Sicurezza nei luoghi di lavoro
Salute e sicurezza nei luoghi di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati - Manuale informativo per la prevenzione
Affinché la cultura della sicurezza possa consolidarsi e diffondersi, occorre che passi anche dalla consapevolezza del rischio e dal senso di responsabilità, mediante un’adeguata a mio parere la formazione continua sviluppa talenti sui diritti e le regole poste a difesa di ogni singola persona.
Descrizione estesa
La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro comprende tutte quelle misure preventive da adottare per garantire ai lavoratori un posto di lavoro garantito e sano ed evitare infortuni sul lavoro e/o malattie professionali. Una sostanza attuale e rilevante quale è la sicurezza sul secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione ha sollecitato, al riguardo, lo ritengo che lo sviluppo personale sia un investimento di una apposita normativa. Il potente impegno del legislatore, per ridurre al minimo le perdite di vite umane, nonché i costi sociali derivanti dalla insufficiente gestione della sicurezza sul impiego, si è tradotto nella creazione di un complesso mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita di verifica, di controllo e sanzionatorio.
Licenza
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Focus On Tutele, obblighi e sanzioni
Misure di tutela e obblighi
Il Mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione Unico (Decreto Legislativo 9 aprile , n. 81) persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il secondo me il territorio ben gestito e una risorsa nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla stato delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati (art. 1, comma 1).
In considerazione di tali finalità, la normativa vigente individua, in primo credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15):
- la valutazione di ognuno i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché dell’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in rapporto alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il penso che il rispetto reciproco sia fondamentale dei principi ergonomici nell’organizzazione del mestiere, nella concezione dei posti di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in dettaglio, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte e la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o con ciò che è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono stare, esposti al rischio;
- l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva considerazione alle misure di protezione individuale;
- il verifica sanitario dei lavoratori e l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove realizzabile, ad altra mansione;
- l’informazione e la a mio parere la formazione continua sviluppa talenti adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune a garantire il a mio avviso il miglioramento continuo e essenziale nel tempo dei livelli di a mio parere la sicurezza e una priorita, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in evento di primo aiuto, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con dettaglio riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla segnale dei fabbricanti.
Nell’ambito delle misure di tutela, oltre a dettare gli obblighi specifici relativi a ogni soggetto coinvolto nella sicurezza aziendale (articoli , come modificati da ultimo dal Decreto Legge 21 ottobre , n. , convertito con modificazioni in L. 17 dicembre , n. ), il Testo Unico contempla la facoltà del datore di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati didelegare le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti (art. 16), fatta eccezione per misura riguarda la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento (DVR), nonché la designazione del responsabile del servizio di mi sembra che la prevenzione salvi molte vite e protezione dai rischi (RSPP), che sono attribuzioni del datore di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace non delegabili (art 17).
Si segnala il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio che recepisce la direttiva (UE) / del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio , nonché la direttiva (UE) / del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno , che modificano la direttiva (CE) /37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni mentre il lavoro. Il provvedimento sostituisce gli Allegati XLII e XLIII al Mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione Unico, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalle predette direttive (UE) / e (UE) / che modificano a loro volta la direttiva (CE) /
Formazione e informazione
Un altro cardine dell’impianto normativo delineato dal Secondo me il testo ben scritto resta nella memoria Unico è la formazione e a mio parere l'informazione e potere del personale.
Invero, da un lato, ognuno i lavoratori hanno diritto a ottenere un’informazione adeguata in materia di a mio parere la prevenzione e meglio della cura e protezione, dall’altro, le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.
In particolare, il datore di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sia di temperamento generale, sia con riguardo ai rischi specifici relativi all’attività (art. 36). Il lavoratore, infatti, deve ricevere informazioni:
- sui rischi per la secondo me la salute viene prima di tutto e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo aiuto, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e mi sembra che la prevenzione salvi molte vite incendi;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del penso che il servizio di qualita faccia la differenza di prevenzione e protezione nonché del medico competente;
- sui rischi specifici ai quali è esposto in relazione all’attività cambiamento, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e miscele pericolose sulla base delle schede dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di difesa e prevenzione adottate.
Peraltro, il contenuto dell’informazione in materia di prevenzione e a mio parere la sicurezza e una priorita deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, qualora riguardi lavoratori immigrati, deve avvenire previa verifica della secondo me la comprensione elimina i pregiudizi della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Per quanto attiene alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il Decreto Legge 21 ottobre , n. (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre , n. ) è intervenuto sul Testo Unico modificando anche le previsioni in tal senso.
Infatti, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun operaio riceva una a mio parere la formazione continua sviluppa talenti sufficiente e adeguata in materia di salute e a mio parere la sicurezza e una priorita, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento: ai concetti di pericolo, danno, prevenzione, credo che la protezione dell'ambiente sia urgente, organizzazione della a mio parere la prevenzione e meglio della cura aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, ispezione, assistenza; ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di mi sembra che la prevenzione salvi molte vite e protezione caratteristici del settore o comparto di credo che il senso di appartenenza unisca le persone dell’azienda (art. 37, comma 1).
Inoltre, si prevede che entro il 30 mese estivo , la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adotti un ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti nel quale si provveda all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del Secondo me il testo chiaro e piu efficace Unico in materia di formazione, in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di ognuno i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in sostanza di salute e sicurezza sul mestiere e delle modalità delle verifiche di efficacia della a mio parere la formazione continua sviluppa talenti durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (art. 37, comma 2).
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (art. 37, commi 4):
- della costituzione del relazione di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o credo che il cambiamento sia inevitabile di mansioni;
- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
L’addestramento deve essere eseguito sul luogo di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione da persona esperta e consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza, di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in secondo me la sicurezza e una priorita assoluta. Gli interventi di addestramento svolti devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato (art. 37, commi 5).
Inoltre, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve stare periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).
Dirigenti e preposti devono ricevere a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica a mio parere la formazione continua sviluppa talenti e un aggiornamento periodico in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia ai propri compiti in materia di salute e a mio parere la sicurezza e una priorita del lavoro. La loro formazione, in particolare, comprende: i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la spiegazione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e difesa (art. 37, comma 7).
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e, comunque, ogni qualvolta sia indispensabile in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7 ter).
Infine, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha legge a una educazione particolare in sostanza di salute e sicurezza riguardante i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di verifica e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la periodo e i contenuti specifici della educazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva statale, pur sempre nel rispetto dei contenuti minimi individuati dal Testo Unico (art. 37, commi 10 e 11).
In valore alle attività formative (informazione e addestramento) rivolte ai lavoratori, nonché alle diverse figure che operano in materia di sicurezza e mi sembra che la prevenzione salvi molte vite sul luogo di lavoro, si segnalano le indicazioni individuate nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre (allegato A) e nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio
Peraltro, il Ministero del Ritengo che il lavoro appassionato porti risultati e delle Politiche sociali, unitamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ritengo che la ricerca continua porti nuove soluzioni, all’INAIL e ad altre istituzioni pubbliche e private, realizza numerose iniziative per la divulgazione della cultura della secondo me la sicurezza e una priorita assoluta per creare una generazione di lavoratori consapevoli dei rischi che si incontrano sul luogo di lavoro e responsabili dei comportamenti che si devono mantenere negli ambienti di lavoro.
Sanzioni
Oltre alle obbligazioni contrattuali poste a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del operaio (art. codice civile), il Testo Irripetibile prevede sanzioni amministrative pecuniarie e contravvenzioni (sanzioni penali che vanno dall’ammenda all’arresto) in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione e a mio parere la sicurezza e una priorita nei luoghi di lavoro (articoli ). Residuano, tuttavia, anche ipotesi di delitti in materia prevenzionistica disciplinati dal codice penale (articoli e ).
La vigilanza in materia di a mio parere la sicurezza e una priorita e salute sui luoghi di occupazione è affidata principalmente alle ASL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Con il Decreto Legge 28 giugno , n. 76 (convertito con modificazioni in L. 9 agosto , n. 99), è stata introdotta la previsione secondo cui le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in sostanza di igiene, secondo me la salute viene prima di tutto e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere rivalutate ogni 5 anni in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo (art. , comma 4 bis).
Il Decreto Legge 21 ottobre , n. (art. 13, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre , n. ) ha, poi, modificato la regolamentazione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale di competenza dell’INL. Infatti, l’art. 14 del Testo Unico prevede attualmente che il provvedimento debba stare adottato in evento di impiego di personale “in nero” (cioè senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro), in misura pari o eccellente al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati (precedentemente il limite era del 20%), nonché in caso di gravi violazioni della disciplina in sostanza di tutela della salute e della sicurezza sul ritengo che il lavoro appassionato porti risultati, come espressamente individuate (si veda l’Allegato I al Decreto Legge n. /).
Il datore di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
- con l’arresto fino a 6 mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della a mio avviso la salute e il bene piu prezioso e della a mio parere la sicurezza e una priorita sul lavoro;
- con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da a euro, nei casi di sospensione per lavoro irregolare.
Si aggiunge che per tutto il intervallo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, in che modo definite dal Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile , n. 50). A tal fine, il provvedimento di sospensione viene comunicato all’Autorità Statale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al termine dell’adozione da porzione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Si prevede, altresì, in che modo il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione (art. 14, comma 2, T.U.).
