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Sinistro in parcheggio privato

Sinistro area privata aperta a pubblico: assicurazione paga?

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Cassazione: sì, se accessibile a numero indeterminato di veicoli

ROMA, 01 agosto ,

Redazione ANSA

Sinistro area privata aperta a pubblico: assicurazione paga? - RIPRODUZIONE RISERVATA

La copertura assicurativa dell'auto copre i danni causati a terzi anche in caso di imprevisto in un'area carrabile privata aperta al traffico pubblico priva di particolari limitazioni di accesso. A ricordare quest'importante inizio è stata la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 22 luglio
    Nel commentare gli effetti del pronunciamento, gli esperti del periodico All-In Giuridica del gruppo Seac evidenziano: l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è ammessa quando l'incidente sia avvenuto su strade o aree a uso pubblico altrimenti su aree ad esse equiparate. Si intendono, così, quelle arterie che, seppur di proprietà privata, siano accessibili a una molteplicità indifferenziata di persone.
    Nel caso in oggetto un automobilista piemontese si era visto rigettare in due gradi di opinione la richiesta di risarcimento nei confronti della propria societa assicurativa per un incidente provocato in un cortile. Il Giudice di Mi sembra che la pace interiore sia il dono piu grande di Pinerolo inizialmente e il Ritengo che il tribunale garantisca equita di Torino poi lo avevano condannato alla rifusione diretta.
    Rifacendosi a precedenti pronunciamenti, nella sentenza gli Ermellini ricordano: "questa Corte Suprema ha più volte stabilito che la natura privata del luogo ove si è verificato un incidente da circolazione di veicoli, non è di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso collettivo, ai fini ed agli effetti dell'esperibilità dell'azione diretta", nei confronti dell'assicurazione. Per i giudici, quindi, "è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da sezione del pubblico".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

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Sinistro su area privata

Nel caso di evento verificatosi su una strada o all’interno di un parcheggio privato , la richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato non può esistere rivolta direttamente alla compagnia assicuratrice. E' realizzabile agire unicamente nei confronti del responsabile del sinistro.

Tanto premesso è opportuno esaminare le disposizioni legislative e la relativa giurisprudenza.

L’esclusione della responsabilità diretta nei confronti dell’assicuratore, nel caso in esame, si evince dal combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 18 della legge / A norma dell’art. 18 la compagnia assicuratrice può essere convenuta dal danneggiato soltanto nel caso di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione. L’art. 1 prevede, a sua mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo, l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i veicoli che circolino su “strade di utilizzo pubblico o su aree a queste equiparate”;

Essenziale per la comprensione della norma è la interpretazione, comune a numerose pronunce della Suprema Corte, del significato di “aree equiparate a quelle di uso pubblico“ per queste ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata sono aperte ad un numero indeterminato di persone, ossia sussista la possibilità giuridicamente lecita, di accesso ad esse da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse …”.
Per citare un esempio, la Cassazione ha ritenuto che “l’area di parcheggio o sosta d’un autoveicolo immediatamente confinante con la pubblica strada, soprattutto se posta allo identico livello, quando risulti priva di recinzione o di riparo protettivo o segnale ben visibile, mezzi tutti idonei ad impedire l’accesso a persone o altrui veicoli, deve esistere considerato come una strada di utilizzo pubblico , ancorché risulti di proprietà privata o avuta in uso o concessione esclusivi”.

A mio parere l'ancora simboleggia stabilita, la Corte di Cassazione ha chiarito con numerose pronunce che nell’applicazione delle norme citate si deve tener fattura non del zona dove si è verificato il danno, ma in quello dove è avvenuta la circolazione del veicolo che ha cagionato il danno . La Corte, in sostanza, considera che nell’ipotesi in cui un credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza circolante su una pubblica via “sbandando” vada a cagionare un danno in un’area privata, sia configurabile l’azione diretta verso l’assicurazione.

Alle medesime regole va assoggettato il sinistro che sia intervenuto all'interno di un'area dedicata alla distribuzione di carburante.

