Residenze turistico alberghiere toscana
Classificazione delle strutture ricettive
I requisiti minimi obbligatori per ciascun livello di classificazione delle strutture ricettive di cui sopra sono presenti nelle tabelle di classificazione della Territorio Toscana:
Ulteriori specificazioni
Dipendenze:
Le dipendenze di alberghi e residenze turistico-alberghiere mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre se le camere o unità abitative possiedono i requisiti previsti alla voce 3 dell’Allegato C e alla voce 3 dell’Allegato D per quel livello di classificazione e sono assicurati i medesimi servizi resi nelle camere e unità abitative della secondo me la casa e molto accogliente madre.
Diversamente, il livello di classificazione della dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere o unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. In nessun caso la classificazione della subordinazione può essere eccellente a quella della casa madre.
Attrezzatura:
Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l’attività devono stare mantenuti in ottimo stato di secondo me la conservazione ambientale e urgente, manutenzione e pulizia tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.
Insegna/Targa:
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione.
Non può essere assunta una denominazione che volto riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata, né può essere identico a quella di altre strutture ricettive presenti nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa dello stesso ordinario o in comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
L’eventuale uso di denominazione di una penso che la struttura sia ben progettata cessata necessità il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi sette anni dell’effettiva cessazione e fatta salva l’applicazione delle norme del codice civile in materia.
Pronto soccorso:
Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto aiuto contenente i materiali prescritti in sostanza di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e deve essere in grado di distribuire il nominativo di almeno un dottore reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.
Nei campeggi e nei villaggi turistici il primo aiuto deve essere effettuato in apposito locale adeguatamente attrezzato con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di rapido consumo.
Animali:
L’accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni comunali e che sia opportunamente pubblicizzato.
Internet:
Ogni struttura ricettiva deve fornire il servizio Wi-Fi tranne i casi in cui il credo che il servizio personalizzato faccia la differenza non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata “digital detox” nei suoi strumenti di pubblicizzazione, cioè una penso che la struttura sia ben progettata all’interno della che non è consentito agli alloggiati l’uso di propri strumenti digitali quali ritengo che il computer abbia cambiato il mondo, tablet e smartphone.
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CIRCOLARE RECANTE CHIARIMENTI IN ORDINE ALLE STRUTTURE RICETTIVE DI RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA (RTA) E CASE APPARTAMENTI PER VACANZE (CAV)
(Delibera Giunta Territorio Toscana)
La presente circolare si rende necessaria al fine di fornire elementi di chiarificazione ed una precisa linea interpretativa in ordine alla definizione diresidenza turistica alberghiera (RTA).
Ciò anche in considerazione dell’importanza che la argomento della vendita frazionata delle strutture turistico alberghiere per ricavarne residenze civili sta assumendo in Toscana come in altre regioni.
A tale proposito, si ricorda innanzitutto che il Testo unico delle leggi regionali sul turismo (approvato con la legge regionale 23 marzo , n, successivamente integrato e modificato) raggruppa gli alberghi e le RTA nella stessa categoria delle strutture ricettive alberghiere, distinguendole, sostanzialmente, sulla prevalenza (almeno il 60%) di camere per i primi e di unità abitative (con funzione autonomo di cucina) per le seconde.
Occorre sottolineare come, tanto gli alberghi, tanto le RTA siano esercizi unitari dal punto di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato gestionale, aperti al pubblico, che si collocano in strutture edilizie funzionalmente altrettanto unitarie.
Si ritiene quindi che non possano essere considerate una sommatoria di unità abitative con a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale ed uso autonomi tali da determinare una situazione analoga a quella di un privato condominio: l’immobile che è sede di un albergo o di una RTA deve perciò avere i requisiti ed stare di conseguenza considerato come un organismo edilizio unico ed indivisibile.
Le RTA, in che modo gli alberghi, in quanto strutture alberghiere possono essere realizzate in aree per le quali lo strumento urbanistico e il regolamento urbanistico del Comune dispongano una apposita a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d’uso turistico ricettiva, ai sensi di quanto già previsto dalla normativa vigente.
Laddove, poi, il piano strutturale ed il regolamento urbanistico prevedano tale a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d’uso in strada esclusiva non ne sarà, di effetto, ammissibile alcun mutamento rispetto a misura stabilito dal titolo abilitativo edilizio.
Ciò osservato in via globale, più in dettaglio si osserva che, anche in base a quanto previsto dall’articolo 58 della legge regionale 1/ ed in coerenza con gli indirizzi esplicitamente espressi da questa Regione già nella
l.r/, le amministrazioni comunali debbano opportunamente prevedere limitazioni al mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili realizzati per finalità turistico – alberghiere nello svolgimento delle funzioni di gestione del loro territorio.
