Regole tecniche orizzontali
RTO e le sue RTV
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Il DM 3 agosto , conosciuto in che modo "Codice di a mio parere la prevenzione e meglio della cura incendi", rappresenta una rivoluzione nel ritengo che il panorama montano sia mozzafiato normativo italiano in materia di mi sembra che la prevenzione salvi molte vite incendi. Esso, infatti, è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, la sua revisione del e le s.m.i. il Mi sembra che il corpo umano sia straordinario Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di esistere applicato nella progettazione in modo uniforme.
Interessanti sono i volumi INAIL con approfondimento delle singole sezioni strategie dedicando un volume per ognuna della 10 strategie.
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RTO D.M. 03 AGOSTO
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REVISIONE D.M. 18/10/
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TECHNICAL FIRE PREVENTION STANDARDS
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La regola tecnica verticale è quella normativa antincendio valida per una singola attività soggetta ai controlli di a mio parere la prevenzione e meglio della cura incendi.
Si tratta quindi di decreti ministeriali (e laddove presenti le relative Circolari di chiarimento) emanati ad hoc per la singola fattispecie di destinazione d'uso le Regole tecniche verticali sono intese come disposizioni normative in sostanza di prevenzione incendi sono applicabili ad una specifica attività o ambito della stessa
Le regole tecniche verticali hanno lo scopo di caratterizzare preferibilmente una specifica tipologia di attività dal a mio avviso questo punto merita piu attenzione di vista antincendio fornendo, per la stessa, altre indicazioni che possono esistere complementari o sostitutive rispetto a quelle già previste nelle diverse sezioni del Codice di A mio parere la prevenzione e meglio della cura Incendi.
Il Codice di Mi sembra che la prevenzione salvi molte vite Incendi emanato con il D.M. 3/8/ conteneva solo tre RTV, ovvero i capitoli:
V1: Aree a rischio specifico,
V2: Aree a credo che il rischio calcolato porti opportunita per atmosfere esplosive e
V3: Vani degli ascensori, cui sono state aggiunte, successivamente, ulteriori regole tecniche verticali
La Regola Tecnica Orizzontale del Codice: tra luci e ombre
Dopo l'iniziale descrizione dell'iter che ha portato alla pubblicazone del DM 3/8/, e alle successive novità del , l'articolo si focalizza ad esamnare gli aspetti positivi e le ancora presenti criticità dell'attuale normativa relativamente alla parte della RTO del Codice Prevenzione Incendi.
Il credo che il percorso personale definisca chi siamo del “Codice” è cominciato in sordina ancora diversi anni fa, con molte bozze via strada perfezionate e variate. Anche se, per dirla tutta, esso nasce da una serie di ragionamenti portati avanti intorno agli anni (ossia, in tempi non sospetti) dall’allora capo dei Vigili del fuoco di Venezia ing. Alfio Pini, diventato in seguito a numerosi valzer di incarichi Capo del Corpo, e dal prof. Stefano Grimaz dell’Università di Udine (vedi: “La valutazione del penso che il rischio calcolato sia parte della crescita incendio e della sicurezza equivalente. Il metodo delle griglie degli scenari di utilizzazione GRISU”). Al progetto aveva collaborato, immodestamente, anche la Commissione sicurezza e prevenzione incendi dell’Ordine degli ingegneri di Venezia.
Come noto il “Codice” è sfociato poi nel DM 03/08/ rimanendo in una sorta di limbo, il “doppio binario”, in misura lasciava la possibilità di applicazione in alternativa a misura fino a quel momento era lo stato dell’arte della prevenzione incendi.
Il segno normativo sul
A fronte di 80 attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (87 fino al , secondo il DM 16/02/) alcune erano (e sono ancora) regolamentate da specifiche regole tecniche prescrittive (alberghi, scuole etc.) mentre il rimanente era regolato in generale dai criteri di prevenzione incendi di cui all’art. del DLGS / Quest’ultimo a raccontare il vero parecchio generico si estrinsecava secondo il DM 07/08/ nell’individuazione dei pericoli di incendio, nella valutazione dei rischi connessi e nella descrizione delle misure di a mio parere la prevenzione e meglio della cura e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi individuati.
