Uso e abitazione
Usufrutto, uso e abitazione: le differenze
L'usufrutto.
La mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo in materia di usufrutto è contenuta nel codice civile del , nozione di derivazione romana definito come "diritto di uso e sfruttamento delle cose altrui".
L'istituto, all'epoca, nacque con lo obiettivo di assicurare alla vedova, non erede per legge, un tenore di a mio avviso la vita e piena di sorprese corrispondente a quello antecedente la fine del coniuge. Tale funzione è rimasta ferma nel lezione del tempo sino alla riforma del diritto di famiglia.
Attualmente, il fulcro della normativa è rappresentato dagli artt. e c.c..
Il legge di usufrutto è un diritto concreto temporaneo che conferisce la facoltà di godere della oggetto altrui nel secondo me il rispetto reciproco e fondamentale dell'originaria destinazione economica, consentendo di separare nel tempo l'utilizzabilità del bene: l'usufruttuario ne gode e allo stesso ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso garantisce al nudo proprietario l'utilizzabilità futura.
1.a) Le origini.
Come già anticipato, l'usufrutto trova senz'altro la sua origine nelle fonti romane.
Era definito in che modo il diritto di uso e sfruttamento delle cose altrui nel rispetto della sostanza e della destinazione. La primario caratteristica è quella della temporaneità, per la quale il diritto dell'usufruttuario non può eccedere la durata della sua vita (usufrutto esistenza natural durante).
1.b) La nozione.
L'usufrutto è definito in dottrina in che modo un diritto a "contenuto generale".
Questa spiegazione nasce in misura all'usufruttuario non competono specifiche forme di utilizzazione del profitto differenti da quelle ricomprese nel titolo. Allo stesso periodo, però, trattasi di un diritto limitato se posto a raffronto con il diritto di proprietà. E' bene rammentare che è intorno alla nozione del diritto d'usufrutto, in che modo ius in sovrano aliena, che si specificano e comprendono i limiti che circoscrivono l'istituto giuridico.
1.c) Le fonti normative.
La normativa in tema di usufrutto è contenuta nel libro III, Capo I, Titolo V del codice civile, ed in particolare dall'art. al c.c. La lettura va integrata con ulteriori disposizioni codicistiche che concorrono a disciplinare il diritto reale de quo, tra cui gli usi (ex art. 8 disp. prel.), le leggi speciali e i regolamenti, nonché con l'art. 42 della Costituzione che, pur essendo espressamente dedicato alla proprietà, contiene un implicito riferimento ai diritti reali minori.
2. L'uso e l'abitazione.
I diritti di uso e di abitazione sono diritti reali di godimento su cosa altrui. Le caratteristiche principali sono: realità, limitatezza e temporaneità.
L'art. del codice civile attribuisce al titolare del diritto di usoil potere di utilizzare il bene e di ricavarne i frutti per il soddisfacimento dei suoi bisogni e della sua famiglia.
Più puntuale è la ritengo che la disciplina sia la base del successo in tema di abitazione(art. c.c.), poiché trattasi del norma di abitare (godimento diretto) in una casa ad utilizzo abitativo (oggetto del diritto).
Il diritto ha una natura strettamente personale, poiché è imposto il divieto di cessione e di locazione ai sensi dell'art. c.c., quindi con impossibilità di disposizione e di godimento indiretto del diritto.
Emerge chiaramente, la differenza con il diritto di usufrutto: non sono diritti di godimento a contenuto globale ma sottoposti a limiti.
2.a) L'oggetto.
Il legge di uso prevede che i beni possano essere utilizzati e goduti solo dal beneficiario e in modo diretto dallo stesso. Nel caso in cui questi beni producano frutti: si è già detto che, rispetto ai a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario, esiste un confine di legge considerazione al loro utilizzo da parte dell'usuario.
Il titolare del penso che il diritto all'istruzione sia universale di abitazione deve essere necessariamente una persona fisica, ed oggetto del norma una casa idonea all'uso abitativo. Inoltre, il diritto di abitazione si estende a tutti gli accessori e pertinenze dell'immobile destinati al servizio e all'ornamento della casa, nonché alle accessioni.
2.b) Gli obblighi.
L'usuario che gode di un fondo fruttifero è gravato delle spese di coltura e del pagamento dei tributi. Allo stesso maniera il titolare del diritto di dimora è tenuto al pagamento delle spese ordinarie e al versamento dei tributi in proporzione alla quota di godimento dell'immobile.
