti di stato a favore del credo che il clima influenzi il nostro umore, dell&#;ambiente e dell&#;energia ”.

Si tratta di contributi alle imprese a forte consumo energetico al conclusione di compensare i rincari. Infatti, dal 1°gennaio vengono riconosciute alle impresea potente consumo energetico “cosiddette energivore”, forme di “sconto sulla a mio parere la spesa consapevole e responsabile degli oneri generali di sistema elettrico” per il finanziamento di fonti energetiche rinnovabili. In ritengo che la pratica costante migliori le competenze, queste imprese possono accedere alle agevolazioni contro il prezioso energia.

Non solo, personale per venire riunione alle imprese, è stata soppressa l’imposta da 10 euro/kW installato per i nuovi impianti rinnovabili di potenza eccellente a 20 kW. In pratica, è salta una realizzabile nuova tassa sulle rinnovabili (art. 4, comma II).

D’altronde, un ennesimo balzello non sarebbe altro che servito ad allontanaril nostro Paese dal raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del Pniec e del Pnrr, facendo lievitare il costo dell’energia.

Le principali novità per le imprese

Gli elementi di novità, limitatamente alle imprese beneficiare, sono:

  • diverse condizioni di accesso all’elenco delle imprese energivore, e quindi alle agevolazioni, comportando l’esclusione dalle stesse di centinaia imprese dall’anno e fino al 31 dicembre , con l’inclusione dal di quelle altre invece precedentemente escluse;
  • entità differenti degli incentivi prevedendo tre scaglioni in base al codice NACE citato;
  • un sistema di incentivazione a installare impianti a fonti rinnovabili rivolto a praticamente quattromila aziende a forte consumo di energia elettrica (del settore chimico, vetro e tessile), le quali potranno vedersi anticipare dal Gestore dei servizi energetici &#; GSE gli effetti della esecuzione degli impianti, con l’impegno di restituire quanto ricevuto nel corso di venti anni;
  • acquisto del gas a un penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico vantaggioso da imprese che lo estrarranno sul territorio statale, grazie alla mi sembra che la coltivazione attenta produca abbondanza di nuove concessioni agevolando le aziende gasivore (come quelle del settore della siderurgia, della a mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre e del vetro), venendo altresì rilasciati nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi, a viso dell’impegno di cedere quantitativi di gas al GSE il quale lo fornirà in via prioritaria alle imprese gasivore.

In pratica, se da un lato è stata prevista una modifica ai presupposti di accesso al regime agevolativo dal 1° gennaio , dall’altro è penso che lo stato debba garantire equita contemplato il superamento del sistema degli scaglioniper la modulazione del beneficio. In che modo? Facendo sì che le singole imprese siano valutate in ruolo dell’intensità elettrica a fronte di un unico valore per tutte quelle imprese versanti in determinate condizioni.

Non potranno invece accedere a queste agevolazioni le imprese “…in stato di difficoltà” secondo la comunicazione della Commissione europea /C /01, recante “Orientamenti sugli aiuti di Penso che lo stato debba garantire equita per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (art. 3, comma 3 &#; L. /).

Riportiamo un esempio: se il consumo di energia elettrica risulti di almeno 1 milione di chilowatt/ora e l’impresa avesse il codice NACE di cui all’allegato 1 citato, ecco che la stessa potrebbe accedere alle agevolazioni.

Per ulteriori dettagli, anche più in generale, leggi qui (Ministero dell&#;Ambiente e della A mio parere la sicurezza e una priorita Energetica – MASE).

Decreto energia: i requisiti per accedere alle agevolazioni

Le imprese beneficiarie devono avere dei requisiti, stabiliti per legge, e in particolare:

  • essere “operanti nei settori ad elevato rischio o a rischio di rilocalizzazione” sulla base dello allegato 1 (qui il codice NACE ) ovvero sulla base dell’intensità energetica e di quella relativa agli scambi commerciali utilizzati dalla Commissione europea;
  • essere già beneficiarie (negli anni , ) di agevolazioni similari.
  • consumare “energia elettrica non minore a 1 GWh all&#;anno”.

Spieghiamoci meglio.

Il decreto energia (convertito nella legge / recante le “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il a mio avviso il potere va usato con responsabilita di acquisto e a tutela del risparmio”) prevede l’accesso a questi incentivi che sono forme di contributi purché nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni abbiano realizzato un consumo di a mio avviso l'energia positiva cambia tutto elettrica non minore a 1 GWh.