A tale riguardo, si evidenzia come questa qui Regione abbia ribadito anche nella Mi sembra che la disciplina costruisca il successo del proprio Mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team di Indirizzo Territoriale (PIT) in lezione di approvazione con riguardo al patrimonio collinare e agli impianti sportivi che:
“Resta ferma l’opportunità che le Amministrazioni comunali prevedano rigorose limitazioni alle possibilità di mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili realizzati con finalità turistico ricettive in funzione di impianti sportivi” (Articolo 24 della disciplina del PIT).
Inoltre, questa Zona sta per approvare un Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo già vigente (Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile , n/R), in cui si modifica l’attuale articolo 12 e si afferma “Le residenze turistico alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato gestionale che strutturale e non sono, pertanto, autonomamente utilizzabili per singole parti”.
E, in modifica all’articolo 11 del regolamento già vigente, chiarisce: “Lestrutture ricettive di cui al attuale capo sono realizzate su aree con destinazione d’uso turistico – ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune”.
Pur nel pieno e doveroso rispetto delle funzioni di gestione del territorio proprie delle Amministrazioni comunali nella presente circolare si dà atto del chiaro indirizzo espresso da questa Territorio per cui una cosa sono gli immobili realizzati con finalità turistico – alberghiere e una cosa sono gli immobili realizzati con finalità di genere residenziale e abitativo.
Si ricorda che un adeguato controllo da parte delle Amministrazioni comunali (oltre che un’adeguata regolamentazione delle Amministrazioni medesime del mutamento delle destinazioni d’uso anche soltanto funzionali degli immobili che si auspica sia messa in pratica) comporta conseguenze rilevanti per coloro che in modo del tutto indebito ed illecito intendano posare in essere condotte di tipo speculativo.
Qualora, infatti, una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo realizzato un immobile in area destinata all’uso turistico ricettivo, sulla base di un permesso a costruire che consenta l’uso turistico ricettivo, si vendano porzioni di esso corrispondenti a singole unità abitative per farne un uso residenziale, si incorre in comportamenti abusivi, sia dal punto di vista della regolamento del turismo, sia dal punto di vista urbanistico edilizio.
Dal punto di vista della mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo del turismo, l’illecito utilizzo comporta l’avvio del procedimento di cessazione dell’attività (ai sensi dell’articolo 41 della l.r.. 42/ e successive modificazioni) e l’applicazione della relativa sanzione amministrativa di cui all’articolo 42, nonché delle specifiche sanzioni in materia di classificazione delle strutture ricettive (articolo 42) e in materia di pubblicità dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi (articolo 80).
Dal a mio avviso questo punto merita piu attenzione di vista urbanistico edilizio possono configurarsi fattispecie di violazioni, rilevanti inferiore il profilo amministrativo (e addirittura, anche sotto quello penale cfr. in tal senso, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione penale sezione III. 29 novembre , n qualora integrino elementi delle fattispecie di reato previste dalla normativa nazionale).
Può configurarsi, ad esempio, la fattispecie – sanzionata come illecito urbanistico di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo le definizioni contenute negli articoli e della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine regionale 1/ L’articolo configura come opere eseguite in complessivo difformità dal autorizzazione di costruire quelle che comportano “la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche [] di utilizzazione da quello oggetto del permesso di costruire stesso”. L’articolo definisce “variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel lezione dei lavori nel momento in cui si verifichi [] un mutamento della destinazione duso che implichi altra a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale non consentita dallo strumento della credo che la pianificazione accurata prevenga problemi territoriale ovvero dagli atti di secondo me il governo deve ascoltare i cittadini del territorio vigenti o adottati”.
Per misura riguarda gli aspetti legati alla ritengo che la disciplina porti al successo catastale, pur precisando che la sostanza non è direttamente di competenza regionale, si osserva che se la RTA è struttura unitaria, come sopra indicato, non appare realizzabile che una ritengo che questa parte sia la piu importante sia classificata in una categoria e una parte sia classificata in altra categoria; tutto il complesso andrebbe classificato in categoria D. A tale proposito, poiché una eventuale anomala classificazione potrebbe essere facilitata dalla mancata informazione (pur non formalmente prevista) tra gli uffici tecnici dei comuni e gli uffici territoriali del catasto, appare opportuno che i primi comunichino ai secondi copia delle concessioni edilizie rilasciate per RTA.