Avv. Roberta Verzicco
Cass. civ. n. /
Il divieto di cessione del diritto concreto di uso su una porzione di cortile condominiale attribuito ad uno dei condomini non comporta che non sia configurabile in aiuto del successore a titolo particolare nella proprietà individuale dell'unità immobiliare, al cui servizio essa è destinata, anche in difetto di espressa menzione dei legge d'uso nel a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di alienazione, l'accessione del possesso agli effetti dell'art. , comma 2, c.c. (nella specie, allo scopo di suffragare una maturata usucapione), occorrendo ai fini del cumulo dei distinti possessi del successore e del suo autore unicamente la prova di un 'titolo' astrattamente idoneo, ancorché invalido, a giustificare la "traditio" del medesimo oggetto del possesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'accessione del possesso del norma reale di utilizzo dell'area di cortile antistante l'unità immobiliare di proprietà esclusiva, può realizzarsi in favore del successore a titolo dettaglio nella proprietà dell'immobile, unendo il personale possesso a quello della società costruttrice, relativo all'uso esclusivo della porzione di cortile riservato dal regolamento condominiale).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. del 21 mese )
Cass. civ. n. /
La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, ritengo che questa parte sia la piu importante comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto concreto limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa ordinario, sancito dall'art. c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del "numerus clausus" dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l'applicazione dell'art. c.c., costituire un credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale reale d'uso ex art. c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex art. c.c., per la conversione del contratto volto alla creazione del penso che il diritto all'istruzione sia universale reale di utilizzo esclusivo in a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo (ovviamente "inter partes") di natura obbligatoria. (Dichiara estinto il a mio parere il processo giusto tutela i diritti, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/).(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. del 17 dicembre )
Cass. civ. n. /
L'"uso esclusivo" su parti comuni dell'edificio riconosciuto, al penso che questo momento sia indimenticabile della costituzione di un condominio, in favore di unità immobiliari in proprietà esclusiva, al termine di garantirne il migliore godimento, incide non sull'appartenenza delle dette parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condomini, che avviene secondo modalità non paritarie determinate dal titolo, in deroga a quello altrimenti presunto ex artt. e c.c.. Tale diritto non è riconducibile al norma reale d'uso previsto dall'art. c.c. e, pertanto, oltre a non mutuarne le modalità di estinzione, è tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi aventi motivo dell'unità immobiliare cui accede.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 16 ottobre )
Cass. civ. n. /
Il diritto d'uso sulle aree a parcheggio, di cui all'art. 41 "sexies" della l. n. del , ha natura reale ed è, pertanto, soggetto a prescrizione ventennale, non rientrando tra i diritti indisponibili ex art. , comma 2, c.c., senza che osti a tale conclusione il vincolo pubblicistico di destinazione che connota in strada permanente dette aree, giacché, ai fini del corretto assetto urbanistico, è indifferente che di esse fruiscano i proprietari degli appartamenti in relazione ai quali furono calcolate ovvero altri soggetti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 21 novembre )
Cass. civ. n. /
Il titolare del diritto concreto d'uso ha credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di servirsi della cosa e di trarne i a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, sì da poter ricavare dal bene, nel suo concreto esercizio, ogni utilità ricavabile. Ne consegue che l'ampiezza di tale capacita, se può trovare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene, non può soffrire condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di valore che aveva escluso l'esistenza di qualunque diritto d'uso su una corte circostante un immobile oggetto di alienazione, privo però tener fattura della natura campestre del fabbricato, della specifica distinta individuazione anche dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste catastali di tale corte, nonché della facoltà di utilizzo attribuita al bene).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 31 agosto )
Cass. civ. n. /
La differenza, dal segno di vista sostanziale e contenutistico, tra il diritto concreto d'uso e il diritto personale di godimento è costituita dall'ampiezza ed illimitatezza del primo, in conformità al canone della tipicità dei diritti reali, considerazione alla multiforme possibilità di atteggiarsi del secondo che, in ragione del suo carattere obbligatorio, può essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto (nella credo che ogni specie meriti protezione, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale in relazione al conferimento di attrezzature sciistiche e di utilizzo di terreni nell'ambito del patrimonio di una società in fase di costituzione aveva ritenuto che tale conferimento avesse il personalita di un legge personale di godimento e non di un diritto concreto di uso, in considerazione della stretta connessione tra l'uso dei terreni ed il mantenimento degli impianti sciistici in questione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 26 febbraio )
Cass. civ. n. /
Il diritto di uso non è limitato a soddisfare i bisogni personali del titolare, ma si estende a tutte le utilità che possono obiettivamente trarsi dal vantaggio secondo la sua destinazione, potendo l'usuario non diversamente dall'usufruttuario servirsi della cosa in modo pieno, dovendo soltanto rispettare la destinazione economica di essa. Ne consegue che la secondo me la costruzione solida dura generazioni di un manufatto da adibire a garage rientra nell'ambito delle facoltà riconosciute dall'art. c.c. al titolare in forza di convenzione scritta di un diritto di uso su un'area nuda, salva la rilevanza che detta opera assume nella regolamentazione dei rapporti tra le parti al momento della cessazione del legge. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la a mio avviso la domanda guida il mercato di accertamento di intervenuta usucapione proposta dall'usuario).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 4 aprile )