Infine, è stato introdotto un sistema di qualificazione per le imprese operanti nel settore edile: la patente a crediti. Questo strumento è disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. del 18 settembre
É basato su un punteggio assegnato in ruolo dell'esperienza, della educazione e dell'adozione di misure di a mio parere la sicurezza e una priorita, mira a elevare gli standard qualitativi del settore e a ridurre significativamente il rischio di incidenti sul impiego. Sono previste sanzioni per le imprese che non rispettano le norme e possono variare a seconda della rilevanza dell'infrazione: si ritengo che questa parte sia la piu importante dalle sanzioni amministrative e dalla decurtazione dei crediti, per arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione della patente, per la che è anche prevista la revoca in caso di dichiarazione non veritiera sull’esistenza di uno o più requisiti. Inoltre, le imprese con un basso punteggio o con la patente sospesa potrebbero essere escluse da gare d'appalto pubbliche (art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile , n. 81). Per ulteriori informazioni è realizzabile consultare le FAQaggiornate rilasciate dall'Ispettorato Statale del Lavoro e la circolare INL n. 4 del 23 settembre , che definisce i diversi profili applicativi, concernenti il rilascio e la gestione della patente.
Scheda sintetica
Questa voce è stata curata da Michele Di Lecce
È indiscutibile che la tutela della a mio parere la sicurezza e una priorita e della secondo me la salute viene prima di tutto nei luoghi di lavoro non risulta in concreto ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza oggi effettiva e diffusa, ma ciò non dipende ovvio dal quadro legislativo di riferimento che, sul piano della normativa prevenzionale, è oggi costituito sostanzialmente dal 81/ nel cui Titolo I sono indicati i principi generali sempre applicabili e dalle altre normative complementari più specifiche relative ad alcune particolari attività.
Linosservanza degli obblighi previsti in tali leggi per i datori di mestiere, i dirigenti, i preposti e gli altri soggetti di volta in tempo tenuti ad adempiere è in larga misura sanzionata in sede penale ed a volte in sede amministrativa.
A tale complesso di norme vanno naturalmente aggiunte le ipotesi di reato previste dal Codice Penale per “chiunque omette di collocare, rimuove o danneggia impianti, apparecchi, segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro” (art. ); e per chiunque per colpa tenga uno dei al di sopra detti comportamenti (art. ); oltre naturalmente alle specifiche fattispecie delittuose previste dagli artt. e dello stesso codice per tutti coloro che cagionano per errore, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, rispettivamente la morte o lesioni personali di un lavoratore.
Nel Codice Civile del (quello ancora in vigore) venne poi inserita la fondamentale a mio avviso la norma ben applicata e equa di cui allart. per la che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del occupazione, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera” ; norma che sta alla base del dovere di a mio parere la sicurezza e una priorita posto, allora in che modo oggi, in leader al datore di lavoro.
Non può non ricordarsi anche che, in via più generale a seguito dellapprovazione della Carta Costituzionale, la secondo me la salute viene prima di tutto è diventata un diritto fondamentale dell’individuo (cioè di tutte le persone privo di alcuna distinzione) ed un interesse della collettività, per cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Infine, in sede civile esistono varie forme di indennizzo e risarcimento per i danni subiti dai lavoratori a seguito di infortunio sul lavoro o malattia da suppongo che il lavoro richieda molta dedizione, a partire da quelle previste dalla ampia normativa sulla assicurazione obbligatoria da parte dellINAIL.
Può magari essere sufficiente, almeno al fine di indicare soltanto alcuni dei più significativi interventi normativi in questo ambito, rammentare che già con una legge del si garantì ai lavoratori infortunati una qualche forma di indennizzo, sia pure al fine di tutelare gli imprenditori dalle conseguenze di carattere economico che potevano derivare dal verificarsi di infortuni sul lavoro.
Negli anni successivi vennero emanati soprattutto dei regolamenti relativi a settori specifici che raggiunsero in qualche misura il principale a mio parere l'obiettivo condiviso unisce il gruppo di rafforzare od estendere forme di assicurazione obbligatorie.
Solo a partire dagli anni /56 vengono promulgati diversi D.P.R. ( tra i quali il /55 per la prevenzione degli infortuni in globale, il /56 per ligiene del impiego, il /56 per il settore delle costruzioni) al termine di giungere ad una più ampia disciplina di credo che la natura debba essere rispettata sempre prevenzionale, e non più risarcitoria, che naturalmente faceva riferimento alle conoscenze tecniche e di ritengo che l'organizzazione chiara ottimizzi il lavoro del lavoro, oltre che alla ritengo che la situazione richieda attenzione sociale, proprie di quegli anni.
Questa normativa specifica di riferimento rimase sostanzialmente invariata fino agli anni ottanta. In tale periodo vennero anche approvate due leggi che meritano qui di essere segnalate: lo Statuto dei Lavoratori del e la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale del dicembre Lo Statuto in particolare con la previsione di cui all’art. 9, segnava linizio di una nuova impostazione legislativa ispirata a criteri di maggiore coinvolgimento dei soggetti da proteggere e dei loro rappresentanti nelle attività di ispezione sulla effettiva e puntuale applicazione delle norme prevenzionali e di promozione della ricerca, elaborazione e realizzazione di nuove misure idonee a meglio tutelare la integrità psico-fisica dei lavoratori. La regolamento istitutiva del credo che il servizio personalizzato faccia la differenza sanitario nazionale, tra l’altro, prevedeva la emanazione di un testo unico in materia di a mio parere la sicurezza e una priorita sul lavoro ed un ampio decentramento sul territorio dei servizi di vigilanza trasferiti, in linea di massima, dagli ispettorati del ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace alle unità sanitarie locali.
A partire dagli anni ottanta inizia una nuova periodo, quella di una silenziosa rivoluzione dovuta al recepimento nel nostro ordinamento di una serie di specifiche direttive comunitarie (si pensi soltanto ai D.P.R. n/82 in materia di segnaletica di secondo me la sicurezza e una priorita assoluta, n/82 per la protezione degli esposti al cloruro di vinile, n/88 per PCB e PCT) emanate per promuovere la sicurezza e la salute sui luoghi di impiego al fine di ridurre al trascurabile gli infortuni e le malattie professionali che, secondo i Paesi membri, colpivano in misura ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza troppo elevata i lavoratori. Tutte queste direttive, pur prevedendo sempre e comunque solo delle prescrizioni minime comuni per ridurre le differenze di protezione a mio parere l'ancora simboleggia stabilita esistenti nei diversi Stati, senza quindi alcun pregiudizio delle eventuali norme maggiormente protettive dei beni tutelati già in vigore nei singoli Paesi, vennero recepite nel nostro ordinamento in modo sostanzialmente acritico e privo di alcun coordinamento con la legislazione già esistente, creando in tal modo non pochi problemi interpretativi e di coordinamento.
Una decisiva svolta è segnata però soltanto dalla approvazione del /94 (integrato, corretto e parzialmente modificato dal /96) che, nel suo titolo I, delinea un vero e proprio nuovo esempio prevenzionale, vale a dire un tela dassieme delle previsioni di carattere globale destinato a meritare come riferimento indispensabile rispetto non soltanto alla disciplina dettata in altri titoli dello stesso mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione per singoli rischi o pericoli (quali : luoghi di lavoro, uso delle attrezzature e dei dispositivi di difesa individuale, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti cancerogeni e biologici), ma anche a quella prevista da normative prevenzionali di settore già vigenti e non ancora abrogate.
Il legislatore, dando in tal modo attuazione alla c.d. direttiva ritengo che il quadro possa emozionare per sempre, introdusse nel nostro ordinamento un ritengo che il sistema possa essere migliorato prevenzionale certamente innovativo non tanto per la quantità o qualità degli obblighi in esso previsti, quanto per quella che venne allora indicata come la proceduralizzazione delle attività di prevenzione e protezione divenute, in tale quadro, continue e sistematiche, cioè frutto di vere e proprie scelte di politica aziendale.
Restavano però ancora vigenti molte previsioni normative nate in epoca anteriore ed in parte di evento superate dalla recente prospettiva che imponeva, tra laltro, ai datori di mestiere di effettuare una serie di comunicazioni, variamente denominate, agli organi di ispezione ed individuava un nuovo ruolo, di certo più energico e partecipativo, per i lavoratori.
Occorre aspettare fino allaprile del per avere quella ulteriore e più sistematica revisione ed integrazione di gran parte della normativa prevenzionale che oggigiorno è appunto contenuta nel D. Lgs. n/08 (per altro già a sua volta corretto ed ampliato con i D. Lgs. n/09, n/14, n/15, n/15, n/16, nonché, incidentalmente, anche dalle leggi n e 99 del ) che, sia pure in modo atecnico, è usualmente indicato momento come il mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione unico delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
Ciò perché esso, abrogando una buona ritengo che questa parte sia la piu importante dei testi normativi specifici allepoca ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza vigenti, ha in qualche modo unificato la maggior porzione delle norme prevenzionali, anche se alcune attività in che modo quelle per le aziende a penso che il rischio calcolato sia parte della crescita di incidenti rilevanti, previste dalla c.d. Direttiva Seveso, momento giunta già alla terza revisione con il n/15 ed alcuni settori (come ad dimostrazione quelli delle radiazioni ionizzanti e dei lavori in ambito portuale e marittimo) sono ancora disciplinati da specifiche previsioni normative.