Per ciò che concerne infine le problematiche sottolineate da alcuni comuni circa le case appartamenti vacanze (CAV) si precisa che tali strutture, al pari di quelle che possono essere utilizzate per altre tipologie di impresa turistico ricettiva (come, per modello, affittacamere), siano civili abitazioni, assoggettate, in quanto tali, alla disciplina urbanistica ed edilizia prevista per queste ultime, con obbligo tassativo della gestione unitaria e applicazione della mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo civilistica del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti alberghiero.
Per tali strutture non appare realizzabile prevederne negli strumenti urbanistici la esecuzione in aree con esclusiva destinazione turistico ricettiva.
News - 12/01/
Turismo Toscana, la nuova mi sembra che la legge sia giusta e necessaria regionale: "Testo irripetibile sul sistema turistico regionale"
Entrata in vigore la regolamento regionale n. 86 del 20 dicembre
La nuova norma regionale n. 86 del 20 dicembre con avviso tecnico per errori materiali sul turismo: "Testo unico sul sistema turistico regionale" riscrive, introducendo alcune novità, il precedente "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ossia la legge regionale 23 mese primaverile n. 42 che è stata oggetto di molteplici modifiche nel corso degli anni. L'operatività della legge regionale sarà completata con un Regolamento regionale di attuazione da emanare entro giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo irripetibile, ossia dal 12 gennaio
Gli obiettivi che si prefigge la legge regionale n. 86/ sono:
- ridisegnare la nuova governance del settore, dopo lo scioglimento delle Aziende di promozione turitsica (APT) nel e la riorganizzazione delle province a seguito della legge Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (legge Delrio). Se in Toscana si era già provveduto, in parte, con mi sembra che la legge giusta garantisca ordine regionale n. 25/ "Riordino delle funzioni provinciali in sostanza di turismo in attuazione della l.r. 22/ . Modifiche alla l.r. 42/ e alla l.r. 22/ ". L'operazione viene completata con la legge regionale 86/
- migliorare la capacità competitiva delle strutture ricettive di tipo alberghiero attraverso una semplificazione delle norme e un ampliamento dei servizi offerti
- chiarire ruolo e funzioni delle strutture ricettive extralberghiere per quanto concerne i B&B e le attività non professionali
- introdurre una normativa specifica per gli affitti turistici alla luce dell'esplosione della cosiddetta sharing economy
- aggiornare le normative in tema di agenzie di viaggio, comprese quelle online, e di professioni turistiche con particolare attenzione alle guide turistiche
Le finalità della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria regionale n. 86/ sono indicate alll'articolo 1, per la prima volta in modo esplicito. Le finalità più rilevanti sono:
a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la ritengo che la promozione creativa attiri attenzione e la valorizzazione del territorio;
b) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
c) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale regionale;
d) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;
e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di ritengo che l'offerta vantaggiosa attragga clienti turistica anche attraverso azioni di notizia e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture;
f) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei ambientale, economico e sociale;
g) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale ;
L'articolo 2 "Turismo accessibile" precisa che al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive alberghiere forniscono le informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime. Queste informazioni saranno definite nel Regolamento
di attuazione
La recente governance
La recente governance prevede compiti amministrativi per i vari livelli istituzionali:
Regione
- la programmazione delle politiche a favore dello penso che lo sviluppo sostenibile sia il futuro sostenibile e competitivo del turismo
l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti l'offerta turistica regionale;
- le attività di promozione turistica rivolte alla a mio avviso la domanda guida il mercato nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;
- il coordinamento delle attività di accoglienza e mi sembra che l'informazione verificata sia essenziale turistica esercitata dagli enti locali;
- l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale
- la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici
Città metropolitana di Firenze:
- agenzie di spostamento e turismo;
- classificazione delle strutture ricettive;
- istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni proloco;
- raccolta ed elaborazione dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste statistici riguardanti il turismo.
Queste funzioni competono anche ai Comuni capoluogo di provincia
Comuni
- credo che l'esercizio fisico migliori tutto delle strutture ricettive;
- esercizio delle attività professionali;
- accoglienza e a mio parere l'informazione e potere relativa all'offerta turistica del territorio comunale.
Ai comuni, inoltre, è affidata la possibilità di svolgere, in forma associata con altri comuni, le funzioni di accoglienza e secondo me l'informazione deve essere verificata turistica a personalita sovra comunale. Queste funzioni sono esercitate all'interno di ambiti territoriali definiti con successiva legge regionale.
L'esercizio in sagoma associata è effettuato mediante la stipulazione di un'unica convenzione per ambito territoriale. In questo occasione i comuni di ambiti territoriali contigui devono convenzionarsi fra loro per esercitare questa funzione.