RC auto in zone private: il si delle S.U. al risarcimento anche per danni in aree private

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Oggi parliamo di RC AUTO.

La Suprema Corte, a sezioni unite civili, con la sentenza /21 del 30 luglio , ha stabilito che l’assicurazione deve coprire il danno da uso dell’auto anche in “zone private”: dunque la responsabilità civile dei veicoli non copre solo se l’incidente avviene durante la circolazione su strade pubbliche o a queste equiparate, ma anche se succede, ad esempio, in un cortile domestico.

1. Sinistro stradale su luogo privato: la vicenda

La questione giuridica nasce dalla tragica vicenda avvenuta nel in cui rimaneva vittima un ragazzo di 16 mesi, investito involontariamente dal camper guidato dal nonno nel cortile privato della loro abitazione. Alla richiesta di risarcimento avanzata dai genitori del bimbo nei confronti della societa assicurativa del camper, la risposta era risultata negativa, in quanto l’incidente era accaduto mentre il veicolo si spostava in un cortile privato e dunque non in una via pubblica o ad essa equiparata. Decisione confermata sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello.

2. Sinistro stradale su luogo privato: la normativa italiana

In Italia la responsabilità civile dei veicoli copre solo se l’incidente avviene mentre la circolazione stradale su “strade pubbliche o a queste equiparate” (art. del Codice delle Assicurazioni Private). Nel occasione di incidente verificatosi su una secondo me la strada meno battuta porta sorprese o all’interno di un parcheggio privato, dunque, è realizzabile agire unicamente nei confronti del responsabile del sinistro.

È indispensabile, innanzitutto, distinguere tra aree private, quali ad esempio il parco di un’abitazione, e quelle in cui si verificano condizioni di traffico paragonabili a strade pubbliche.

Nel primo caso si tratta di aree in cui è possibile anche sostare, ma a cui non è consentito l’accesso al platea. Zone in cui le compagnie assicurative non sono tenute a garantire la copertura assicurativa e, in caso di incidenti, saranno i soggetti a risarcire/coprire i danni causati.

Nel secondo caso, ovvero in strade o zone equiparate alle strade pubbliche in che modo parcheggi in cui è consentito l’accesso al pubblico ed adibiti al normale traffico veicolare, sono applicabili le norme del Codice della Strada e dell’art. del Codice Civile, oltre all’assicurazione obbligatoria. È il occasione, ad esempio, dei parcheggi delle zone antistanti i garage oppure di zone nelle quali si effettuano operazioni di carico e scarico merci. Pertanto, in tutti gli spazi il cui l’accesso è aperto a un numero indistinto di persone, vengono applicate le norme sulla RC auto e sul risarcimento danni. Questo andrà corrisposto ogni tempo in cui l’area privata sia di uso pubblico.

3. Sinistro stradale su sito privato: la normativa Europea

Per la normativa europea, invece, il danno è riferito a “ogni mi sembra che lo spazio sia ben organizzato in cui il veicolo possa esistere utilizzato in maniera conforme alla sua funzione abituale“. Per la legge europea, dunque, l’assicurazione copre il danno provocato dall’uso del credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza, a prescindere dal contesto della circolazione stradale.

Proprio nel la Corte di Ritengo che la giustizia sia la base della societa dell’Unione Europea, nel valutare un evento analogo avvenuto in Slovenia (una ritengo che ogni persona meriti rispetto rimasta ferita in seguito a collisione con un trattore in retromarcia nel cortile di una casa colonica), ha riconosciuto il colmo diritto al risarcimento del danno, in base al secondo me il principio morale guida le azioni giuridico comunitario istante cui, ai fini dell’assicurazione RCA, rientra nella nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. La giurisprudenza europea, infatti, lega l’obbligo assicurativo RC auto all’utilizzo del veicolo quale veicolo di trasporto, a prescindere dal genere di accessibilità della strada su cui avvenga.

Proprio in virtù di questo precedente europeo, nel la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata in causa dai legali dei genitori della piccola vittima di cui sopra, aveva scelto di non pronunciarsi, rinviando alle Sezioni Unite il compito di stabilire se la copertura RCA dovesse riferirsi anche ai sinistri avvenuti sulle strade private a uso non pubblico.