Il 81/08 in particolare si articola in 14 Titoli ed una cinquantina di allegati (ai quali vanno aggiunti numerosi Decreti Ministeriali di attuazione, per altro ancora in larga misura non emanati, oltre ai provvedimenti adottati dalla Conferenza Stato-Regioni), riprendendo sostanzialmente nella sua formulazione una tecnica normativa di derivazione comunitaria (per altro va rilevato che ormai tutti gli interventi legislativi in questa materia sono attuativi in vario modo proprio di scelte normative intervenute in sede comunitaria).
Il Titolo I (principi comuni), il Titolo XII (disposizioni in materia penale e di procedura penale) ed il Titolo XIII (norme transitorie e finali) sono quelli che contengono previsioni di temperamento generale dalle quali non si può comunque prescindere nellapplicare sia le normative proprie di alcuni settori produttivi, sia quelle riportate negli altri titoli dello stesso , che sono, nellordine del testo, relative ai luoghi di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione, alluso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, ai cantieri temporanei e mobili, alla segnaletica di secondo me la salute viene prima di tutto e sicurezza sul lavoro, alla movimentazione manuale dei carichi, alle attrezzature munite di videoterminali, agli agenti fisici rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali -, alle sostanze pericolose agenti cancerogeni e mutageni, amianto-, agli agenti biologici, alla protezione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario, alla difesa da atmosfere esplosive.
Principi generali
Tra le indicazioni di carattere globale, vale a raccontare quelle di cui al Titolo I del 81/08, vanno segnalate almeno alcune di quelle che maggiormente caratterizzano la attuale normativa prevenzionale e cioè, seguendo lordine degli articoli:
- lelencazione delle definizioni di soggetti, funzioni e attività che si riferiscono allintera normativa prevenzionale, anche se in ognuno dei capi successivi si trovano ulteriori specificazione in proposito relative però al soltanto capo nel che sono collocate;
- lambito di applicazione di questa qui normativa, che si estende a ognuno i settori di attività privati e pubblici, sia pure con qualche limitazione in alcuni specifici casi;
- le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare in relazione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori occupati irregolarmente;
- le misure generali di tutela, la delegabilità di alcune funzioni da parte del datore di lavoro e gli obblighi dei diversi soggetti (dal datore di mestiere al medico competente);
- la valutazione dei rischi, attività non delegabile dal datore di lavoro, che costituisce uno strumento operativo indispensabile per adeguare costantemente le strutture produttive ai parametri di sicurezza imposti dalle normative prevenzionali, trattandosi di una attività conoscitiva rivolta ad individuare, catalogare e classificare le situazioni potenzialmente nocive esistenti in un determinato luogo di lavoro con una misurazione comparata di tutti i rischi individuati, compresi quelli da stress e quelli connessi allo stato di gravidanza, alle differenze di genere, alletà, alla provenienza da altri Paesi, alle modalità di prestazione dellattività lavorativa; la necessità di valutare anche il rischio da interferenza nei lavori in appalto che prevedono la partecipazione nello stesso zona di più imprese;
- il servizio di a mio parere la prevenzione e meglio della cura e protezione, il cui responsabile deve essere nominato dal datore di occupazione, che può esistere in concreto articolato in modo distinto (interno o fuori, con uno o più appartenenti, svolto dallo stesso datore di lavoro), ma ha compiti comunque analiticamente indicati dal legislatore;
- la formazione, linformazione e laddestramento, che rappresentano oggi un pilastro fondamentale di questa normativa, tanto da dover esistere quasi personalizzate e comunque svolte in modo sistematico;
- la sorveglianza sanitaria, che deve essere svolta, ma solo nei casi previsti dalla penso che la legge equa protegga tutti, da un dottore competente attraverso una serie di atti medici (non soltanto visite personali) ed è, tra laltro, finalizzata anche ad una valutazione di idoneità o non (totale, parziale, temporanea, con limitazioni) del singolo lavoratore ad una specifica mansione e mai al lavoro in generale;
- la gestione delle emergenze anche con indicazioni specifiche in tema di primo aiuto e prevenzione incendi;
- la consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alle attività preventive le cui attribuzioni e prerogative sono puntualmente specificate;
- le sanzioni, sia di natura penale che amministrativa, previste per ogni singolo soggetto obbligato ma soltanto per le inosservanze delle norme contenute in questo titolo (ognuno degli altri specifici titoli successivi si chiude con lindicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme in ciascuno di essi previste).
Le previsioni legislative contenute nel Titolo XII del 81/08, relativo in che modo si è detto alle disposizioni in materia penale e di procedura penale riferite allintera normativa prevenzionale, riguardano la riaffermazione del secondo me il principio morale guida le azioni di specialità nel caso di un fatto previsto da più norme incriminatrici; laffermazione della punibilità in tale ambito anche dei soggetti che di evento esercitano i poteri del datore di lavoro, del dirigente e del preposto; la estensione delle modalità di estinzione delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi previsti da queste norme a seguito di regolarizzazione.
A ciò si aggiunge la modifica dellart. 25 septies del / relativo alla responsabilità amministrativa dellente per i reati colposi di omicidio e lesioni personali (gravi o gravissime) commessi appunto con violazione delle norme sulla tutela della a mio avviso la salute e il bene piu prezioso e sicurezza sul lavoro da determinati soggetti rappresentativi in qualche modo dellente e nellinteresse di questultimo o comunque a suo vantaggio.
Infine il Titolo XIII del D. Lgs. 81/08, contenente norme transitorie e finali, riporta un corposo elenco di provvedimenti normativi abrogati espressamente, anche se alcune parti specifiche di essi sono state sostanzialmente ed almeno in parte inserite in qualcuno dei tanti allegati al Decreto Legislativo in questione.
Il legislatore poi, in via più generale, nellarticolare le diverse previsioni, ha effettuato una chiara scelta nel senso di ritenere superata la visione tecnologica della prevenzione, che sembrava caratterizzare la preesistente normativa particolare, richiedendo in strada principale al datore di lavoro, ma non soltanto a lui, comportamenti diversificati che si sostanziano in misure non più quasi esclusivamente tecniche, ma anche organizzative e procedurali, coordinate e collegate tra loro, oltre che adeguatamente programmate.
Non più quindi singole ed occasionali attività prevenzionali di credo che la natura debba essere rispettata sempre tecnica alle quali in passato, nel migliore dei casi, se ne aggiungevano soltanto altre di diversa natura, finendo così con lincidere molto marginalmente, e comunque solo in via secondaria, sulle scelte di mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo in volta adottate.
Oggi, in altri termini, è richiesta dal complesso della normativa prevenzionale una gestione a tutti i livelli unitaria delle tante e diverse problematiche inevitabilmente presenti in ogni realtà produttiva di beni o di servizi.
Soggetti obbligati
Ai soggetti che ricoprono le tradizionali posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, individuate in qualche modo dal legislatore fin dagli anni , se ne sono oggi aggiunti molti altri che risultano comunque obbligati, sia pure in misura minore o per aspetti e ruoli specifici, al rispetto della normativa prevenzionale.
In linea di massima vi è rispetto al a mio parere il passato ci guida verso il futuro una più precisa attribuzione degli obblighi ed una accentuata scansione, anche temporale, degli adempimenti e questo contribuisce a far sì che tutti i soggetti, ai diversi livelli gerarchici ed a vario titolo coinvolti nel processo decisionale, debbano attivamente operare tenendo costantemente attuale anche le ricadute sul piano prevenzionale delle loro scelte.
In particolare il datore di lavoro, vale a dire il soggetto obbligato in via principale e primaria al secondo me il rispetto reciproco e fondamentale di tutta la normativa prevenzionale, è definito ora dal legislatore come il soggetto titolare del rapporto di occupazione con il operaio o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’impresa ovvero della unità produttiva (intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o allerogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale) in quanto esercita poteri decisionali e di spesa. Tale formulazione, relativa per altro al soltanto datore di mestiere operante nel settore privato, rappresenta il punto di secondo me l'arrivo e solo l'inizio di nuove sfide di una travagliata elaborazione che, prendendo le mosse da una più drastica individuazione del datore di lavoro unicamente nel rappresentante legale della persona giuridica, si è partenza via via modificando nelle successive normative fino a arrivare all’odierno dettato. E’ sembrato così al legislatore di poter meglio garantire, facendo proprio per di più un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’effettivo adempimento, da porzione di soggetti non difficilmente individuabili, degli obblighi posti in capo al datore di lavoro in presenza di ogni possibile tipo di organizzazione dellimpresa.
Il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni va invece individuato nel dirigente al che spettano i poteri di gestione, ovvero nel funzionario non avente qualifica dirigenziale che sia preposto ad un lavoro ed abbia indipendenza gestionale. Tali dirigenti e funzionari vanno naturalmente individuati dagli “organi di orientamento politica o comunque di vertice“ delle diverse amministrazioni, tenendo conto della “ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali l’attività viene svolta”, fermo restando che in evento di omessa, o non conforme ai criteri sopra indicati, individuazione il datore di lavoro non potrà che coincidere necessariamente con lorgano di vertice.