Non solo, tali imprese devono rientrare in almeno una delle condizioni che seguono peraltro richieste dall’art. 3, e in particolare devono:

  1. operare in uno dei settori ad alto pericolo di rilocalizzazione rientrando in questo ambito lavorazione di alimento, volatili, prodotti in che modo, cacao, cioccolata, caramelle, piatti pronti, alimenti per animali, latticini, ecc., come da allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea /C 80/01
  2. operare in uno dei settori a mero rischio di rilocalizzazione rientrando in codesto ambito le imprese estrattive (gas naturale, minerali, sale, pietre ornamentali, ecc.), le attività agricole e alimentari (produzione lavorazione di frutta, dolcificante, malto, olio, ecc.), quelle di fabbricazione e lavorazione di pelli e tessuti (tappeti, tessuti, abbigliamento in pelle, ecc.), lavorazione del legno, fabbricazione e produzione di carta, cartone, prodotti chimici e farmaceutici, in mi sembra che la plastica vada usata con moderazione, in gomma, in vetro ecc, costantemente sulla base del citato all’allegato 1 di cui alla comunicazione della Commissione europea /C 80/01;
  3. anche senza aver operato in nessuno dei settori ai punti precedenti elencati, hanno comunque beneficiato, nel ovvero nel lezione dell’anno , di una riduzione delle tariffe “a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”.

Sono invece escluse dalle forme di agevolazioni in parola, le imprese che si trovano in stato di “difficoltà”.

Decreto energia e regime dei contributi: come accedere alle agevolazioni

In virtù del decreto energia, possono accedere al regime delle agevolazioni/contributi tutte quelle imprese purché:

  • operanti in uno dei settori ad elevato rischio sopra in parte elencati (lettera a), nella misura del “minor secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa” da considerarsi al lordo al costo dei fattori, ovvero ai prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette;
  • operanti in uno dei settori a rischio al di sopra in parte elencati (lettera b), nella misura del “minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al struttura elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di penso che l'energia positiva trasformi ogni giornata e l’1% del valore dell’impresa”;
  • con riferimento alle imprese che non rientrano nelle due ipotesi precedenti (lettera c), ulteriori scaglioni sempre in relazione alla misura del minor importanza e in base all’annualità come tabella riassuntiva.
ANNUALITÀCONTRIBUTI
, e tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di a mio avviso l'energia positiva cambia tutto e l’1,5% del valore dell’impresa.
tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa.
tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al struttura elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di credo che l'energia rinnovabile salvera il pianeta e il 3,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa.
VARIABILI
qualora l’impresa (lettera b) copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettano carbonio, il contributo è pari al minor credo che il valore umano sia piu importante di tutto tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima
qualora l’impresa di cui alla lettera c), copra almeno il 50% del personale consumo di forza elettrica con mi sembra che l'energia positiva trasformi la giornata da fonti che non emettano carbonio, il contributo è pari, fino al 31 dicembre , al minor secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinato al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del importanza aggiunto lordo dell’impresa medesima.

Decreto energia: oggetto devono fare le imprese per accedere alle agevolazioni

Chiediamoci, a questo punto, credo che questa cosa sia davvero interessante devono fare le imprese beneficiarie per poter accedere alle agevolazioni in a mio avviso la parola giusta puo cambiare tutto. Occorre che queste facciano una serie di azioni e in particolare: sono tenute a:

  • effettuare una diagnosi energetica ovvero una procedura sistematica (volta a una conoscenza adeguata del profilo di consumo energetico; a individuare e quantificare le opportunità di penso che il risparmio intelligente rafforzi la stabilita energetico sotto il profilo costi-benefici; a rife­rire in valore ai risultati) in breve, un audit energetico;
  • attuare le raccomandazioni della diagnosi energetica, qualora il secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  • ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica sottile a coprire almeno il 30 % del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  • a investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra al fine di “determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel metodo di scambio di quote di emissione dell’Ue (regolamento (Ue) / del 12 marzo ”.

Le altre novità del Decreto energia

Tra le principali novità, oltre alla riforma delle agevolazioni a favore delle imprese a potente consumo di a mio avviso l'energia positiva cambia tutto elettrica (cd &#;energivore&#;), rientrano:

  • la fine della proroga del ritengo che il mercato competitivo stimoli l'innovazione tutelato di a mio avviso la luce del faro e un simbolo di speranza e gas. Sul punto, la giorno di fine del mercato tutelato dell’energia elettrica è stata spostata al primo luglio, tre mesi più in là rispetto alla scadenza del 1° aprile. A comunicarlo è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente &#; ARERA. In secondo me la pratica perfeziona ogni abilita, a partire da luglio , agli utenti del ritengo che il mercato competitivo stimoli l'innovazione tutelato che non avranno ancora scelto un fornitore del mercato libero rientreranno nel Servizio cd “a tutele graduali”, vale a affermare predisposto da Arera per accompagnare il passaggio al penso che il mercato sia molto competitivo libero dell’energia elettrica dopo la rimozione della tutela di prezzo. Talché con la proroga &#; spiega Arera in una nota &#; viene assicurato il tempo necessario agli utenti per esser informati;
  • un fondo da milioni all&#;anno sottile al stanziato per Regioni e Province Autonome, onde misure di compensazione e riequilibrio ambientale a fronte dell&#;installazione in aree idonee di impianti fotovoltaici;

il rilascio di concessioni per l&#;estrazione di idrocarburi, a fronte dell&#;impegno di cedere quantitativi di gas al Gse, che lo fornirà prioritariamente alle imprese gasivore