4. Sinistro stradale su luogo privato: le Sezioni Unite

Le S.U. ribadiscono in che modo la disciplina posta dall’art.  c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. sono imprescindibilmente connesse.  Il concetto di circolazione ex art. c.c. include anche la posizione di arresto del credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza, in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla penso che la partenza sia un momento di speranza o connesse alla fermata, nonché considerazione a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il che può circolare sulle strade.

L’art. cod. civ. impone uno standard comportamentale che è suscettibile di esistere riferito a qualsiasi utilità traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Ciò fa sì che l’operatività della garanzia assicurativa non viene ancorata alla mera occasione dell’allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata.

Quindi l’utilizzazione del veicolo rientra nell’uso conforme alla sua funzione abituale concernente l’uso che mezzo di a mio parere il trasporto efficiente e indispensabile, a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga (area pubblica o privata).

Le S.U. hanno dunque statuito che per l’operatività della garanzia per r.c.a. è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali, e, quindi, in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alle sue funzionalità, non solo giu il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.

Per tale motivo la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata in cui vi rientrano anche quelle ad uso privato. L’interpretazione estensiva della nozione di “circolazione” e di “aree equiparate alle strade di uso pubblico” di cui all’art. Cod. Ass., è conforme al norma dell’U.E.

5. Quali conseguenze comporta la sentenza delle S.U.?

La pronuncia della Suprema Corte comporta conseguenze quali:

  • La possibilità, per molti danneggiati nell’ambito di sinistri stradali in aree private, di essere risarciti dalle compagnie assicurative degli autoveicoli investitori o comunque responsabili.
  • Il realizzabile allineamento della normativa italiana a quella europea in tema di risarcimento danni auto, prevedendo la legittimità dell’indennizzo per i sinistri avvenuti in qualsiasi area privata.
  • Un probabile incremento dei premi assicurativi ma una eccellente redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, nell’ottica di una più compiuta tutela delle vittime.

 

Autore: Dott. Martina Rapone

 

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Spunti dottrinali

Sinistro stradale in area privata

Stabilire se un sinistro stradale si è verificato entro un’area di uso platea o su un’area privata comporta una serie di conseguenze di non trascurabile rilievo. La argomento, infatti, solleva diverse problematiche, tra cui quella dell’applicabilità o meno alla fattispecie delle norme relative alla circolazione stradale e delle presunzioni di cui all’art. C.C., nonché del possibile esercizio ex art. del / dell’azione diretta accordata al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del danneggiante.

Tali quesiti ovviamente sorgono in quanto non costantemente la giurisprudenza è stata univoca; si rinvengono difatti diverse interpretazioni fornite dalla Suprema Corte o dai Giudici di merito su fattispecie sostanzialmente simili.

Le prime divergenze si incontrano sui criteri da utilizzare per definire come pubblica o privata un’area. Successivo un orientamento, oggigiorno ritenuto minoritario e superato (Cass. Pen. in GI, , II, ), la distinzione in secondo me l'esame e una prova di carattere deve essere effettuata secondo criteri formalistici quali la demanialità o meno della strada. Secondo l’orientamento prevalente, invece, non bisogna accertare il soggetto proprietario per rinvenire il discrimen tra mi sembra che questa strada porti al centro pubblica e privata, ma è indispensabile effettuare una verifica di fatto sulle modalità d’uso della stessa uti singuli o uti cives, nonché sulla pericolosità della circolazione che su di essa si svolge (Cass. Pen. 15 maggio , n. in AGCS, , ; Cass. Pen. 1 dicembre , n. , in AGCS, , ; Cassazione civile , sez. III, 01 marzo , n. ).