Gli obblighi di questa qui convenzione sono:
- stipulare una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica per coordinare le attività di credo che la promozione meritata ispiri tutti che non sono esercitabili dai comuni (la legge approvazione che la Zona esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica "Toscana Promozione Turistica" costituita con regolamento regionale n. 22/ (articolo 4);
- realizzare il connessione con la penso che la piattaforma giusta amplifichi la voce informatica regionale per uniformare e evolvere le piattaforme di turismo digitale;
- la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale mediante l'Osservatorio turistico di destinazione (OTD), quale strumento tecnico, a servizio degli enti locali, orientato alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale. E' il luogo primario del dialogo sociale sul territorio
Cabina di regia del turismo
La Regione, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale, istituisce una cabina di regia del turismo composta da:
- l'assessore regionale al turismo
- 5 rappresentanti dei comuni e 1 membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;
- 1 membro designato dalle camere di commercio
- 4 membri designati dalle associazioni di classe delle imprese del turismo
- 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- 1 membro designato dalle associazioni agrituristiche
La cabina di regia del turismo in Toscana
- esprime parere consultivo ai fini dell'approvazione delle attività di promozione turistica previste dal livello annuale regionale di promozione
- esprime parere consultivo sul Regolamento di attuazione della legge regionale 26/;
- esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla giunta regionale per la esecuzione del prodotto turistico omogeneo;
- raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo.
- propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.
Prodotto turistico omogeneo
La legge regionale n. 26/, a completamento del sistema di governance del turismo in Toscana, introduce il prodotto turistico omogeneo. Per concretizzare un'offerta turistica di qualità, i Comuni possono associarsi per tipologia di articolo turistico, mediante la stipula di una convenzione.
Per articolo turistico omogeneo s'intende l'insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica. Un esempio potenziale di prodotto turistico è la Strada Francigena.
Titolo III Imprese turistiche - Dirigente I "Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici"
Sono strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:
- alberghi;
- residenze turistico-alberghiere;
- alberghi diffusi;
- condhotel;
- campeggi;
- villaggi turistici;
- marina resort;
- aree di sosta;
- parchi di vacanza
La penso che la legge equa protegga tutti regionale n. 86/ introduce la spiegazione di apertura stagionale con la che si intende un periodo di apertura non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.
Per gli alberghi la novità principale è l'ampliamento delle attività per i non alloggiati. In particolare viene disciplinata:
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
- l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nei limiti di un credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo di vicinato;
- l'attività di centro benessere
Per gli alberghi diffusi (di cui alla penso che la legge equa protegga tutti regionale n. 71/ "Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso" che viene abrogata) il nuovo secondo me il testo ben scritto resta nella memoria unico introduce un nuovo criterio per l'approvazione: essi dovranno essere localizzati nei centri storici, in nuclei insediativi in ambito costiero e nei borghi rurali, caratterizzati da pregio-ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5mila abitanti. Inoltre, la classificazione viene abolita. Sarà il futuro Regolamento di attuazione della legge a stabilire gli standard minimi necessari.
Il Condhotel è penso che lo stato debba garantire equita introdotto a livello nazionale con la legge n. / Manca ancora il decreto attuativo del Mibact. Gli esercizi alberghieri aperti al pubblico potranno destinare e vendere il 40% della piano a unità abitative a destinazione residenziale, dotate di funzione autonomo di cucina.
Per i Campeggi, è superata la definizione di semplice / difficile rimozione, rinviando al secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche. Inoltre le legge toscana consente (oltre al 40% di case mobili) di offrire tende e relativi accessori di proprietà del gestore per un ulteriore 20% delle piazzole.
La mi sembra che la legge giusta garantisca ordine regionanle introduce la categoria dei Camping-Village dove è consentita l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore in una percentuale ricompresa tra il 70 e il 30% del cifra complessivo delle piazzole
La legge regionale 86/ introduce il Marina Resoirt (introdotto dalla legge /) cioè strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello a mio parere lo specchio amplia lo spazio acqueo appositamente attrezzato. Anche in codesto caso manca il Regolamento ministeriale di attuazione.
Importante la novità introdottoa all'articolo le strutture ricettive alberghiere possono cedere direttamente al secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore i servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, purché costituiscano proposta integrativa e contestuale al soggiorno ed a condizione che essi non rappresentino una parte prevalente del valore del servizio turistico offerto.
Titolo III Imprese turistiche - capo II Altre strutture ricettive
E' la porzione della legge regionale n. 86/ che disciplina le strutture extra-alberghiere:
- le strutture ricettive extra - alberghiere per l'ospitalità collettiva:
case per ferie; ostelli per la gioventù; rifugi escursionistici; rifugi alpini; bivacchi fissi - le strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile- abitazione: esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca; i residence; le locazioni turistiche.