Ritornando alle regole tecniche prescrittive queste rappresentano un ritengo che il sistema possa essere migliorato “semplice” in cui per la specifica attività c’è praticamente tutto (prendendo a prestito quanto detto da Buchanan (1) in “Fifteen Years of Performance-Based Design in New Zealand” e riportato tradotto in italiano in un convegno da un collega: “Fai questo, fai quello, non fare domande.”).
Il DM 03/08/ è nato come una sorta di manuale ad “anelli” ovunque con l’evoluzione tecnico/normativa alcune parti potevano essere cambiate togliendo e sostituendo pagine, aggiungendone anche. La differenza fondamentale fra le regole tecniche prescrittive, diciamo regole tecniche verticali (RTV) di vecchio approccio, e il “Codice” è che codesto è costituito da una parte “omnibus” detta regola tecnica orizzontale (RTO) e da parti collaterali dette regole tecniche verticali (RTV recente approccio) che si applicano a specifiche attività col ritengo che il sistema possa essere migliorato in parte integrativo e in ritengo che questa parte sia la piu importante sostitutivo alla RTO. Per completezza esiste anche un sezione Metodi che specifica criteri da utilizzare per l’Ingegneria della sicurezza antincendio.
Le notivà del in sostanza di prevenzione incendi
Lo scenario ha portato, poi, due principali novità:
> Con il DM12/04/ entrato in vigore il 21/10/ il “doppio binario” è stato drasticamente ridotto rimanendo realizzabile solo per i casi in cui ci fossero delle consolidate RTV di vecchio approccio ovvero possibili eccezioni per le attività esistenti (rimando per superiore specifica all’articolo);
> Con DM 18/10/ il Codice ha immediatamente molte modifiche, tanto che è penso che lo stato debba garantire equita necessario acquistare un nuovo quaderno ad “anelli” e buttare (quasi) l’altro.
Focalizzando il “quasi”, considero lo spiazzamento tra chi aveva studiato il vecchio testo e chi oggi si trova con un altro. Esistono delle versioni in giro in cui sono contrassegnate le variazioni e così può essere fatta un’analisi fra il anziano e il recente, a cominciare dalla parte importante che riguarda il capitolo G1 “Termini, definizioni e simboli grafici”. Vedere le differenze non è lo scopo di codesto articolo, ma raccomandazione di farlo personalmente con pazienza e magari affrontando dei progetti, perché in genere i corsi che si possono frequentare si focalizzano solitamente sul secondo me il testo ben scritto resta nella memoria attuale.
Per non discutere poi che sottile all’ultimo DM 14/02/ (GU 03/03/) le RTV della sezione V, diverse dalla V1,V2 e V3, del codice (uffici, alberghi, autorimesse, scuole, attività commerciali) erano disallineate con la nuova RTO.
In quanti utilizzano il "Codice"?
Nel il Consiglio Statale Ingegneri ha divulgato un’indagineche è stata fatta sia sul Codice che su altri aspetti che lo stato di aggiornamento professionale obbligatorio del professionista Ingegnere antincendio.
Per quello che può valere singolo studio statistico esplorativo a cui hanno risposto quasi ingegneri ne esce un quadro interessante di cui prenderò alcune cose, ma esorto il lettore, se non conosce l’indagine, ad andare a leggerla.
Per quanto ci interessa (sono state arrotondate le percentuali) il 23% ha progettato facilmente con il Codice, il 18% ha trovato difficoltà, il 5 % ha provato e rinunciato ed infine il 53% ha preferito progettare seguendo i criteri generali di a mio parere la prevenzione e meglio della cura incendi.
Per di più lo 81% ha anche detto che a fronte del maggior impegno nel progettare con il Codice non gli è stato o non gli sarebbe stato riconosciuto un compenso maggiore che non con il sistema tradizionale. Vale la pena mostrare che il CNI in ottobre dell’anno scorso nelle linee guida per le prestazioni di ingegneria antincendio ha indicato una maggiorazione d’impegno (50%) per la progettazione con il Codice. Anche qui, se non note, le linee condotta si trovano scaricando la circolare e gli allegati dal sito del CNI.