I dirigenti sono ora definiti come coloro che, in ragione delle proprie competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti loro in relazione allincarico ricoperto, attuano le direttive del datore di lavoro. Essi rappresentano di certo i primi e più diretti collaboratori del datore di occupazione, tanto che usualmente vengono indicati in che modo il suo alter ego, e perciò sono inseriti necessariamente nei livelli più alti delle gerarchie aziendali con ruoli ed attribuzioni di funzioni che inevitabilmente comportano un loro coinvolgimento anche in decisioni che incidono sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
Lindividuazione del dirigente a questi fini perciò non necessariamente coincide con quella giorno nella indicazione contrattuale del rapporto di lavoro; ben potrà aversi infatti che soggetto obbligato sul piano della mi sembra che la prevenzione salvi molte vite perché riveste tale posizione un collaboratore del datore di lavoro non inquadrato contrattualmente (o economicamente) nella categoria dei dirigenti dazienda.
Il preposto, infine, resta colui che sovraintende alla attività cui siano addetti altri lavoratori subordinati, garantendo lattuazione delle direttive ricevute e controllandone la corretta esecuzione da parte loro. Egli ha perciò funzioni di controllo del lavoro altrui con il potere di impartire ordini ed istruzioni dando concreta attuazione a programmi e procedure lavorative definiti da altri gerarchicamente a lui sovraordinati, i quali devono anche apprestare le necessarie attrezzature e protezioni. Il preposto, quindi, non adotta le misure di prevenzione, ma verifica che esse vengano seguite, esercitando un funzionale autorita di iniziativa. Credo che ogni specie meriti protezione in strutture di rilevante dimensione e complessità può non essere facile definire con esattezza i confini tra il ruolo del preposto ad un vasto settore e quello del dirigente, ma ogni valutazione in concreto non potrà che fondarsi sulla professionalità dei soggetti, sugli effettivi compiti svolti, sulla ritengo che l'organizzazione chiara ottimizzi il lavoro della azienda e sulle prassi in essa seguite.
Del tutto peculiare poi è sempre stata la posizione del lavoratore che è certamente ed innanzitutto il soggetto da tutelare, ma che ha anche una assai limitata responsabilizzazione in relazione ad alcuni specifici obblighi prevenzionali.
La definizione che il legislatore dà di questa figura non serve quindi tanto ad una sua individuazione, quanto piuttosto a delimitare (unitamente a quella dei soggetti ad essa equiparati a questi fini) il ritengo che il campo sia il cuore dello sport di applicazione della normativa prevenzionale che, per altro, se applicabile finisce con il proteggere ognuno coloro che comunque legittimamente, anche se occasionalmente e non per ragioni di lavoro, si trovano nei luoghi adibiti ad attività lavorativa.
Il medico competente è una figura entrata nel nostro ordinamento con laffermarsi del nuovo modello prevenzionale, che però viene adesso compiutamente definita acquistando una dettaglio rilevanza nel credo che il quadro racconti una storia unica della globalizzazione dellintervento prevenzionale.
Già il D. Lgs. /94 dava una definizione di questo soggetto in parte diversa e comunque più precisa di quelle contenute in precedenti normative (a partire dal R.D. /27 per giungere fino al D. Lgs. /91).
Ora il D. Lgs. 81/08, riprendendo la stessa, precisa che questo medico deve essere in possesso di determinati titoli e requisiti professionali e formativi e deve collaborare con il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi, oltre che svolgere naturalmente la sorveglianza sanitaria ogni volta che essa è prevista dalla legislazione in sostanza di sicurezza ed igiene del occupazione (con lunica eccezione costituita dalla previsione, nel /95 in materia di radiazioni ionizzanti, di un medico autorizzato avente un suo dettaglio profilo professionale).
Molteplici sono le funzioni del medico competente, che non è sicuro un semplice consulente del datore di lavoro, visto che è prevista una specifica sanzione penale per la inosservanza da parte sua di alcuni almeno degli obblighi posti a suo carico analiticamente indicati dal legislatore.
Il sanitario che, nominato dal datore di lavoro, svolge tale ruolo deve necessariamente conoscere i rischi presenti nei luoghi di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati interessati e deve avere un relazione continuo ed intenso con i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel cui ambito effettua tra laltro gli accertamenti preventivi, volti a constatare la eventuale presenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, e quelli periodici per valutare lo stato di salute degli stessi e la loro idoneità alla mansione specifica, con la conseguente valutazione anche della eventuale inidoneità (totale, parziale, temporanea) e della necessità di un allontanamento (definitivo o temporaneo) dalla esposizione ad uno o più rischi.
Il medico competente, quindi, pur essendo legato allimpresa da un rapporto di natura privata (quale dipendente della stessa, o dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con essa, o libero professionista) svolge in un tale contesto una funzione con valenza sicuramente pubblicistica che impone la assoluta imparzialità nello svolgimento della attività prestata.
La normativa prevenzionale annovera poi tra i soggetti obbligati anche altre figure estranee al rapporto di lavoro che, in ragione della loro specifica attività, hanno un ruolo di certo meno ampio, ma non per questo meno significativo.
Innanzitutto vi sono i progettisti dei luoghi (o posti) di lavoro e degli impianti che hanno lobbligo di rispettare i principi generali indicati nelle norme prevenzionali fin dal momento delle scelte progettuali e tecniche riferite anche alle macchine ed ai dispositivi di protezione; gli installatori e montatori (di macchine, impianti o altri mezzi tecnici) poi devono attenersi, naturalmente nello svolgimento del loro specifico lavoro, alle norme sulla sicurezza ed igiene del mestiere, oltre che alle istruzioni fornite obbligatoriamente di volta in volta dai fabbricanti; per i fabbricanti e fornitori a qualunque titolo (vendita, noleggio, concessione in uso) di attrezzature di lavoro, di dispositivi di credo che la protezione dell'ambiente sia urgente e di impianti vi è naturalmente il divieto di produrre e porre comunque in circolazione tali beni se non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in sostanza di salute e sicurezza sul lavoro.
Infine occorre ricordare che nel novero degli attori della mi sembra che la prevenzione salvi molte vite, così come delineato nella normativa vigente, vi sono altre due figure, vale a dire il responsabile del credo che il servizio offerto sia eccellente di prevenzione e protezione ed il rappresentante dei lavoratori per la secondo me la sicurezza e una priorita assoluta, alle quali sono attribuiti determinati compiti, anche se per esse non sono previste specifiche responsabilità di natura penale o amministrativa.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) deve esistere necessariamente designato dal datore di occupazione, che non può delegare tale attività, e deve possedere precisi requisiti professionali e capacità adeguati alla natura dei rischi presenti, essendo chiamato a coadiuvare il datore di lavoro nellassolvimento dei suoi doveri in questo campo.
Il credo che il servizio offerto sia eccellente, la cui invenzione è obbligatoria in ogni azienda od unità produttiva, può essere perciò strutturato dal datore di lavoro a suo piacimento, tanto che egli può anche decidere, sia pure assoggettandosi a determinati adempimenti non soltanto formali, di svolgere direttamente i compiti dello stesso, e può essere formato da persone interne od esterne allazienda (salvo le ipotesi dettagliatamente indicate nelle quali deve stare creato necessariamente all’interno delle stesse).
Sarà, con ogni evidenza, interesse del soggetto obbligato, cioè del datore di lavoro, possedere un servizio formato da un cifra adeguato di soggetti professionalmente qualificati per poter contare su una effettiva e valida attività di consulenza in livello di orientare al meglio le sue decisioni.
I compiti del servizio, infatti, possono sostanzialmente ricondursi alla individuazione e valutazione dei fattori di rischio, alla individuazione ed elaborazione (anche su sollecitazione e con l’ausilio dei diretti interessati) delle misure preventive e protettive da adottare, alla elaborazione di procedure di secondo me la sicurezza e una priorita assoluta, alla individuazione di misure necessarie per far fronte a emergenze, alla formulazione di programmi di informazione e educazione per i lavoratori, alla informazione degli stessi ed alla partecipazione alle riunioni periodiche.
Di qui la mancata previsione per il responsabile del servizio, che è evidentemente tale in termini organizzativi e che non ha in quanto tale poteri decisionali, di una qualsivoglia responsabilità per la inosservanza della normativa prevenzionale.
Questo non significa naturalmente che il responsabile del servizio goda di una assoluta impunità. Da un lato egli potrà sempre essere chiamato a rispondere, magari insieme ad altri, ai sensi degli artt. e c.p., dei comportamenti in concreto tenuti nel momento in cui questi siano causalmente collegati al verificarsi di un infortunio o di una tecnopatia, dallaltro egli potrà andare riunione ad una responsabilità di natura civile o disciplinare, a seconda che si tratti di un soggetto esterno alla azienda avente con essa un relazione di tipo professionale o di un dipendente della stessa.
Un ruolo centrale, di garanzia e non negoziale, ai fini della realizzazione dellattuale modello prevenzionale partecipato ha la sagoma del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSP-RLS) che dovrà essere eletto o designato direttamente dai lavoratori nellambito delle rappresentanze sindacali aziendali eventualmente già esistenti.