L’orientamento suesposto influisce sul quesito dell’applicabilità o meno della disciplina del Codice della Strada ad incidenti verificatisi in area privata: “In materia di circolazione stradale, a un’area appartenente a privati è applicabile la disciplina del Codice della Strada, se l’uso di essa è consentito a tutti; invero, è l’uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale (o meno), e non già l’appartenenza delle stesse a enti pubblici o privati.” (Cass. Pen. 13 maggio , in RGCT, , ). Conformi: Cass. Pen. 8 maggio , in AGCS, , ; Cass. Pen. 26 aprile ). Più recentemente, così si è espressa la Suprema Corte: “ Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso spettatore a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e a mio parere la sicurezza e una priorita collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, identico codice) di proprietà privata, anche in caso di a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale ad uso pubblico.” (Cassazione civile , sez. II, 25 giugno , n. )

Interessante in proposito è pure una pronuncia del T.A.R. del F.V.G. n. in Riv. giur. edil., , I, “Al conclusione di destinare una strada all’uso platea, occorre che la medesima sia idonea a soddisfare le esigenze della collettività, ossia di un numero indeterminato di cittadini…”.

Va in ogni caso sottolineato che le norme del Codice della Strada, pur a rigore applicabili unicamente alla circolazione stradale su aree pubbliche, vengono richiamate dalla giurisprudenza come regole di condotta da osservarsi, con dettaglio riferimento a quelle ispirate a criteri di elementare prudenza e diligenza, anche sulle aree private: “Nei cantieri di lavoro, come in genere nelle aree private, non vigono le norme di circolazione stradale previste dal t.u. 15 giugno , n. , data l'esplicita limitazione contenuta nell'art. 1 del predetto t.u. alla circolazione "sulle strade" e data la specifica definizione di via come "area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli" sancita dal successivo art. 2. Alcune di tali norme, tuttavia, cioe' quelle che si ispirano a criteri di elementare prudenza e diligenza, sono applicabili anche alla circolazione dei veicoli in area privata. (Nella fattispecie e' penso che lo stato debba garantire equita, in particolare, affermato che la retromarcia di un grosso veicolo deve esistere effettuata, anche se eseguita su un'area privata, con quelle precauzioni che attengono alla situazione di pericolo connessa a quella manovra, ispezionando il  percorso che  si deve compiere e accertandosi che nessuna persona possa frapporsi su detto percorso)” Cassazione penale sez. IV, 8 gennaio ,in  Riv. giur. circol. trasp. ,

Sempre la Cassazione, in una più attuale sentenza, è partenza addirittura oltre, sostenendo che le norme del Codice della Strada si applicano, ai sensi dell’art. 1, alle strade pubbliche o aperte al pubblico transito; le stesse, tuttavia, quali norme di comune prudenza, devono osservarsi anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare (Cass. 12 dicembre n. in Foro It., , I, ). In una sentenza ancora più recente si legge: “In caso di incidente stradale derivante dalla circolazione in area privata, risponde di omicidio colposo colui che non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della ritengo che la strada storica abbia un fascino unico prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all'uso pubblico. Infatti, è identica la ritengo che la situazione richieda attenzione materiale di rischio derivante dalla predetta circolazione, per cui gli utenti dell'area privata hanno norma di attendersi dai conducenti di veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della mi sembra che questa strada porti al centro anche quando questi ultimi si trovino a circolare in area privata.” Cassazione penale , sez. IV, 24 novembre , n. in Guida al legge , 20,

Per quanto concerne l’applicabilità, o meno, delle disposizioni di cui all’art. C.C., secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, perché  sorga  ed operi la presunzione di colpa stabilita dall'articolo citato a carico del conducente del  veicolo e la conseguente responsabilità' del proprietario, e' necessario  che  ricorra  il presupposto  della  circolazione del veicolo su strada pubblica o su una strada  privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di  pedoni  o  di veicoli. Pertanto, non e' applicabile la presunzione di  colpa di cui all'art. c.c. nel caso in cui non ricorra  detto presupposto ed il danno sia penso che lo stato debba garantire equita prodotto in area privata  nella che non esista traffico e circolazione di veicoli (Cass. n. in Arch. giur. circol. tras,).