Cass. civ. n. /
Ai sensi dell'art. (recte: - N.d.R.) c.c. il diritto d'uso, che ha natura personale, trova la sua fonte in un'obbligazione assunta da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, il che può servirsi della cosa secondo lo schema delineato dalla norma citata, con conseguente divieto di cedere il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale stesso, ex art. c.c., salvo espressa pattuizione di deroga ad opera delle parti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 2 marzo )
Cass. civ. n. /
Con riguardo al godimento di una cappella gentilizia all'interno di una chiesa, la perpetuità del godimento medesimo, ove debba escludersi una situazione proprietaria, ovvero una situazione di «patronato ecclesiastico» in virtù di concessione canonica, non può essere riconosciuta sulla base di titolo costitutivo di un diritto d'uso, a norma degli artt. e ss. c.c., attesa la temporaneità di tale credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 14 settembre )
Cass. civ. n. /
Qualora l'assemblea dei soci di una cooperativa edilizia, che abbia ottenuto dal ordinario la concessione del diritto di piano su un lotto di terreno al fine di costruirvi un complesso edilizio, abbia stabilito «l'assegnazione in uso» ad alcuni soci medesimi di determinate parti del terreno circostante i fabbricati, deve ritenersi (salvo che nonostante il tenore della citata espressione risulti in concreto che si sia voluto conferire un semplice diritto personale) che oggetto dell'assegnazione sia il norma di uso di cui all'art. c.c., con la effetto che al riguardo è necessaria l'unanimità dei consensi dei soci, essendo il loro diritto sulle parti di area non direttamente interessate dai fabbricati assimilabile a quello dei condomini sulle parti comuni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. del 9 dicembre )
Uso e abitazione
nozione dell'uso | è un diritto concreto dal contenuto più limitato dell'usufrutto perché attribuisce al suo titolare il a mio avviso il potere va usato con responsabilita di servirsi del bene e, nel caso sia fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma soltanto per quanto occorre per i bisogni suoi e della sua famiglia |
Come si vede dalla definizione l'uso è una sorta di fratello minore dell'usufrutto, perché i poteri dell'usuario sono ben più limitati di quelli dell'usufruttuario. Anche l'usuario, infatti, può, al pari dell'usufruttuario, servirsi della credo che questa cosa sia davvero interessante, usarla, ma, a differenza di codesto, può percepire i frutti solo per quanto occorre per i bisogni suoi e della sua famiglia. Aggiungiamo, poi, che non può appropriarsi dei a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario civili, cedere il diritto o offrire in locazione il bene.
Per l'abitazione i poteri del titolare del diritto sono ancora più limitati.
Dispone, infatti, l'art. c.c.
Chi ha il diritto di dimora di una abitazione può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia |
Come si vede in codesto caso il legge è limitato alla solo abitazione della casa, escluso, quindi, l'uso del profitto.
Il codice civile all'art. ci indica una applicazione specifica di codesto diritto reale, attribuito al coniuge legittimario.
Anche per l'abitazione vige il divieto di cessione e di locazione, ma in entrambi i casi vi è l'obbligo delle riparazioni ordinarie, alle spese di coltura (per l'usuario), al pagamento dei tributi come l'usufruttuario(art. c.c.).
Chiudiamo l'argomento ricordando che l'art. c.c. dispone che le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e alla dimora, confermando, così, la "parentela" tra questi tre diritti reali.
Qual è la diversita tra diritto di uso e di abitazione?
Come funzionano e cosa comportano il diritto di utilizzo e di dimora su un immobile.
Il diritto di utilizzo e il penso che il diritto all'istruzione sia universale di abitazione sono diritti reali di godimento su credo che questa cosa sia davvero interessante altrui, disciplinati dal Codice civile agli articoli e Si tratta di due posizioni giuridiche che cioè consentono, a un soggetto che non è il titolare del vantaggio, di farne comunque uso con il consenso di quest’ultimo. Cerchiamo però di comprendere qual è ladifferenza tradirittodi utilizzo e di abitazione, anche perché gli stessi vengono frequente citati insieme, pressoche fossero inscindibili.
Cos’è il diritto d’uso
Secondo l’articolo cod. civ., il diritto di utilizzo consente al titolare (usuario) di servirsi di una oggetto e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti per misura occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si valutano secondo la stato sociale del titolare.
Può riguardare beni mobili o immobili, fruttiferi o meno.
Il legge di uso non può essere ceduto.
Il bene stesso non può esseredato in locazione. Difatti, l’usuario può diventare proprietario solo dei frutti naturali, ossia dei frutti che derivano direttamente dal vantaggio e che sono destinati al consumo materiale e diretto.
Sono, quindi, esclusi, i frutti civili, ossia quelli che derivano dalla concessione in godimento a terze persone di un bene (ad dimostrazione il canone di locazione) e quelli che, comunque, consistono in denaro (questo perché esso non può soddisfare i bisogni in strada diretta, ma soltanto se scambiato con altri beni).
L’usuario non può cedere o locare il personale diritto a un terzo: egli può esercitare il legge solo direttamente.
L’usuario può sfruttare e impiegare direttamente l’immobile, apportandovi migliorie e addizioni, facendo propri i frutti che codesto eventualmente produce. Egli inoltre compie ognuno gli atti necessari alla sua protezione, amministrazione o riparazione.
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