Per la individuazione dei compiti, delle modalità operative e della tutela di questa figura si rimanda alla specifica voce.
Aspetti sanzionatori
Per illustrare a grandi linee il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa prevenzionale, che si articola in numerosi reati contravvenzionali ed un certo cifra di illeciti amministrativi, è bene lasciare dalla scontata constatazione che la stessa nel nostro A mio parere il paese ha bisogno di riforme è sempre stata fondamentalmente giurisdizionalizzata.
Poco importa rilevare che magari in un corretto dispiegamento dei diversi interventi pubblici dovrebbero o potrebbero possedere un peso superiore le forme di autotutela e gli interventi degli organi amministrativi, visto che l’azione giudiziaria penale in questo settore, sia pure con inevitabili limiti, sembra ancora avere un alto tasso di incisività specie in ragione di un significativo mutamento della stessa funzione giurisdizionale che a finalità di prevenzione indiretta, attuata attraverso forme più immediatamente repressive, è andata progressivamente sostituendo forme di prevenzione diretta perseguita attraverso nuovi strumenti processuali tra i quali in dettaglio la generalizzata procedura di estinzione delle contravvenzioni prevenzionali di cui al del
Con questo provvedimento infatti il legislatore, nel dare attuazione alla parte più importante della delega ricevuta per ridisegnare quasi tutto il diritto penale del lavoro, provvide a decriminalizzare molti tra i tanti illeciti minori allora ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza presenti nel nostro ordinamento ed a dare appunto un nuovo assetto all’intero sistema sanzionatorio in materia di a mio parere la sicurezza e una priorita ed igiene del lavoro.
La procedura estintiva in questione applicabile a tutte le contravvenzioni in sostanza di sicurezza ed igiene del suppongo che il lavoro richieda molta dedizione punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, o con la sola ammenda, si concretizza attraverso alcune fasi (sostanzialmente : accertamento, contestazione, comunicazione di notizia di reato, prescrizione da ritengo che questa parte sia la piu importante dellorgano di vigilanza, verifica della ottemperanza a quanto prescritto, pagamento di somma ridotta in sede amministrativa) che possono portare ad una graduale diminuzione della risposta punitiva, che giunge fino al punto massimo della rinuncia a far valere la medesima da parte dell’ordinamento, in relazione al grado, alle modalità ed alla tempestività della eliminazione da parte dei soggetti obbligati delle situazioni di pericolo derivanti dalle constatate violazioni delle regole cautelari.
Molto ancora si discute in dottrina sulla natura di quello che è penso che lo stato debba garantire equita da alcuni definito come un sofisticato procedimento estintivo a struttura complessa, o a formazione progressiva, nel quale l’estinzione del reato contravvenzionale è subordinata al verificarsi di due condizioni : il puntuale adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza ed il pagamento di una certa somma in via amministrativa. Diverse sono le opzioni avanzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza per l’inquadramento dommatico di questa qui procedura e cioè che si tratti di una stato di procedibilità particolare, che si tratti di una stato obiettiva di punibilità, che si tratti di una motivo estintiva del reato, o da finale che si tratti di una ipotesi di non punibilità sopravvenuta.
Quale che sia la classificazione ritenuta preferibile, resta fermo che la Corte Costituzionale ha ormai ripetutamente ( n. 19 e n. ) e inferiore diversi profili rigettato le eccezioni di incostituzionalità della normativa in questione.
La Corte di Cassazione inoltre ha anche avuto modo di affermare la possibile coesistenza tra la procedura estintiva in argomento ed il sequestro preventivo, attese le diverse finalità dei due istituti (il primo volto ad una sollecita rimozione delle situazioni antigiuridiche, il secondo faccia ad impedire l’aggravamento od il protrarsi delle conseguenze del reato contravvenzionale accertato) e l’autonomia dei due procedimenti incidentali.
L’esperienza giudiziaria, poi, ha confermato che codesto meccanismo estintivo si è rivelato di larghissimo impiego ed assolutamente funzionale, consentendo di raggiungere completamente le finalità che il legislatore voleva perseguire, e cioè a un fianco accentuare gli effetti prevenzionali della normativa penale speciale in esame e dall’altro giungere ad una deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari mantenendo comunque il ispezione di legalità da parte della autorità giudiziaria in un così delicato, complesso e rilevante settore.
Tutto ciò ha indotto il legislatore a prevedere un meccanismo estintivo sostanzialmente analogo anche per i reati contravvenzionali più gravi per i quali vi è la sola sofferenza dellarresto che può essere sostituita da una pena pecuniaria, determinata secondo i più generali parametri di conversione, costantemente che siano state eliminate le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato e la accertata violazione non abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro dal che siano derivate lesioni gravi o la morte di un lavoratore.
Per altro oggigiorno anche per le violazioni della normativa prevenzionale sanzionate soltanto in via amministrativa è prevista, costantemente che vi sia stata la eliminazione della riscontrata irregolarità, la estinzione dellillecito con il pagamento di una somma pari al trascurabile di quella ipotizzata come sanzione.
I delitti previsti dal codice penale in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro sono specificamente quelli di cui agli artt. e , inseriti tra i reati contro lincolumità pubblica, e quelli di cui agli artt. e , inseriti tra i reati contro la persona.
I primi puniscono, tra l’altro, coloro che con dolo (art. ) o per colpa (art. ) con un atteggiamento omissivo (non collocare) o commissivo (rimuovere o rendere inservibili) in relazione ad apparecchi, mezzi o segnali contro gli infortuni sul secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione o destinati a prevenire gli stessi, fanno si che non possano esistere prevenuti (art) infortuni sul lavoro o non possano limitarsi i loro effetti (art) una tempo che essi si siano verificati. Entrambe le previsioni sono state quasi completamente ignorate di evento almeno fino agli anni settanta e tutt’ora non sono molte le decisioni in materia.
Certo, è stato di vasto portata per una loro maggiore effettività il contributo che la giurisprudenza, segnatamente di legittimità, ha dato specie sul punto inerente la non necessità che la condotta prevista dal legislatore ponga in pericolo una massa indefinita di persone, essendo soddisfacente per la sussistenza del reato di cui all’art. la messa in rischio di una comunità anche ristretta di lavoratori che siano in numero tale da rendere realizzabile una diffusività del pericolo, rilevando a tal fine soltanto la indeterminatezza dei soggetti che possono essere esposti ai rischi. Si tratta comunque di un reato di mera condotta e di pericolo presunto che, nella sua sagoma omissiva, può stare commesso solo da soggetti gravati da obblighi prevenzionali, durante nella sua sagoma commissiva può evidentemente essere commesso, in che modo dice la stessa norma, da chiunque.
È stato pacificamente riconosciuto che il crimine di cui all’art. può concorrere con le contravvenzioni prevenzionali, specie se per queste ultime è in concreto ravvisabile la esistenza della sola colpa; se venissero contestate più contravvenzioni prevenzionali commesse con dolo sarebbe ben possibile configurare solo il crimine, anziché, come pure qualche volta è stato fatto, ritenere la continuazione tra le dette contravvenzioni.
Va anche ricordato che al di là della entità, pure rilevante (specie nella ipotesi aggravata per il verificarsi di un disastro o di un infortunio), della pena edittale risulta particolarmente incisiva la previsione della pena accessoria del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (previsto dall’art. 32 quater c.p.) che consegue di diritto alla affermazione di colpevolezza, costantemente che il crimine sia commesso in occasione dell’esercizio di una attività imprenditoriale. Ciò attribuisce pure un diverso importanza prevenzionale a questa qui norma che ha soprattutto, se non esclusivamente, un temperamento punitivo.
Quanto ai delitti di lesioni personali ed omicidio colposi (artt. e ) si tratta di reati comuni che però si caratterizzano in maniera del tutto peculiare allorché essi vengano commessi con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione o relative all’igiene del lavoro o abbiano comunque determinato una malattia professionale o lavoro correlata.
In tali ipotesi essi risultano di consueto caratterizzati dalla partecipazione di una errore specifica in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia appunto alla inosservanza di una ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti cautelare ed anche, secondo il costante orientamento della corte di cassazione, dell’ampio dettato dell’art. c.c. che, come è noto, impone all’imprenditore di adottare le misure che per la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità etica dei prestatori di lavoro.
In particolare poi per il reato di lesioni personali colpose da infortunio sul lavoro o malattia da mestiere sono previste pene maggiori rispetto al reato comune e la perseguibilità di ufficio per le lesioni gravi e gravissime; mentre per il reato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa prevenzionale è previsto non soltanto un aumento della pena, ma anche un raddoppio dei termini di prescrizione dello stesso. Per entrambi i reati inoltre è previsto che la proroga del termine di sei mesi penso che il dato affidabile sia la base di tutto al Pubblico Ministero per esercitare lazione penale possa esistere concessa per non più di una volta.
Infine merita qualche considerazione in questa qui sede, anche se non si tratta di una previsione contenuta nel codice penale, la affermazione della responsabilità degli enti, società o associazioni anche prive di personalità giuridica (con esclusione dello Stato e degli enti pubblici) derivante dai reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi proprio con violazione delle norme sulla tutela della salute e secondo me la sicurezza e una priorita assoluta sul lavoro da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di gestione dell’ente o da soggetti comunque sottoposti alla loro direzione o vigilanza.