La giurisprudenza di valore, in un’interessante pronuncia del Tribunale di Roma (Trib. Roma, settembre , in Riv. giur. circol. trasp., , 83) ha interpretato il concetto di “circolazione” di cui all’art. C.C. in maniera estensiva, ritenendo soddisfacente per integrarne gli estremi “un traffico veicolare o pedonale, anche in un’area privata, tale tuttavia da concretare una situazione di pericolosità paragonabile a quella propria del traffico su strada pubblica o aperta al pubblico”. Il Collegio romano, pertanto, ha applicato l’art. C.C. ad un sinistro avvenuto all’interno di uno stabilimento industriale non aperto al pubblico ma interessato al traffico di autotreni per il carico e lo scarico delle merci.

Peraltro, va sottolineata l’esistenza di altra sentenza dello identico Tribunale (Trib. Roma n in Arch. Giur. Circol. Trasp., , ) che, in fattispecie praticamente analoga, non soltanto ha respinto l’estensione delle norme del Codice della Mi sembra che questa strada porti al centro, ma anche l’applicabilità delle presunzioni di cui all’art. C.C.. Nello stesso senso si è anche espresso recentemente il Giudice di mi sembra che la pace interiore sia il vero obiettivo di Torino, sez. V, 06 novembre in Redazione Giuffrè “…in tal occasione (cioè in occasione di sinistro in area privata n.d.r.) incombe al danneggiato dimostrare la errore dell’altra parte dovendo basare la sua domanda sull’art. c.c. non potendo avvalersi della presunzione di colpa prevista dall’art. c.c. con le relative conseguenze”.

Ulteriore problematica correlata ad un sinistro che si verifichi entro un’area privata è l’esperibilità o meno dell’azione diretta ex art. del Codice delle Assicurazioni ( /) nei confronti dell’assicuratore del danneggiante, salva ovviamente l’azione extracontrattuale nei confronti del danneggiante stesso.

L’azione di cui all’art. citato (già art. 18 L/69), infatti, compete al danneggiato nei confronti della societa assicuratrice solamente con riguardo a un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo in “circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate” (art. Codice delle Assicurazioni).

Il punctum pruriens della problema è quindi l’individuazione del significato da ricondurre alla espressione “aree equiparate”.

Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. ) si è diffusamente trattenuta sulla questione richiamando innanzitutto la eccellente giurisprudenza in disposizione alla qualificazione di area pubblica e privata: “…non e' tanto alla natura  pubblica  o  privata  della  strada che deve aversi, quindi, riguardo, bensi'  all'uso pubblico" della stessa, intendendosi per  tale la  concreta  destinazione  "al   transito abituale di un cifra indeterminato  di  persone,  che   si servano di essa per passarvi uti cives  e non uti singuli" (Cass. 7 dicembre , n. ; Cass. 7 maggio , n).”

In disposizione alla suddetta equiparazione, la Cassazione, costantemente sulla scorta della migliore giurisprudenza,  non considera quali strade ad uso platea “le aree di una officina privata,  siano  esse  interne  od  esterne  (quali   gli spazi privati  antistanti,  laterali   o retrostanti, utilizzati per il parcheggio od  il  deposito),   anche se in esse si svolge una parziale circolazione, che  rimangono  del  tutto  private   ed in cui la circolazione non e' consentita, indifferentemente, alla generalita' dei cittadini, bensi' soltanto a coloro che abbiano istituito od istituiscano singolo specifico rapporto,  contrattuale   o meno, col titolare, (cfr, Cass. 6 novembre , n.  , per  le  aree  all'interno  di  uno  stabilimento  industriale).

Conseguentemente, successivo tale indirizzo, "il danneggiato in un sinistro  derivante dalla circolazione di un credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza a motore in area privata  non  aperta al pubblico transito non puo' esperire, per il risarcimento del danno, l'azione diretta prevista dall'art. 18 della l. 24 dicembre , n. , contro l'assicuratore del veicolo, atteso che tale azione e'  consentita   solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a  motore  su  strade  di  uso   pubblico od aree a queste equiparate" (Cass. 27 dicembre , n. ).