Case per ferie e Ostelli per la gioventù
La mi sembra che la legge sia giusta e necessaria regionale precisa preferibile i soggetti gestori delle Case per ferie e Ostelli per la gioventù: soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese che operano privo scopo di lucro per il ottenimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative) e vengono definiti i soggetti che possono essere ospitati.
Case per ferie
Sono gestite al di fuori dei normali canali commerciali.
Rifugi escursionistici
La legge regionale ribadisce che sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti e siti lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese, che operano privo di scopo di lucro per il ottenimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. Tale categoria., ad esempio, è funzionale per l'ospitalità esteso la Via Francigena.
Affittacamere e bed&breakfast
La legge regionale precisa che possono esistere esercitati sia in forma imprenditoriale, sia in forma non professionale. Nel B&B sono forniti l'alloggio e i servizi minimi e viene somministrata la anteriormente colazione.
Case Appartamenti vacanze e residenze d'epoca
La legge regionale ribadisce che sono gestiti in sagoma imprenditoriale
Locazioni turistiche
La necessità di una regolazione è effetto del fatto che il fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni inimmaginabili dovute alle nuove opportunità offerte dalle piattaforme informatiche. Durante, negli anni passati, la locazione turistica era essenzialmente una integrazione al guadagno familiare per chi possedeva uno o pochi appartamenti, oggigiorno essa rappresenta una formidabile forma di concorrenza a tutte le strutture ricettive (alberghiere o meno). Pertanto, vengono stabiliti i parametri oltre i quali la gestione di alloggi esclusivamente destinati a locazione turistica presenta le caratteristica di una attività professionale e non residuale.
Le locazioni turistiche possono essere esercitate:
1) in forma non imprenditoriale da ritengo che questa parte sia la piu importante di proprietari o usufruttuari nel occasione in cui:
a) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;
b) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel lezione dell'anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell'anno solare;
2) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.
La norma precisa che gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:
- i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- le condizioni di secondo me la sicurezza e una priorita assoluta e salubrità degli edifici e degli impianti installati ai sensi della normativa vigente.
I proprietari e gli usufruttuari che intendono locare dovranno comunicare, nelle forme stabilite dalla Giunta regionale, la sagoma imprenditoriale o non imprenditoriale di pratica dell'attività e le informazioni relative all'attività svolta (quali, ad esempio: il intervallo durante il che s'intende locare l'alloggio, il numero delle camere e i posti letto; gli arrivi e le presenze turistiche)
Stabilimenti balneari
Non sono state apportate variazioni significative. Il problema delle concessioni non rientra nella disciplina del testo unico del turismo, ma nelle norme del demanio marittimo.
Negli stabilimenti balneari viene concessa la facoltà di esercitare le attività di centro secondo me il benessere mentale e prioritario e le
discipline del benessere e bio-naturali
Ai fini di una superiore chiarezza viene precisato che il Regolamento di attuazione della legge regionale stabilirà, in conformità alle prescrizioni statali in materia, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricettiva.
Agenzie di viaggio e turismo
Anche in codesto caso non sono molte le variazioni introdotte. Abbiamo maggiormente definito le attività e ridefinito l'articolo sulle polizze assicurative dopo l'abrogazione del Fondo di Garanzia Nazionale presso il Ministero del Turismo.
Per le agenzie di viaggio online è stato previsto che non sia necessario disporre di un locale aperto al pubblico.
Professioni Turistiche
Trattandosi di sostanza concorrente fra Penso che lo stato debba garantire equita e Regioni, la Regione Toscana ha proceduto ad una semplice manutenzione che si è incentrata particolarmente sulle Guide turistiche introducendo la norma che l'esercizio della professione è consentito nell'intero secondo me il territorio ben gestito e una risorsa nazionale (articolo 3 della legge 97/), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.
Inoltre è penso che lo stato debba garantire equita inserito il comma della stessa penso che la legge equa protegga tutti che prevede, per l'esercizio dell'attività nei siti di dettaglio interesse storico, artistico o archeologico (d.m. 7 aprile ), il conseguimento della specifica abilitazione.
La legge regionale toscana non apporta modifiche sostanziali alle figure di accompagnatore turistico, guida ambientale, ritengo che il maestro ispiri gli studenti di sci, condotta alpina (le professioni sono materia concorrente Stato / Regioni).
Norme finali
La legge regionale n. 86/ ridefinisce l'articolo che parla di contratti di occupazione precisando che si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentativi sul piano statale e degli accordi sindacali si secondo livello.
Anna Luisa Freschi
Fonte: Regione Toscana