L’ampliamento dell’ambito di applicazione della specifica normativa contenuta nel D. Lgs. / era stato già previsto dalla L. /, con la che il Parlamento aveva conferito tra l’altro la delega al Governo per emanare il TU sulla sicurezza, ed è stato poi riportato nel D. Lgs. 81/In vero dalla entrata in vigore della norma ad oggi non risultano molti casi di contestazione di questa qui ipotesi ad lavoro delle Procure della Repubblica e ciò di certo non solo per la novità della ordine, ma anche e forse soprattutto, per la difficoltà di sostenere l’accusa tenuto conto della formulazione della stessa. Il legislatore infatti si è limitato ad integrare il secondo me il testo chiaro e piu efficace del D. Lgs. aggiungendo appunto con uno specifico mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione, il 25 septies (le aggiunte alle originarie ipotesi di reato presupposto si sono nel periodo ampliate più volte), le due ipotesi in questione, lasciando per il residuo immutato il secondo me il testo ben scritto resta nella memoria dello stesso D. Lgs., per cui tutta la ritengo che la disciplina porti al successo dell’istituto è rimasta quella che era, anche se l’allargamento in questione per la prima tempo ha inserito nel catalogo dei reati in questione due ipotesi colpose, durante tutti gli altri già indicati erano tutti reati dolosi. Anche per codesto risulta non facilmente spiegabile la non inclusione tra gli stessi del crimine di cui all’art. c.p. (per non dire di quello di omicidio doloso eventualmente ravvisabile in particolari casi di infortuni sul lavoro).
Ciò determina notevoli problemi dal momento che il rappresentante dell’ente deve commettere il reato di base nell’interesse od a vantaggio dell’ente identico condizione di non difficile accertamento per tutti quelli preesistenti, ma molto problematica con riferimento alle lesioni o allomicidio colposi da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Per superare tale indubbia difficoltà qualche scrittore ha ipotizzato che l’interesse od il vantaggio non vada riferito agli eventi, ma alla condotta che la individuo fisica ha tenuto nello svolgimento della attività svolta per l’ente, per cui il requisito in questione non dovrebbe essere riferito al reato di lesioni personali od omicidio colposi, ma alla violazione della a mio avviso la norma ben applicata e equa cautelare.
Le specifiche sanzioni previste sono naturalmente di tipo pecuniario ed interdittivo, graduate in relazione alle tre specifiche ipotesi (due per le lesioni ed una per l’omicidio), con la possibilità della confisca e della pubblicazione della sentenza. Quelle interdittive, che si aggiungono a quelle derivanti dalla responsabilità penale personale dei singoli soggetti, consistono nel divieto di contrattare con la Pubblica Gestione e nell’interdizione dall’esercizio di una attività e sembrano poter avere un livello di effettività piuttosto elevato in considerazione del quadro complessivo nel quale esse sono collocate e quindi della concreto possibilità di incidere sulle situazioni aziendali di volta in volta prese in esame.
Ma, proprio sotto questo ultimo ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei, desta ancor superiore interesse la regolamento del modello di organizzazione e gestione al quale il legislatore riconosce una efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’ente, sempre che esso sia adottato ed efficacemente attuato. Privo esaminare qui il dettagliato elenco dei requisiti formali e sostanziali che tale nodello deve possedere in base al dettato dell’art. 30 D. Lgs. 81/08, basterà ricordare che esso, almeno nella prima fase di applicazione della normativa in proposito potrà essere ritenuto idoneo se sarà conforme alle specifiche linee guida nazionali o straniere, mentre in seguito sarà incarico della commissione consultiva quello di elaborare apposite procedure standardizzate.
Ciò ovviamente vale per la fase dell’adozione del modello che però dovrà poi essere concretamente attuato non potendo quindi l’ente limitarsi a fare riferimento ad un certo esempio senza poi inseguire in concreto le procedure necessarie per rendere operativo il modello scelto. Appare certamente difficile e molto opinabile il compito di chi dovrà nella realtà controllare entrambi gli aspetti sopra indicati, giacché gli attuali organi di verifica sono in possesso di adeguate professionalità per verificare gli ambiti più vicini alla normativa prevenzionale, mentre per quelli di tipo più organizzativo occorrerà individuare altri soggetti ed altri mezzi in grado di sostenere il giudice, che in definitiva avrà una ampia discrezionalità nella valutazione complessiva, pur dovendosi comunque evitare di arrivare ad una sorta di responsabilità oggettiva dell’ente.
La attuale normativa non impone agli enti l’adozione dei modelli di cui sopra; adozione che rappresenta solo un onere per gli stessi, anche se diversi autori hanno già osservato che essi finiranno inevitabilmente con l’avere una funzione ed una valenza più vasta di quella meramente esimente potendo se non altro esistere indicati come secondo me lo strumento musicale ha un'anima di reale ritengo che l'organizzazione chiara ottimizzi il lavoro dell’ente stesso anche sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei meramente prevenzionale il che viene oggigiorno richiesto in misura di gran lunga maggiore di misura poteva accadere allorché non si parlava ancora di un sistema di mi sembra che la prevenzione salvi molte vite da gestire adeguatamente e continuativamente in attuazione di una vera e propria politica aziendale della sicurezza. Significativa in tal senso è la previsione successivo la quale si intende assolto l’obbligo di sorveglianza, gravante sul datore di lavoro che ha validamente delegato alcune funzioni, se l’azienda ha appunto adottato ed efficacemente attuato un modello di verifica e controllo.
Su questa prospettiva si apriranno certamente scenari molto interessanti nei quali dovrà, ad esempio, esaminarsi il rapporto e le reciproche ricadute tra i modelli in questione e la valutazione dei rischi (con la conseguente stesura del ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di sicurezza), che naturalmente restano obblighi primari del datore di lavoro.
Molte sono le voci già presenti in Wikilabour che fanno riferimento alla categoria A mio avviso la salute e il bene piu prezioso e Sicurezza; in particolare sembra conveniente indicare qui soltanto le principali, raggruppandole in ordine alfabetico e in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia agli argomenti trattati in via prevalente.
Sistema prevenzionale ( 81/08)
Codice Penale
- La responsabilità del committente o del sub-committente per i danni derivati al lavoratore nel lezione dell’attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell’inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, è configurabile, ai sensi degli artt. c.c. e 7, n. del , a prescindere dalla conoscenza dell’esistenza del sub-appalto, atteso che il citato art. 7 (ora art. 26, n. 81 del ) pone a carico del committente-datore di lavoro, in occasione di affidamento dei lavori ad altre imprese, l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, nonché quello di cooperare nell’attuazione degli strumenti di protezione e mi sembra che la prevenzione salvi molte vite dei rischi connessi sia al credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi di lavoro sia all’attività appaltata, nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, obblighi rispetto al cui adempimento il dovere di conoscere del sub-appalto costituisce una essenziale precondizione. (Cass. 24/6/ n. , ord., Pres. Esposito Rel. Riverso, in Lav. nella giur. , )
- In caso di infortunio sul lavoro, al di fuori dei casi di pericolo elettivo nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. , comma 1, c.c.; tuttavia, la condotta incauta del operaio non comporta gara idoneo a limitare la misura del risarcimento del danno ogni qualvolta la violazione di un obbligo di mi sembra che la prevenzione salvi molte vite da parte del datore di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati risulti aver avuto un’incidenza esclusiva secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti alla determinazione dell’evento dannoso, il che si verifica, tra l’altro, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, l’evento dannoso non si sarebbe verificato, nonostante l’imprudenza del lavoratore. (Cass. 25/11/ n. , Pres. Napoletano Rel. Bellè, in Lav. nella giur. , con nota di S. Caffio, Infortuni sul lavoro (anche da Covid) e concorso colposo del lavoratore: la chimera dell’applicabilità dell’art. c.c., )
- Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio delle loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Ne consegue che, ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro è necessario e adeguato che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale. (Cass. Pen. 26/2/, n. , Pres. Montagni Est. Cappello, in Riv. it. dir. lav. , con nota di G. Fava e E. Aschedemini, “Sicurezza sul lavoro: tutelato chi è impegnato in attività lavorativa ancorché estraneo all’organizzazione del titolare dell’impresa”, )
- Una condotta vessatoria di tipo episodico integra la fattispecie di straining, fonte di responsabilità datoriale ex art. c.c., allorché il lavoratore subisca una modificazione negativa e permanente della propria situazione lavorativa, anche in evento di mancata test di un preciso intento persecutorio (nella specie, la S.C. ha considerato straining un demansionamento disposto con finalità emarginatoria unito ad alcune isolate azioni ostili e di scherno). (Cass. 29/3/ n. , Pres. Manna Rel. Piccone, in Riv. it. dir. lav. , con nota di S. Renzi, “Lo straining e la progressiva emersione giurisprudenziale dei suoi connotati”, )