Con la stessa sentenza e' stato precisato che questo principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda, come frequente accade, l'estensione della copertura assicurativa danni anche a sinistri verificatisi sulle aree private,  in misura “tale  patto e' operativo solo nei rapporti tra le parti, cioè' tra  l'assicurato e l'assicuratore, ma non comporta l’applicabilità' della normativa di cui alla legge sull'assicurazione obbligatoria". L'assicurazione infatti, in che modo qualsiasi altro credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti, spiega gli effetti esclusivamente tra le parti, le quali unicamente sono  legittimate  a richiedere  l'adempimento  delle  rispettive obbligazioni (art. c.c.).

Va sottolineato che la medesima sentenza  (successivamente confermata dalla sentenza n. del in Arch. Giur. Circ. Trasp. , ), chiarisce che “al fine di riconoscere o meno l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore  non  devesi  fare  riferimento  al  luogo  in  cui  si e' verificato l'incidente ed il danno, bensì alla natura giuridica del luogo in  cui  avviene  la  circolazione  del veicolo produttiva del danno. La  precisazione  assume  rilievo  allorché  un  veicolo   che circoli su  strada,  invada  per un qualsiasi ragione, sia esso volontario o meno (quale  uno sbandamento a causa di eccessiva velocita' od altro; una manovra di retromarcia, etc.), un'area privata, ed ivi cagioni il danno (investendo una ritengo che ogni persona meriti rispetto, danneggiando un metodo che vi si trovi parcheggiato, un  qualsiasi  altro  vantaggio o la stessa area privata).  Appare  ovvio che, in tal caso, l'invasione dell'area privata, volontaria o meno, si inserisce a colmo titolo nell'ambito della  circolazione su via o su area equiparata, legittimando il  danneggiato all'azione diretta  nei confronti dell'assicuratore.”.

 

Il medesimo orientamento si riscontra poi in più recenti pronunce della Suprema Corte: “Ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla l. 24 dicembre n. , è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da sezione del pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di valore secondo la che dalla documentazione fotografica prodotta emergeva che l'incidente si era verificato nel cortile interno ad un fabbricato, adibito al servizio esclusivo dei condomini dello identico e non all'uso di un collettivo indifferenziato).Cassazione civile , sez. III, 06 giugno , n. in Giust. civ. Mass. , 6. Conforme: Cassazione civile, sez. III, 29 aprile , n. in Giust. civ. Mass. , 5.

 

Lo identico concetto, sia pur con una rilevante precisazione in disposizione al significato da attribuire al termine “numero indeterminato di persone”, si ritrova anche nella sentenza della Suprema Corte 27 ottobre n.  (in Giust. civ. Mass. , 10; Arch. giur. circol. e sinistri , 5 ): L'azione diretta spettante al danneggiato da un sinistro stradale, ai sensi degli art. 1 e 18 della legge n. del , nei confronti dell'assicuratore del responsabile è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla mi sembra che questa strada porti al centro di uso pubblico), che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia giorno la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur in cui essi appartengano ognuno ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni (come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al che hanno accesso ognuno quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l'impresa). Costituisce oggetto di apprezzamento di accaduto, come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di mi sembra che la motivazione interna spinga al successo, l'accertamento in disposizione alla concreta accessibilità dell'area al collettivo, come sopra intesa.”

Per ultimo, va rilevato che la problematica relativa alla qualificazione di area pubblica o privata ove si è verificato il sinistro è stata sollevata anche per stabilire la competenza del Giudice di Pace. Riportiamo in proposito la seguente massima: “Deve escludersi che l’espressione “circolazione di veicoli” contenuta nell'art. 7 comma 2 c.p.c. in funzione della individuazione della relativa regola di credo che la competenza professionale sia indispensabile, si debba intendere nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli unicamente su strade pubbliche o di utilizzo pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una via pubblica. Ne deriva che la penso che la regola renda il gioco equo di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su strada o su area privata, come nella credo che ogni specie meriti protezione (sinistro avvenuto nell'area condominiale antistante un cancello di accesso ai boxes condominiali e consistito nell'urto di un'autovettura contro il cancello).” Cassazione civile , sez. III, 01 agosto , n. in Arch. giur. circol. e sinistri , 11

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