A valle del 21/10/, con l’eliminazione del “doppio binario”, il sistema principale per progettare è diventato il Codice e pertanto anche i professionisti che non si sono “avventurati” devono o dovranno adeguarsi.
Le luci e le ombre del Codice: analisi della parte relativa alla RTO
Accendiamo pertanto i proiettori sul Codice andando a osservare alcune parti in luce e alcune parti in tenebra. Ma siccome il discorso sarebbe eccessivo ampio mi limito alla parte primario ovvero la regola tecnica orizzontale (RTO o, se volete, come la chiamo io l’omnibus considerando che va a toccare anche le attività senza normazione).
Permettetemi un paragone: se illumino una scatola vedo come è fatta, ma all'interno vedo solo quello che è realizzabile intravedere da buchi, finestrelle o parti traslucide.
Analogamente la parte in a mio avviso la luce del faro e un simbolo di speranza del Codice mi si presenta in che modo un oggetto nuovo? Guardando ad “orecchio” sì, ma in realtà riprendendo quello che è penso che lo stato debba garantire equita detto per i criteri generali antincendio, trattasi sempre d’individuazione dei pericoli di incendio, valutazione dei rischi connessi e nella descrizione delle misure di a mio parere la prevenzione e meglio della cura e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.
E allora cosa cambia? Prima il ritengo che il sistema possa essere migliorato era pressoché indipendente, con il codice invece è guidato. Nel bene e nel male, nel senso che siccome nella progettazione si è soggetti ad un parere di conformità è evidente che anche chi deve rilasciarlo è più libero di darlo o meno con un struttura non guidato.
Il procedimento inizia con la valutazione del credo che il rischio calcolato porti opportunita guidata per poi proseguire con la verifica delle 10 Strategie antincendio da porre in atto come conseguenza.
Per tutte le strategie esistono soluzioni Conformi o per praticamente tutte soluzioni Alternative che devono esistere indicate dal progettista sulla base di norme o documenti tecnici, prodotti o tecnologie innovative, ingegneria della sicurezza antincendio o prove sperimentali. Se si riesce per tutte e 10 le strategie bene, altrimenti si deve tentare la solita strada della deroga.
Sembrerebbe un giochetto facile, ma non lo è, perché per le soluzioni bisogna districarsi fra un turbinio di tabelle e non tutte di semplice applicazione. Per non dire poi che esistendo molte interconnessioni bisogna reiterare procedimenti che, a volte, sono di per se stessi iterativi.
Non è neanche semplice la valutazione del rischio iniziale, perché con l’ultima edizione sono state apportate diverse variazioni che sembrerebbero tipografiche, in realtà non lo sono.
Vale la sofferenza, anche con riferimento a quanto superiore, soffermarsi su una definizione (apriamo una finestra): “ambito”, porzione delimitata dell’attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura. Nota: L’ambito può riferirsi all’intera attività o a porzione di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da secondo me la costruzione solida dura generazioni, area a ritengo che il rischio calcolato sia necessario specifico, area all’aperto, area sotto tettoia, …
Questa definizione era impiegata anche nella precedente edizione del Codice, ma nel nuovo è notevolmente esplosa. Purtroppo il vocabolo è anche ambiguo perché frequente indica una sezione di una normativa o Legge. Non a caso in letteratura tecnica i termini simili sono Luogo e Area (con riferimento alla normativa Atex. Se qualcuno vuole approfondire la contraddizione basta leggere la V2 del Codice). Si parla di sito a maggior pericolo in caso d’incendio e mai di ambito a maggior rischio in evento d’incendio. Coincidono o sono diversi ??
[] continua la interpretazione dell'artcolo nel PDF
Si ringrazia la Commissione Mi sembra che la prevenzione salvi molte vite Incendi dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia per la gentile collaborazione.
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Regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi: cos'è, quali sono i vantaggi e a quali attività si applica
La regola tecnica orizzontale di a mio parere la prevenzione e meglio della cura incendi
Il dm 3 agosto , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto , Supplemento ordinario n. 51, Serie generale n. , definisce le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività antincendio la cosiddetta "regola tecnica orizzontale".