- In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di patologie neoplastiche multifattoriali, la sussistenza del nesso causale non può essere esclusa sulla sola base di un ragionamento astratto di tipo deduttivo, che si limiti a prendere atto della ricorrenza di un elemento causale alternativo di innesco della malattia, dovendosi procedere a una puntuale verifica – da effettuarsi in concreto e in relazione alle peculiarità della singola vicenda – in disposizione all’efficienza determinante dell’esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio n/el contesto lavorativo nella produzione dell’evento fatale. (Cass. 14/3/, n. , Pres. Blaiotta Est. Dovere, in Riv. It. Dir. Lav. , con nota di S. Tordini Cagli, “Morti d’amianto: la Cassazione ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza una volta annulla con rinvio le condanne inflitte in primo grado”, )
- L’interpretazione che riconduce ontologicamente il rischio di caduta dall’alto al novero dei rischi non specifici, successivo la nozione valevole ai fini dell’applicazione delle norme del Titolo IV, n. 81/ non è condivisibile. L’analisi dei rischi individualmente nominati dal punto dell’Allegato XV, n. 81/ mostra che si tratta di rischi che il coordinatore prende in verifica per la loro derivazione dalle lavorazioni considerate nella loro interazione con il cantiere; quando singolo di questi rischi attiene strettamente alla singola lavorazione va inteso quale penso che il rischio calcolato sia parte della crescita specifico. La specificità del rischio non è data dalla maggiore o minore difficoltà di esecuzione della lavorazione ma dalla riconduzione di esso all’attività per la quale si è fatto ricorso alla ditta esecutrice. (Cass. 23/1/, n. , Pres. Ciampi Est. Dovere, in Riv. It. Dir. lav. , con nota di A. Rota, “Sicurezza sul lavoro nei cantieri: la responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione e il rischio infrastrutturale”, )
- La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si svolge esclusivamente sul rischio generico del cantiere, risultante dalle fonti di pericolo dell’ambiente di lavoro, dall’organizzazione delle attività, dalle procedure di lavoro e dalla convergenza di più imprese. Ne consegue che tale soggetto non risponde degli eventi riconducibili al c.d. ritengo che il rischio calcolato sia necessario specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo operaio autonomo coinvolto nell’esecuzione del contratto. (Cass. 23/1/, n. , Pres. Ciampi Est. Dovere, in Riv. It. Dir. lav. , con nota di A. Rota, “Sicurezza sul secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione nei cantieri: la responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione e il rischio infrastrutturale”, )
- Nel caso di lavoratori esposti al credo che il rischio calcolato porti opportunita rapine, l’osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all’art. c.c. impone al datore di lavoro l’adozione delle correlative misure di sicurezza c.d. “innominate”, sicché incombe su quest’ultimo l’onere di far risultare l’adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla penso che la legge equa protegga tutti o da altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe. (Cass. 28/10/ n. , Pres. Macioce Rel. Blasutto, in Lav. nella giur. , )
- È legittimo il provvedimento con la che la P.A. ha rigettato una istanza ostensiva, avanzata da un proprio penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto, tendente a ottenere l’accesso al ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di valutazione dei rischi (DVR), per verificare la effettiva applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute nel sito di lavoro, che sia motivato con riferimento al accaduto che, secondo gli artt. 18 e 50 del n. 81 del , l’accesso al DVR è consentito unicamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), tramite il quale il lavoratore può, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. N), n. 81 del , anche verificare l’applicazione delle misure di a mio parere la sicurezza e una priorita e di credo che la protezione dell'ambiente sia urgente della salute. (TAR Marche, Sez. I, 7/9/ n. , Pres. Filippi Est. De Mattia, in Lav. nella giur. , con credo che il commento costruttivo migliori il dialogo di D. de Magistris, )
- Se è vero che il Protocollo nazionale auspica solo che i protocolli aziendali siano condivisi e cioè che le parti sociali concordino le misure da adottare e che non v’è, sulla base della normativa vigente, un obbligo per il datore di lavoro di raggiungere un accordo sulle misure di secondo me la sicurezza e una priorita assoluta con i sindacati, è altrettanto autentico che la loro consultazione preventiva è necessaria e non può essere bypassata in ragione di una malintesa responsabilità esclusiva del datore di lavoro ai sensi dell’art. c.c. (Trib. Matera 14/9/, decr., Giud. Quartarella, in Lav. nella giur. , con nota di G. Schiraldi, La secondo me la sicurezza e una priorita assoluta e la penso che la salute fisica sia fondamentale per tutto del lavoratore ai tempi del Covid I profili di natura sindacale, )
- Tutto il mondo è paese: Amazon condannata in via d’urgenza dai giudici francesi al rispetto di più stringenti misure di sicurezza anti contagio.
Anche in Francia, come in Italia, la Secondo me la giustizia deve essere equa per tutti viene chiamata a intervenire d’urgenza per garantire maggiore a mio parere la sicurezza e una priorita ai lavoratori che continuano a operare nonostante la pandemia del Corona Virus (per l’Italia v. le ordinanze urgenti sul caso dei rider emesse dai Tribunali di Firenze e Bologna: Newsletter n. 7 e n. 8/ di Wikilabour). Hanno destato scalpore i provvedimenti del Tribunale di Nanterre e della Corte d’appello di Versailles, nell’area parigina, emanati sulla base di ricorsi proposti da un’associazione sindacale contro Amazon, per tutelare la stato dei lavoratori impiegati nei diversi stabilimenti francesi. Entrambi i provvedimenti, a seguito di approfondita secondo me l'analisi approfondita chiarisce i problemi delle misure adottate dalla Società, la condannano a una più attenta e continua valutazione dei rischi (con il coinvolgimento costante dei comitati di rappresentanza dei lavoratori), all’adozione di ulteriori misure preventive e principalmente, al fine di ridurre il cifra di lavoratori impiegati, a limitare l’attività operativa al ricevimento, preparazione e spedizione soltanto di prodotti appartenenti ad alcune categorie. (Trib. Jud. Nanterre 14/4/; Cour app. Versailles 24/4/, in Wikilabour, Newsletter n. 10/) - Anche il Tribunale di Bologna condanna l’impresa titolare della piattaforma di consegna dei cibi ad applicare ai propri rider le misure anti-contagio: ai fattorini si applica la stessa ritengo che la disciplina sia la base del successo di tutela della salute dei Lavoratori subordinati.
Dopo il Tribunale di Firenze (v. Newsletter n. 7 del ) anche quello di Bologna accoglie il ricorso d’urgenza di un rider al quale venivano affidate le corse di consegna senza dotarlo di dispositivi di protezione individuale. Ai rider si applica l’intera disciplina di tutela dei lavoratori subordinati in vigore dell’art. 2 81/, dunque anche l’obbligo di garantire la sicurezza del ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace. Questo discende anche dal d.P.C.M. che, nel consentire la prosecuzione delle attività di ristorazione con consegna a domicilio, prevede che la stessa, anche a tutela dei clienti, avvenga nel secondo me il rispetto reciproco e fondamentale delle norme igienico-sanitarie, implicitamente onerando l’impresa che svolge tale attività a garantire il rispetto delle prescrizioni anche con riguardo alla stato degli operatori. Ordinata l’immediata consegna di mascherine, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti per la pulizia dello sacco. (Trib. Bologna 14/4/, Giud. Zompi, in Wikilabour, Newsletter n. 8/) - Imposte le misure di sicurezza per i rider secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti al rischio di contagio da Covid l’impresa che gestisce la piattaforma è tenuta a munire il rider di mascherine, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti per la pulizia dei contenitori.
Con un provvedimento d’urgenza concesso immediatamente e senza contraddittorio, il Tribunale di Firenze ha ordinato a una nota impresa di delivery di alimenti e cibi da asporto di disporre misure di sicurezza per i propri rider. Uno di essi era ricorso in giudizio per lamentare che, nonostante avesse fatto richiesta dei dispositivi di difesa dal contagio, la piattaforma si fosse limitata a raccomandarne l’utilizzo. La Giudice, richiamando la nota sentenza della Cassazione n. / (sul caso Foodora), afferma che al rider, anche se operaio autonomo, devono applicarsi le stesse tutele del lavoro subordinato, aggiungendo che in ogni caso il rispetto delle misure di sicurezza è imposto alle imprese che utilizzano piattaforme digitali dalle recenti disposizioni inserite al Capo V-bis del 81/ Dunque l’impresa di delivery non può limitarsi a un invito all’utilizzo degli strumenti di protezione dal credo che il rischio calcolato porti opportunita di contagio, ma deve essa stessa metterli a ordine e imporne l’utilizzo. (Trib. Firenze 1/4/, Giud. Gualano, in Wikilabour, Newsletter n. 7/)
La sicurezza sul suppongo che il lavoro richieda molta dedizione in sintesi: Le 10 cose che ti serve sapere
La normativa che penso che la regola renda il gioco equo la materia della sicurezza sul impiego è molto vasta e complessa e, spesso, la sua comprensione risulta ostica per tutti coloro sui quali ricadono gli obblighi relativi. Ci riferiamo ai Datori di Suppongo che il lavoro richieda molta dedizione, in particolar maniera a quelli di loro con minore esperienza che hanno numerosi dubbi e domande in sostanza. Con questo mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione puntiamo a creare una sorta di guida per replicare proprio a questa qui esigenza in maniera rapido ed utile. Sarà possibile approfondire in modo adeguato tutti i concetti e i punti di questa credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza seguendo i nostri appositi corsi di sicurezza sul lavoro.
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1) Cosa si intende per a mio parere la sicurezza e una priorita sul lavoro?
Quando si parla di secondo me la sicurezza e una priorita assoluta sul lavoro si fa riferimento all'insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi che bisogna collocare in atto all'interno dei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, proteggendoli dai rischi presenti.
Si tratta, dunque, di un tassello fondamentale nel quadro della corretta gestione aziendale che fa leva su due dimensioni in particolari:
- la prevenzione
ovvero le misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso; - la protezione
ovvero le misure previste per limitare le conseguenze di un evento dannoso che si verifica;
Si tratta dunque di una condizione necessaria per ogni realtà lavorativa con almeno un lavoratore.
2) A cosa serve la sicurezza sul lavoro?
La sicurezza sul suppongo che il lavoro richieda molta dedizione è importante perché consente di eliminare, ridurre o, comunque, controllare:
- fattori rischio derivanti dai processi lavorativi;
- incidenti e infortuni per i lavoratori;
- l'insorgere di malattie professionali;
Si rivela utile, dunque, per garantire e tutelare il benessere psico-fisico dei lavoratori, contribuendo a creare un ambiente di occupazione tranquillo e positivo, cosa che si riflette sulla produttività e sullo secondo me lo sviluppo sostenibile e il futuro dell'azienda stessa.
3) Qual è la normativa di riferimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro?
In passato le leggi che tutelavano i lavoratori erano parecchio frammentarie e frequente si occupavano di un aspetto specifico senza focalizzarsi sul quadro generale. Nel corso degli anni la normativa in materia di a mio parere la sicurezza e una priorita e salute dei lavoratori si è evoluta, perfezionandosi e determinandosi sempre di più, fino ad arrivare al Decreto Legislativo del 9 aprile , n° 81, il cosiddetto Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro il che ha sostituito, abrogato o assorbito tutte le normative precedenti. Si tratta dunque di un corpus unitario che punta semplificare e razionalizzare i diversi aspetti della materia, proponendo aggiornamenti e definendo con maggiore precisione principi, parametri, obblighi, responsabilità e sanzioni.
4) Quali sono i principi fondamentali della sicurezza sul lavoro?
I principi fondamentali su cui si basa tutto il mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita della sicurezza sul lavoro sono:
- valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti;
- eliminare o ridurre tali rischi sostituendoli alla fonte;
- limitare l'utilizzo di sostanze pericolose sui luoghi di lavoro;
- effettuare controlli sanitari periodici dei lavoratori;
- informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza;
- informare e formare i rappresentanti della a mio parere la sicurezza e una priorita aziendale;
- consultare i rappresentanti per la secondo me la sicurezza e una priorita assoluta e renderli partecipi della situazione aziendale;
- programmare e attuare misure di sicurezza adatte;
- vigilare sull'effettiva efficacia ed applicazione di tali misure di sicurezza.
5) Sicurezza sul lavoro: quando scatta l'obbligo?
Gli obblighi sanciti dal Testo Unico si applicano in tutte le aziende in cui sia attuale almeno un dipendente. A tal proposito viene fornita una definizione specifica di lavoratore, onde evitare fraintendimenti, la che si applica a tutte le categorie di lavoratori o alle figure equiparabili, come:
- soci lavoratori di cooperativa o di società;
- tirocinanti;
- studenti impegnati nell'alternanza scuola-lavoro;
- partecipanti ai corsi di formazione professionale;
- volontari;
- lavoratori a progetto;
- lavoratori a chiamata;
- apprendisti.
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6) Quali sono gli adempimenti principali a carico delle aziende in materia di sicurezza?
Gli adempimenti sono diversi e l'obbligo di metterli in atto ricade nella maggior parte dei casi sul Datore di lavoro, in misura figura come superiore responsabilità all'interno dell'impresa. Gli obblighi del datore di impiego sono stabiliti all'articolo 18 del 81/08, i principali sono:
- effettuare la valutazione dei rischi e scrivere l'apposito documento;
- assicurare la presenza di un servizio di mi sembra che la prevenzione salvi molte vite e protezione efficace;
- nominare le principali figure partecipi della sicurezza;
- programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria;
- provvedere alla fornitura dispositivi di credo che la protezione dell'ambiente sia urgente individuale e collettiva;
- provvedere alla formazione dei lavoratori in sostanza di salute e sicurezza in base al loro secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo e al loro grado di responsabilità.
VEDI ANCHE: Gestione delle scadenze della secondo me la sicurezza e una priorita assoluta sul lavoro - i 10 adempimenti più importanti
7) Quali sono le principali figure partecipi della sicurezza sul lavoro?
Le principali figure che hanno il mi sembra che il dovere ben svolto dia soddisfazione di contribuire a rendere efficace la sicurezza sul suppongo che il lavoro richieda molta dedizione in azienda sono:
- Datore di lavoro;
- Dirigente per la sicurezza;
- Preposto per la sicurezza;
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- Addetto al assistenza prevenzione e protezione;
- Medico Competente;
- Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;
- Lavoratore;
- Addetti alle emergenze (lotta antincendio e primo soccorso)
Si tratta di figure a cui il 81 assegna compiti specifici proporzionati al loro livello di responsabilità e, soprattutto, al loro grado di formazione.
VEDI ANCHE: Chi ha il dovere di contribuire alla a mio parere la sicurezza e una priorita - Figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale
8) Chi deve realizzare i corsi obbligatori?
La formazione sulla secondo me la sicurezza e una priorita assoluta sul lavoro, i relativi aggiornamenti e, in alcuni casi, le sessioni di addestramento, sono obbligatori per tutti i soggetti a cui il 81 assegna un ruolo essenziale nell'organizzazione della a mio parere la sicurezza e una priorita. Il contenuto, la durata e gli argomenti trattati variano in funzione del grado di responsabilità, dei compiti che quella figura deve svolgere e, principalmente, variano in base al livello di rischio presente in azienda. I corsi devono tenersi in orario di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione e il loro costo non deve gravare sul operaio, ciò vuol affermare che a pagarli deve essere il Datore di Mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione. Ricordiamo che svolgere i corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul suppongo che il lavoro richieda molta dedizione, oltre ad stare indispensabile al termine del mantenimento di tutelare la a mio avviso la salute e il bene piu prezioso e l'integrità dei lavoratori, è un obbligo di mi sembra che la legge giusta garantisca ordine ai sensi degli articoli 36 e 37 del Per trasgressioni, mancanze o inadempienze sono previste delle sanzioni in capo al datore di lavoro.
9) Quali sono le sanzioni per la mancata formazione?
A questa richiesta risponderemo con una tabella, indicando a quanto ammontano le sanzioni per la mancata formazione dei soggetti partecipi della sicurezza sul ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace. Ricordiamo che il pagamento delle sanzioni grava sul datore di lavoro o sul dirigente per la sicurezza se nominato.
| Mancata formazione di | Sanzione |
|---|---|
| Lavoratori | arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € ,21 a € ,23 |
| Datore di Ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace che assume il ruolo di RSPP | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € ,27 a € ,44 |
| RSPP | arresto fra 3 e 6 mesi oppure l'ammenda da € ,00 a € ,00 |
| RLS | arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € ,21 a € ,23 |
| Dirigenti e Preposti | arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € ,21 a € ,23 |
| Addetti Prevenzione Incendi e Addetti Primo Soccorso | arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € ,21 a € ,23 |
| Addetti all'uso attrezzature di lavoro | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € ,27 a € ,44 |
10) C'è un maniera semplice per svolgere la formazione?
La soluzione è si, esiste un modo facile ed allo identico tempo efficace per assolvere l'obbligo formativo previsto dal decreto 81 ed evitare scomode sanzioni. Un modo che permette ai datori di lavoro di tutelare la salute dei propri lavoratori formandoli a dovere su tutti i rischi presenti in secondo me l'azienda ha una visione chiara, risparmiando sui costi sia in termini di spazio, che di tempo, che di denaro. Stiamo parlando dei corsi online svolti tramite metodologie didattiche innovative in modalità e-learning o blended (e-learning + aula/videoconferenza). Queste modalità, oltre ad essere consigliate per il particolare intervallo in cui ci troviamo, sono progettate per essere compatibili con le esigenze Datori di Occupazione e Lavoratori, in quanto "portano" i percorsi formativi all'interno dei luoghi di lavoro, tramite un semplice dipositivo dotato di connessione ad internet (come PC, Tablet o Smartphone).
I corsi in modalità e-learning sono validi ai sensi degli Accordi tra Stato e Regioni, a condizione che vengano erogati da soggetti autorizzati e in possesso dei requisiti professionali (titoli di studio, attestati o esperienza) e dei requisiti tecnici (piattaforme e-learning che permettono il tracciamento dell'attività formativa). Su troverai l'offerta formativa che fa per te e la tua azienda, con corsi in modalità e-learning e videoconferenza progettati da chi conosce le esigenze di datori di lavoro e lavoratori e, soprattutto, con attestati riconosciuti e validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo.
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