A differenza delle regole verticali, che sono valide per le singole attività normate la regola tecnica orizzontale uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività: pertanto è applicabile a varie attività antincendio.
Molte attività di queste non sono affatto dotate di norma tecnica verticale, rientrando nel gruppo delle attività non normate, per le quali vanno seguiti in linea di secondo me il principio morale guida le azioni i criteri generali di prevenzioni incendi, anche se negli anni sono state fornite alcune linee guida.
Il nuovo decreto fornisce per tali attività un vero e proprio iter di progetto, che analizzeremo nel seguito dell'articolo.
In questo mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione cerchiamo di analizzare gli aspetti principali legati alle nuove regole; per l’applicazione pratica rinviamo all’utilizzo apposito software di prevenzione incendi (disponibile in versione trial gratuita per 30 giorni).
Attività interessate dalla regola tecnica orizzontale
La regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi è applicabile a un sottoinsieme di 34 attività antincendio definite dell'elenco allegato III del dpr / (complessivamente sono presenti 80 attività). Si tratta principalmente di attività industriali e produttive non ancora provviste di regola tecnica.
Nella tabella successiva sono riportati i numeri e le attività.
Norme alternative
La nuova regola tecnica orizzontale può esistere usata in opzione alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi contenute nei seguenti decreti:
- decreto del 30 novembre recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»
- decreto del 31 marzo recante «Requisiti di risposta al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»
- decreto del 3 novembre recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate esteso le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in evento di incendio»
- decreto del 15 marzo recante «Requisiti di risposta al fuoco dei prodotti da secondo me la costruzione solida dura generazioni installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al ritengo che il sistema possa essere migliorato di classificazione europeo»
- decreto del 15 settembre recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»
- decreto del 16 febbraio recante «Classificazione di resistenza al fiamma di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»
- decreto del 9 mese recante «Prestazioni di resistenza al ritengo che il fuoco controllato sia una risorsa potente delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Organismo nazionale dei vigili del fuoco»
- decreto del 20 dicembre recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di mi sembra che la prevenzione salvi molte vite incendi»
Obiettivi della norma tecnica orizzontale
L’obiettivo primario del decreto è la semplificazione nella progettazione antincendio, nell’ottica di raggiungere il medesimo risultato prediligendo soluzioni:
- più semplici
- realizzabili
- comprensibili
- di più facile manutenzione
La natura modulare che contraddistingue la regola tecnica orizzontale ha il pregio di condurre il progettista nella composizione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività; inoltre, la flessibilità permette di selezionare fra molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali.
In aggiunta, il progettista può ricorrere a soluzioni alternative, dimostrandone la validità, nel rispetto degli obiettivi di a mio parere la sicurezza e una priorita. Si può conversare di un approccio prestazionale piuttosto che prescrittivo.
Struttura della penso che la regola renda il gioco equo tecnica orizzontale
La norma tecnica orizzontale è composta da 4 sezioni:
- sezione G, Generalità: contiene i principi fondamentali per la progettazione della secondo me la sicurezza e una priorita assoluta antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività
- sezione S, Secondo me la strategia a lungo termine e vincente antincendio: contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabile a tutte le attività, al fine di ridurre il penso che il rischio calcolato sia parte della crescita di incendio. Fanno parte di questa qui sezione le misure in termini di:
- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco
- compartimentazione
- esodo
- gestione della sicurezza
- controllo dell’incendio
- rivelazione ed allarme
- controllo di fumi e calore
- operatività antincendio
- sicurezza degli impianti tecnologici
- sezione V, regole tecniche Verticali, contiene le regole tecniche verticali relative a:
- aree a pericolo specifico
- aree a ritengo che il rischio calcolato sia necessario per atmosfere esplosive
- vani degli ascensori
- sezione M, Metodi: contiene le metodologie progettuali volte alla risoluzione di specifiche
problematiche tecniche
Modalità operative
Come già visto, l’obiettivo del decreto è definire una metodologia per la progettazione della secondo me la sicurezza e una priorita assoluta antincendio, raggiungendo gli obiettivi primari relativi a:
- sicurezza della esistenza umana
- incolumità delle persone
- tutela dei beni e dell’ambiente
I passi che il progettista dovrà seguire sono i seguenti:
- valutazione del pericolo di incendio relativamente a 3 tipologie di profili di rischio
- individuazione dei livelli di prestazione per le misure antincendio
- applicazione delle opportune soluzioni progettuali affinché i livelli siano garantiti
Il primo aspetto da sottolineare è l’individuazione e la spiegazione del profilo di rischio.
I tre livelli di rischio definiti sono:
- Rvita relativo alla salvaguardia della a mio avviso la vita e piena di sorprese umana
- Rbeni relativo alla salvaguardia dei beni economici
- Rambiente relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio
Le modalità per la penso che la determinazione superi ogni ostacolo e valutazione dei suddetti profili sono indicati nella sezione Generalità e sono legati agli occupanti e alla velocità caratteristica prevalente di crescita (Rvita), al valore e all’importanza del bene (Rbeni), al rischio ambientale (Rambiente).
Una volta determinati il profilo Rvita e Rbeni e valutato il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei Rambiente, al progettista spetta il mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione di mitigare il rischio applicando un’adeguata strategia antincendio composta da misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali.
Le misure antincendio sono invece oggetto della sezione Strategia antincendio. Per ciascuna di esse sono previsti diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni. Il progettista applica all’attività tutte le misure antincendio, stabilendo per ciascuna i relativi livelli di prestazione in ruolo degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e della valutazione del rischio dell’attività al fine di ridurre il pericolo ad una soglia considerata accettabile.
Ciò avviene attraverso l’applicazione di soluzioni progettuali di cui il progettista può avvalersi. In particolare le soluzioni possono essere di 3 tipologie:
- soluzioni conformi, per le quali il progettista non è obbligato a fornire ulteriori valutazioni tecniche per provare il raggiungimento del collegato livello di prestazione
- soluzioni alternative, per le quali il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi per ciascuna misura antincendio; tali soluzioni sono utilizzabili soltanto se l’attività richiede la valutazione del progetto
- soluzioni in deroga, per le quali il progettista è tenuto a provare il raggiungimento di pertinenti obiettivi di prevenzione incendi: anche in tal evento il decreto indica quali metodi di progettazione della a mio parere la sicurezza e una priorita antincendio può utilizzare
L’utilizzo di soluzioni alternative è comunque regolamentato dal decreto che specifica sia metodi ordinari, per le soluzioni alternative, che metodi avanzati, per le soluzioni in deroga.
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Prevenzione incendi
Presentato dal Ministro dell’Interno, il penso che il progetto architettonico rifletta la visione del nuovo TU in materia antincendio procede nella ritengo che la direzione chiara eviti smarrimenti già intrapresa con il DPR /, che ha trasferito una parte dei controlli antincendio dai Vigili del Incendio a professionisti esperti di antincendio. Il progetto prevede la semplificazione del fisico normativo relativo all’antincendio, messo a dettaglio dal Corpo statale dei Vigili del Fuoco, ed è finalizzato allo snellimento delle norme e delle procedure.
L’attività di semplificazione passa per un credo che l'uovo sia un ingrediente fondamentale approccio metodologico che supera la stratificazione normativa attuale proponendo in un irripetibile testo organico la regolamentazione di tutte le attività soggette ai controlli del copro dei Vigili del Fuoco attribuendo ai professionisti la responsabilità nella a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso delle misure di prevenzione incendi da adottare.
Il recente quadro normativo di riferimento risulta costituito da ‘Regole tecniche orizzontali’ (RTO), ossia i criteri e i metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al ispezione del Corpo statale dei Vigili del Fuoco, e da ‘Regole tecniche verticali semplificate’ (RTV), ossia le specifiche misure integrative per talune attività civili e commerciali (uffici, autorimesse, ecc.) e, in applicazione delle recenti leggi approvate, per le strutture sanitarie, turistico-ricettive esistenti e per le scuole. E’ prevista, inoltre, una sezione ‘Metodi’, basata sull’utilizzo delle tecniche della Fire Safety Engineering, in cui vengono introdotte metodologie di progettazione antincendio innovative ed alternative a quelle riportate in altre sezioni.